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Quaderni di diritto ecclesiale, Num. 1, gennaio2012

Ecclesiastical law journal, Num. 14 issue 1, gennaio2012

Quaderni di diritto ecclesiale, Num. 4, ottobre2011

Laicidad y libertades, Num. 11(II), dicembre2011

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n. 20
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 - Parlamento)

Legge regionale 22 marzo 2012
n. 5
(Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia - Regione Puglia)

Sentenza 25 maggio 2011
n. 20979
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Decreto Presidenza Consiglio Ministri 20 aprile 2012 (Disposizioni in materia di cinque per mille. Esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011. - Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Regolamento 4 maggio 2012 (Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. n.17/2011 - Regione Puglia)

Direttiva 7 marzo 2012 (Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio - Ministero dell'Interno)

Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2012
n. 400
(L.R. 31/08 - Criteri per la concessione dei contributi agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Diocesi marchigiane - Regione Marche)

Decreto legge 9 febbraio 2012
n. 5
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Sentenza 11 gennaio 2012 (Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission - Corte suprema)


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Sentenza 30 marzo 2012,n.12089 (Ignorantia legis e reati culturalmente orientati - Corte di Cassazione - Penale)

Sentenza 12 febbraio 2010 (Regno Unito: Eweida v. British Airways - Corte d'Appello)

Sentenza 22 marzo 1977 (Regno Unito: Ahmad v. Inner London Education Authority - Corte d'Appello)

Legge 8 aprile 2010,n.15 (Equality Act 2010 - Parlamento)

Sentenza 29 aprile 2010 (Regno Unito: Caso McFarlane: Contrasto tra convinzioni religiose e prestazioni lavorative - Corte d'Appello)


Lavoro e Religione
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Tra i rapporti giuridici che possono entrare in contatto o in conflitto con la libertà religiosa, classicamente viene ricompreso anche il rapporto di lavoro. Ciò può trovare una prima spiegazione nella elementare constatazione che, non rimanendo le convinzioni religiose chiuse nella sola sfera della coscienza ma traducendosi in comportamenti quotidiani, esse non possono arrestarsi davanti ai luoghi di lavoro, che risultano così investiti a pieno titolo da quelle rivendicazioni e da quelle tensioni che inevitabilmente si accompagnano alla frammentazione della società multiculturale. Negli ultimi anni, poi, i punti di contatto o di conflitto sono aumentati, sia a causa dell'emergere di nuovi profili problematici, sia a causa di un diverso atteggiarsi dei suoi aspetti più tradizionali.
Per procedere ad una classificazione delle fattispecie che rientrano in questa area tematica, possiamo individuare cinque categorie, a seconda che l'elemento religioso connoti il soggetto che svolge una prestazione lavorativa, o il datore di lavoro, o l'attività oggetto della prestazione o, infine, le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.  
Nel primo campo rientrano i profili classici delle attività svolte dai ministri di culto in favore delle comunità di appartenenza, del lavoro dei religiosi, del sostentamento del clero, della previdenza dei ministri di culto. In tale ambito a lungo si sono dovuti affrontare i problemi emergenti dalle peculiarità connesse allo status canonico di consacrati ed ordinati, con i riflessi che tale status ha sul particolare “animus” che caratterizza l'attività di tali soggetti. Quest'area, oggi forse causa di minore conflittualità che nel passato, non è priva di elementi di interesse se solo si pensa ai recenti mutamenti che hanno coinvolto la disciplina previdenziale, o all'attenzione che le fonti bilaterali rivolgono al tema del sostentamento dei ministri di culto.  
Una seconda categoria è costituita dalla disciplina relativa alle cosiddette organizzazioni di tendenza: tema assai delicato data la difficoltà di raggiungere un equilibrio soddisfacente per tutti gli interessi in gioco, di recente oggetto di importanti interventi legislativi. Così problemi complessi ha suscitato il rapporto tra le organizzazioni di tendenza, la libertà religiosa dei lavoratori e il principio di non discriminazione degli stessi in base alle proprie convinzioni morali o religiose (ciò a partire almeno dalla famosa sentenza 14 dicembre 1972, n. 195 della Corte costituzionale, fino alle implicazioni connesse all'entrata in vigore del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
Ulteriori interferenze tra diritto del lavoro e fenomeno religioso emergono in tutti quei casi in cui il rapporto di pubblico impiego ha ad oggetto prestazioni in qualche modo connesse con il fenomeno religioso. Vengono qui in rilievo principalmente le figure degli insegnanti di religione nelle scuole statali e degli assistenti religiosi nelle cosiddette comunità separate.  
Un quarto gruppo di problematiche nelle quali l'elemento spirituale viene preso in considerazione dall'ordinamento statale è quello relativo alla regolamentazione dello svolgimento del rapporto di lavoro. Qui, più che altrove, è possibile scorgere il ruolo giocato dai processi che hanno contribuito a modificare la struttura della società italiana. Se fino a qualche anno addietro l'unica preoccupazione del legislatore era quella di garantire una tutela negativa, evitando ogni forma di discriminazione (si pensi all'art. 15 dello Statuto dei lavoratori), ora diventa necessario confrontarsi con la richiesta di differenziazione che proviene dai gruppi religiosi anche a seguito dell'affluenza di immigrati appartenenti a confessioni religiose non tradizionalmente presenti nella società italiana.  In tale quadro vanno lette tanto le norme emanate su base d'intesa che riguardano il riposo del lavoratore, chiaramente protese ad introdurre quelle deroghe alla disciplina generale necessarie a permettere una più adeguata protezione del diritto di libertà religiosa, quanto le proposte finalizzate a conseguire una modulazione dell'orario di lavoro che tenga conto delle singole esigenze spirituali e a consentire, anche nei luoghi di lavoro, di indossare un abbigliamento religiosamente orientato.  
Una quinta, e peculiare, categoria nella quale si incontrano lavoro e fenomeno religioso può essere poi rinvenuta nell'insieme di problematiche connesse con i rapporti di lavoro con la Santa Sede, rapporti di lavoro caratterizzati dalla partecipazione alla particolare funzione svolta dalla Santa Sede stessa mediante la collaborazione con Enti di vario genere afferenti all'Ordinamento canonico o all'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano. (S. Carmignani Caridi)


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