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Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 1, aprile2010

Il Diritto ecclesiastico, Num. 3-4, 2008

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Derecho y Religión, Num. IV, 2009

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 3, dicembre2009


ultimi documenti
Circolare ministeriale 3 agosto 2010 (Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Legge 2 luglio 2010
n. 108
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno - Parlamento)

Sentenza 30 luglio 2010 (Obbligatorio per gli istituti scolastici pubblici attivare i corsi alternativi all'ora di religione cattolica - Tribunale)

Sentenza 28 giugno 2010
n. 41
(Mancato riconoscimento dell'esenzione ICI ad immobile di un istituto religioso non più utilizzato per fini esenti - Commissione tributaria provinciale)

Sentenza 28 giugno 2010
n. 42
(Immobile adibito da ente religioso a casa per ferie e mancata concessione dell'esenzione ICI - Commissione tributaria provinciale)

Decreto ministeriale 5 agosto 2010
n. 74
(Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Comunicato 28 luglio 2010 (Calendario delle festività religiose ebraiche per il 2011 - Ministero dell'Interno)

Legge regionale 8 febbraio 2010
n. 6
(Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania. - Regione Campania)

Legge regionale 2 febbraio 2010
n. 6
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - Regione Lombardia)

Legge regionale 12 maggio 2010
n. 17
(Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio - Regione Abruzzo)


i più letti
Sentenza 12 febbraio 2010 (Regno Unito: Eweida v. British Airways - Corte d'Appello)

Sentenza 22 marzo 1977 (Regno Unito: Ahmad v. Inner London Education Authority - Corte d'Appello)

Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)

Decreto ministeriale 5 agosto 2010,n.74 (Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)


Lavoro e Religione
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Tra i rapporti giuridici che possono entrare in contatto o in conflitto con la libertà religiosa, classicamente viene ricompreso anche il rapporto di lavoro. Ciò può trovare una prima spiegazione nella elementare constatazione che, non rimanendo le convinzioni religiose chiuse nella sola sfera della coscienza ma traducendosi in comportamenti quotidiani, esse non possono arrestarsi davanti ai luoghi di lavoro, che risultano così investiti a pieno titolo da quelle rivendicazioni e da quelle tensioni che inevitabilmente si accompagnano alla frammentazione della società multiculturale. Negli ultimi anni, poi, i punti di contatto o di conflitto sono aumentati, sia a causa dell'emergere di nuovi profili problematici, sia a causa di un diverso atteggiarsi dei suoi aspetti più tradizionali.
Per procedere ad una classificazione delle fattispecie che rientrano in questa area tematica, possiamo individuare cinque categorie, a seconda che l'elemento religioso connoti il soggetto che svolge una prestazione lavorativa, o il datore di lavoro, o l'attività oggetto della prestazione o, infine, le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo.  
Nel primo campo rientrano i profili classici delle attività svolte dai ministri di culto in favore delle comunità di appartenenza, del lavoro dei religiosi, del sostentamento del clero, della previdenza dei ministri di culto. In tale ambito a lungo si sono dovuti affrontare i problemi emergenti dalle peculiarità connesse allo status canonico di consacrati ed ordinati, con i riflessi che tale status ha sul particolare “animus” che caratterizza l'attività di tali soggetti. Quest'area, oggi forse causa di minore conflittualità che nel passato, non è priva di elementi di interesse se solo si pensa ai recenti mutamenti che hanno coinvolto la disciplina previdenziale, o all'attenzione che le fonti bilaterali rivolgono al tema del sostentamento dei ministri di culto.  
Una seconda categoria è costituita dalla disciplina relativa alle cosiddette organizzazioni di tendenza: tema assai delicato data la difficoltà di raggiungere un equilibrio soddisfacente per tutti gli interessi in gioco, di recente oggetto di importanti interventi legislativi. Così problemi complessi ha suscitato il rapporto tra le organizzazioni di tendenza, la libertà religiosa dei lavoratori e il principio di non discriminazione degli stessi in base alle proprie convinzioni morali o religiose (ciò a partire almeno dalla famosa sentenza 14 dicembre 1972, n. 195 della Corte costituzionale, fino alle implicazioni connesse all'entrata in vigore del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
Ulteriori interferenze tra diritto del lavoro e fenomeno religioso emergono in tutti quei casi in cui il rapporto di pubblico impiego ha ad oggetto prestazioni in qualche modo connesse con il fenomeno religioso. Vengono qui in rilievo principalmente le figure degli insegnanti di religione nelle scuole statali e degli assistenti religiosi nelle cosiddette comunità separate.  
Un quarto gruppo di problematiche nelle quali l'elemento spirituale viene preso in considerazione dall'ordinamento statale è quello relativo alla regolamentazione dello svolgimento del rapporto di lavoro. Qui, più che altrove, è possibile scorgere il ruolo giocato dai processi che hanno contribuito a modificare la struttura della società italiana. Se fino a qualche anno addietro l'unica preoccupazione del legislatore era quella di garantire una tutela negativa, evitando ogni forma di discriminazione (si pensi all'art. 15 dello Statuto dei lavoratori), ora diventa necessario confrontarsi con la richiesta di differenziazione che proviene dai gruppi religiosi anche a seguito dell'affluenza di immigrati appartenenti a confessioni religiose non tradizionalmente presenti nella società italiana.  In tale quadro vanno lette tanto le norme emanate su base d'intesa che riguardano il riposo del lavoratore, chiaramente protese ad introdurre quelle deroghe alla disciplina generale necessarie a permettere una più adeguata protezione del diritto di libertà religiosa, quanto le proposte finalizzate a conseguire una modulazione dell'orario di lavoro che tenga conto delle singole esigenze spirituali e a consentire, anche nei luoghi di lavoro, di indossare un abbigliamento religiosamente orientato.  
Una quinta, e peculiare, categoria nella quale si incontrano lavoro e fenomeno religioso può essere poi rinvenuta nell'insieme di problematiche connesse con i rapporti di lavoro con la Santa Sede, rapporti di lavoro caratterizzati dalla partecipazione alla particolare funzione svolta dalla Santa Sede stessa mediante la collaborazione con Enti di vario genere afferenti all'Ordinamento canonico o all'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano. (S. Carmignani Caridi)


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