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Tutela penale
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L’esigenza di una tutela, anche in sede penale, della “religione”, ovvero, del “sentimento religioso”, o, comunque, in “materia religiosa”, nonché il modo di concepire e disciplinare questa tutela, assumono nei singoli ordinamenti giuridici configurazioni differenti in relazione alla diversa concezione della libertà religiosa e dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Ciò appare particolarmente evidente nel nostro ordinamento giuridico.
Il periodo liberale post-unitario, con l’entrata in vigore del Codice Zanardelli nel 1889, assicurava l’eguale protezione penale per tutti i culti ammessi nello Stato allo scopo di tutelare la libertà religiosa del singolo. Di tutt’altro tenore lo schema proposto dal legislatore del 1930, il Codice Rocco (artt. 402-406 c.p. e 724 c.p.), il cui oggetto di tutela era la religione in sé, in ragione del suo valore sociale, con conseguente tutela privilegiaria della religione cattolica in quanto “religione dello Stato”. Non solo, infatti, nel libro II, titolo IV “Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti”, al capo I “Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi” si prevedevano forme di tutela esclusiva per la religione cattolica (art. 402 c.p. e art. 724 c.p.), ma, sulla base del disposto dell’art. 406 c.p., si introduceva un diverso trattamento sanzionatorio per le altre fattispecie previste (artt. 403, 404, 405).
L’equilibrio normativo così disegnato dal legislatore fascista è venuto ad alterarsi dapprima con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (per la quale l’uguaglianza degli individui senza distinzione di religione, art. 3, e l’uguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge, art. 8, costituiscono presupposti imprescindibili), quindi con l’Accordo di Villa Madama del 1984 (che ha sancito il superamento formale del principio della religione dello Stato, dovendosi considerare “non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi”, appunto, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano), ancora, con la proclamazione del principio di laicità dello Stato quale principio supremo dell’ordinamento costituzionale.
Se le vicende descritte avrebbero imposto fin da subito l’azione del legislatore ordinario, volta a ricostituire un nuovo equilibrio alla luce dei principi costituzionali e dei principi supremi della Costituzione, occorre in realtà segnalare che ciò si è concretizzato solo nel 2006, con la legge n. 85 recante “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”, che è intervenuta sulla materia riformulando l’intero capo IV del titolo IV del libro II del codice penale, ora rubricato “Dei delitti contro le confessioni religiose” (artt. 403-405). Sennonché, questa tardiva operatività del legislatore ordinario non ha impedito, nel corso del tempo, l’evoluzione del quadro normativo originariamente disegnato. All’inerzia del legislatore, infatti, ha corrisposto una intensa attività della Corte costituzionale che, con un’articolata successione di pronunce (dal 1957 fino al 2005), prima ripetutamente ne ha sollecitato l’intervento, poi, incoraggiata dal superamento del confessionismo di Stato con l’Accordo del 1984, ha avviato un’azione di ripristino della legalità costituzionale intervenendo sulle singole fattispecie (ss. n. 440/1995; n. 329/1997; n. 508/2000; n. 327/2002; n. 168/2005).
La legislazione attuale, oltre a confermare la scelta di tutelare penalmente la dimensione religiosa, propone la tutela di quella stessa dimensione nell’ambito dei più moderni interventi di lotta alla discriminazione, sanzionando chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero, chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e, appunto, religiosi. (L. De Gregorio)