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Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 1, aprile2010

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ultimi documenti
Circolare ministeriale 3 agosto 2010 (Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Legge 2 luglio 2010
n. 108
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno - Parlamento)

Sentenza 30 luglio 2010 (Obbligatorio per gli istituti scolastici pubblici attivare i corsi alternativi all'ora di religione cattolica - Tribunale)

Sentenza 28 giugno 2010
n. 41
(Mancato riconoscimento dell'esenzione ICI ad immobile di un istituto religioso non più utilizzato per fini esenti - Commissione tributaria provinciale)

Sentenza 28 giugno 2010
n. 42
(Immobile adibito da ente religioso a casa per ferie e mancata concessione dell'esenzione ICI - Commissione tributaria provinciale)

Decreto ministeriale 5 agosto 2010
n. 74
(Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Comunicato 28 luglio 2010 (Calendario delle festività religiose ebraiche per il 2011 - Ministero dell'Interno)

Legge regionale 8 febbraio 2010
n. 6
(Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania. - Regione Campania)

Legge regionale 2 febbraio 2010
n. 6
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - Regione Lombardia)

Legge regionale 12 maggio 2010
n. 17
(Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio - Regione Abruzzo)


i più letti
Sentenza 12 febbraio 2010 (Regno Unito: Eweida v. British Airways - Corte d'Appello)

Sentenza 22 marzo 1977 (Regno Unito: Ahmad v. Inner London Education Authority - Corte d'Appello)

Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)

Decreto ministeriale 5 agosto 2010,n.74 (Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)


Simboli religiosi
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Nell'Europa dell'Euro non solo le monete che l'Italia conia per conto dello Stato Città del Vaticano propongono simboli religiosi, basti ricordare la Cattedrale di Santiago de Compostela per la Spagna, o la stessa Mole Antonelliana per l'Italia, originariamente destinata a diventare il tempio della Comunità Israelita torinese. Ma nell'Europa dalle radici non solo cristiane la questione dei “simboli religiosi” si sta trasformando in uno dei tanti momenti di confronto aperto tra esigenze di neutralità degli Stati, nuove rivendicazioni di appartenenza confessionale e vecchi giurisdizionalismi.
Osservata dal punto di vista dell'individuo la questione dei "simboli religiosi" potrebbe apparire banale. Una effettiva tutela del diritto di libertà religiosa richiede oltre al riconoscimento del diritto di non dover dichiarare la propria fede d'appartenenza, anche quello di non subire alcuna forma di limitazione nell'esternare tale appartenenza, adeguando, il proprio modo di vestire o di comportarsi alle più varie ed eterodosse indicazioni religiose. Basti pensare al turbante e all'apposito pugnale per i Sikh, al velo per le donne islamiche, a croci e crocifissi di varia forma e fattura, alla kippah per gli ebrei, giusto per fare qualche esempio. Questi atteggiamenti, senza mettere in discussione la “laicità” dello Stato, possono integrare in alcuni casi condotte vietate, quali, ad esempio, quelle connesse con la difficoltà per i Sikh di rispettare l'obbligo dell'uso del casco per la guida dei motocicli. Cosa deve fare in tali casi una società che vuole essere attenta alle esigenze religiose dei propri cittadini e rispettosa del principio di libertà religiosa? Qual è il limite di tutela della diversità che non sconfina nella violazione del principio di uguaglianza, con la creazione di appositi statuti personali? E quale deve essere il ruolo da attribuire in tali dinamiche alla difesa della “laicità” dello Stato?
Basta poi modificare il punto di osservazione, collocandosi nella prospettiva dello Stato, per registrare un cambio di scenari e di interrogativi. Può uno Stato non confessionale utilizzare simboli religiosi negli uffici pubblici? E quando è possibile affermare che un simbolo abbandona la sua connotazione religiosa per trasformarsi in un elemento del patrimonio storico culturale della società? Domande che a partire dal più noto caso della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche o nei tribunali, possono facilmente allargarsi fino ad interessare altri simboli della tradizione cristiana come ad esempio i presepi, abitualmente presenti durante le festività natalizie non solo nelle scuole, ma anche in molti uffici pubblici. E poi la partecipazione di rappresentanti ecclesiastici in celebrazioni pubbliche o di quelli pubblici in celebrazioni religiose. Un elenco non facilmente definibile specie per quelle società ad alta densità di esprissioni storiche della religione. (A.G. Chizzoniti)


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