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Forum Canonicum, Num. IV/I, 2009

Laicidad y libertades, Num. 9 (II), dicembre2009

Laicidad y libertades, Num. 9 (I), dicembre2009

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 2, 2 agosto2009

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 1, aprile2009


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Ordinanza 22 gennaio 2010 (Matrimonio tra persone dello stesso sesso: diniego delle pubblicazioni - Tribunale Civile)

Risoluzione 5 marzo 2010
n. 16/E
(Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS – Giurisdizione tributaria - Agenzia delle Entrate)

Sentenza 15 gennaio 2010
n. 19
(Annullata l'ordinanza comunale che vieta nelle riunioni pubbliche l'uso di una lingua diversa da quella italiana - Tribunale Amministrativo)

Legge regionale 8 febbraio 2010
n. 4
(Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari - Regione Sardegna)

Nota 2 marzo 2010 (IRC: anno scolastico 2010/2011 - iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - C.M. n. 4 del 15 gennaio 2010 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Ordinanza 25 febbraio 2010 (Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Milano. Limitazioni del traffico veicolare, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nella giornata del 28 febbraio 2010 - )

Autorizzazione 16 dicembre 2009
n. 3
(Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - Garante per la protezione dei dati personali)

Contratto collettivo 16 febbraio 2010 (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2010/2011 - )

Sentenza 12 gennaio 2010
n. 256
(Definitiva delibazione della sentenza di nullità matrimoniale canonica e sospenzione del giudizio di divorzio in corso. - Corte di Cassazione - Civile)

Accordo 29 settembre 2009
n. 2497
(Ciudad Autónoma de Melilla. Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de septiembre de 2009, relativa a Calendario Laboral para el año 2010 - Città autonoma Melilla)


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Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)

Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)

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Sentenza 17 settembre 2009,n.4665 (Utilizzo di abitazione per riunioni a scopo religioso e possibile mutamento di destinazione d’uso dell'immobile - Tribunale Amministrativo)

Concordato 13 novembre 2008 (Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao estatudo Juridico da Igreja Católica no Brasil - Santa Sede - Brasile)


Simboli religiosi
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Nell'Europa dell'Euro non solo le monete che l'Italia conia per conto dello Stato Città del Vaticano propongono simboli religiosi, basti ricordare la Cattedrale di Santiago de Compostela per la Spagna, o la stessa Mole Antonelliana per l'Italia, originariamente destinata a diventare il tempio della Comunità Israelita torinese. Ma nell'Europa dalle radici non solo cristiane la questione dei “simboli religiosi” si sta trasformando in uno dei tanti momenti di confronto aperto tra esigenze di neutralità degli Stati, nuove rivendicazioni di appartenenza confessionale e vecchi giurisdizionalismi.
Osservata dal punto di vista dell'individuo la questione dei "simboli religiosi" potrebbe apparire banale. Una effettiva tutela del diritto di libertà religiosa richiede oltre al riconoscimento del diritto di non dover dichiarare la propria fede d'appartenenza, anche quello di non subire alcuna forma di limitazione nell'esternare tale appartenenza, adeguando, il proprio modo di vestire o di comportarsi alle più varie ed eterodosse indicazioni religiose. Basti pensare al turbante e all'apposito pugnale per i Sikh, al velo per le donne islamiche, a croci e crocifissi di varia forma e fattura, alla kippah per gli ebrei, giusto per fare qualche esempio. Questi atteggiamenti, senza mettere in discussione la “laicità” dello Stato, possono integrare in alcuni casi condotte vietate, quali, ad esempio, quelle connesse con la difficoltà per i Sikh di rispettare l'obbligo dell'uso del casco per la guida dei motocicli. Cosa deve fare in tali casi una società che vuole essere attenta alle esigenze religiose dei propri cittadini e rispettosa del principio di libertà religiosa? Qual è il limite di tutela della diversità che non sconfina nella violazione del principio di uguaglianza, con la creazione di appositi statuti personali? E quale deve essere il ruolo da attribuire in tali dinamiche alla difesa della “laicità” dello Stato?
Basta poi modificare il punto di osservazione, collocandosi nella prospettiva dello Stato, per registrare un cambio di scenari e di interrogativi. Può uno Stato non confessionale utilizzare simboli religiosi negli uffici pubblici? E quando è possibile affermare che un simbolo abbandona la sua connotazione religiosa per trasformarsi in un elemento del patrimonio storico culturale della società? Domande che a partire dal più noto caso della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche o nei tribunali, possono facilmente allargarsi fino ad interessare altri simboli della tradizione cristiana come ad esempio i presepi, abitualmente presenti durante le festività natalizie non solo nelle scuole, ma anche in molti uffici pubblici. E poi la partecipazione di rappresentanti ecclesiastici in celebrazioni pubbliche o di quelli pubblici in celebrazioni religiose. Un elenco non facilmente definibile specie per quelle società ad alta densità di esprissioni storiche della religione. (A.G. Chizzoniti)


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