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Ius Canonicum, Num. 102, 2011

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Il Diritto ecclesiastico, Num. 1-2, 2010


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Decreto legge 6 dicembre 2011
n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (SALVA-ITALIA) - Governo)

Comunicato 13 gennaio 2012
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(Ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale, prevista dagli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 - Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Legge 12 novembre 2011
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(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) - Parlamento)

Regio decreto 14 novembre 2011
n. 1619/2011
(Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los estudios y titulaciones de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos universitarios oficiales españoles - Ministerio de Educación y Ciencia)

Regio decreto 14 novembre 2011
n. 1633/2011
(Real Decreto 1633/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el régimen de equivalencias de títulos de nivel universitario impartidos en centros docentes dependientes de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. - Ministerio de la Presidencia)

Regio decreto 14 ottobre 2011
n. 1384/2011
(Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre - Ministerio de Justicia)

Sentenza 17 gennaio 2012
n. 263
(Contratto di prestazione d’opera intellettuale dell’avvocato rotale. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano - Tribunale Civile)

Circolare ministeriale 29 dicembre 2011
n. 110
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Decreto ministeriale 13 maggio 2011
n. 54045
(Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2010 - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

Decreto ministeriale 13 maggio 2011
n. 55654
(Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2010 - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)


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Decreto legislativo 15 marzo 2010,n.66 (Codice dell'ordinamento militare - Parlamento)

Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)

Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)

Sentenza 12 febbraio 2010 (Regno Unito: Eweida v. British Airways - Corte d'Appello)

Sentenza 22 marzo 1977 (Regno Unito: Ahmad v. Inner London Education Authority - Corte d'Appello)


Cibo e religione: diritto e diritti, Chizzoniti Antonio G. e Tallacchini Mariachiara

La gestione e l’amministrazione della Parrocchia, Clementi Patrizia - Simonelli Lorenzo

Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, Macrì Gianfranco, Parisi Marco, Tozzi Valerio

La macellazione religiosa, Cenci Goga B. e Fermani A.G.

Libertad religiosa y espacios públicos, Prieto Álvarez Tomás


Turchia
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Con l’eccezione del Senegal, la Repubblica di Turchia è l’unico paese, con una popolazione a stragrande maggioranza musulmana, ad aver costituzionalizzato il principio di laicità. Diversamente dall’ex colonia francese, però, esso non è un mero criterio regolatore dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, ma è assurto a strumento di garanzia del regime democratico e della pace sociale del paese. Come è stato affermato dalla Corte Costituzionale turca, la laicità (laiklik) "è una delle condizioni indispensabili della democrazia in ragione dell’esperienza storica del paese e delle peculiarità della religione musulmana. Essa vieta allo Stato di manifestare una preferenza per una religione o una credenza precisa e costituisce il fondamento della libertà di coscienza e dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Infatti, con l’adesione al principio di laicità, i valori fondati sulla ragione e sulla scienza hanno sostituito quelli dogmatici, accelerando il processo di civilizzazione, e permettendo alle persone di credenze diverse di vivere insieme, grazie all’atteggiamento egualitario delle autorità pubbliche nei loro confronti. La laicità è l’essenza filosofica della vita nel paese".

Tale nozione acquista un particolare rilievo non solo nel contesto interno della Turchia, ma anche in ragione dell’attuale situazione internazionale. Il problema della definizione della laicità e della sua relazione dialettica con la libertà religiosa, così come i suoi effetti sulla coesione sociale e sulla creazione di un sistema di valori fondamentali, accettati dalla maggioranza della popolazione, sono questioni cruciali ove si consideri la diffusione dei movimenti integralisti e la destabilizzazione di diversi paesi con una popolazione a maggioranza musulmana. Questa crisi ha ripercussioni sugli stessi paesi dell’Unione europea, a causa della presenza di un numero sempre maggiore di immigrati – e futuri cittadini – di religione islamica le cui esigenze di libertà religiosa sono a volte difficili (se non impossibili) da conciliare con i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati europei.

A questo proposito, è utile ricordare che la Repubblica di Turchia è uno dei pochi paesi musulmani membri del Consiglio d’Europa fin dal 1949, ed è anche uno degli Stati candidati all'adesione all’Unione europea. Benché tale processo si stia rilevando molto lungo e difficoltoso, dopo la sua conclusione, questo paese diventerebbe l’unico Stato membro con una popolazione a grandissima maggioranza islamica. In un documento del 2004, significativamente intitolato “Questioni derivanti dalla prospettiva dell’adesione della Turchia”, la Commissione europea ha osservato che, “in quanto paese musulmano laico, con una democrazia funzionante”, la Turchia costituisce “un fattore di stabilità nella regione” e “contribuisce alla sicurezza dell’Europa e dei suoi vicini”. La Commissione è consapevole del fatto che l’ingresso della Turchia nell’Unione europea costituisce una sfida, ma al tempo stesso, tale adesione porterebbe con sé delle grandi opportunità: infatti, se il paese riuscisse a progredire sul sentiero della democrazia – una democrazia che combini il carattere laico dello Stato con una base socio-culturale musulmana – potrebbe offrire un buon esempio agli altri paesi nella regione, mentre il successo dell’integrazione della Turchia in Europa proverebbe una volta per tutte al "mondo musulmano" (ma anche a quello "occidentale") che le credenze religiose islamiche sono compatibili con i valori dell’Unione europea. (Rossella Bottoni)