Pin Andrea, Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo
Coglievina Stella, Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica
Pons-Estel Tugores Catalina, Derecho Autonómico y religión. El caso balear
Torres Gutiérrez Alejandro, El derecho de libertad religiosa en Portugal
Il Diritto ecclesiastico, Num. 3-4, 2008
Quaderni di diritto ecclesiale, Num. 1, gennaio2010
Derecho y Religión, Num. IV, 2009
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 3, dicembre2009
n. 399 (Nullità del matrimonio concordatario e regime del matrimonio putativo - Corte di Cassazione - Civile)
Sentenza 16 luglio 2010
n. 16728 (Casa religiosa di ospitalità ed esenzione ICI - Corte di Cassazione - Civile, Sez. Trib.)
Sentenza 26 maggio 2010
n. 221 (Gestione di una casa per ferie ed esenzione ICI - Commissione tributaria provinciale)
Legge 20 luglio 2010
n. 7 (Ley de Educación de Castilla-La Mancha. - Comunità autonoma Castiglia La Mancia)
Varie 16 luglio 2010 (Protocollo d'intesa tra il Comitato Nazionale per la Bioetica ed il MIUR per la realizzazione di iniziative comuni - )
Sentenza 12 maggio 2010
n. 11437 (Configurabilità del vincolo pertinenziale tra chiesa e casa canonica - Corte di Cassazione - Civile, Sez. Trib.)
Sentenza 23 aprile 2010
n. 23 (Torino: immobile adibito a casa per esercizi spirituali ed esenzione ICI - Commissione Tributaria)
Circolare ministeriale 3 agosto 2010 (Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Legge 2 luglio 2010
n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno - Parlamento)
Sentenza 30 luglio 2010 (Obbligatorio per gli istituti scolastici pubblici attivare i corsi alternativi all'ora di religione cattolica - Tribunale)
Sentenza 22 marzo 1977 (Regno Unito: Ahmad v. Inner London Education Authority - Corte d'Appello)
Decreto ministeriale 5 agosto 2010,n.74 (Anagrafe nazionale degli studenti - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)
Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)
La gestione e l’amministrazione della Parrocchia, Clementi Patrizia - Simonelli Lorenzo
Matrimonio (il) nullo. Diritto civile, canonico e concordatario., Moneta Paolo
Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica, Coglievina Stella
Law & Religion in the 21st. Century. Nordic Perspectives, Christoffersen Lisbet, Andersen Svend, Vinding Valdemar Niels
Rivista Quaderni Costituzionali, 2010
Riviste
10 luglio 2010
Roma: Convegno di Studi "Diritto della Unione europea e status delle confessioni religiose" (8-9 ottobre 2010)
Incontri & Convegni
4 agosto 2010
Macerata: Convegno nazionale dell'ADEC sul tema "Tutela della libertà religiosa e crisi dello Stato nazionale" (27-30 ottobre 2010)
Incontri & Convegni
6 luglio 2010
Corte europea dei diritti dell'uomo: udienza della Grand Chambre in vista del riesame della sentenza 3 novembre 2009 sul caso Lautsi c. Italia in tema di esposizione del crocifisso (30 giugno 2010)
Giurisprudenza
5 luglio 2010
IRInews: Insegnare le Religioni in Italia, notiziario trimestrale a cura di Mariachiara Giorda, anno 1, n. 2, aprile-giugno 2010
Riviste
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Trattato 02 ottobre 1997
Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi
Autore: Consiglio europeo
Data: 2 ottobre 1997
Argomento: Libertà religiosa
Dossier: Unione europea
Parole chiave: Diritti umani, Libertà religiosa, Divieto di discriminazione, Sesso, Razza, Origine etnica, Religione, Convinzioni personali, Handicap, Età, Tendenze sessuali, Status delle Chiese, Organizzazioni non confessionali
Abstract: Il Trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1º maggio 1999.
A partire dal 1° dicembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di LIsbona, il trattato sull'Unione europea (TUE) è stato emendato e il trattato sulla Comunità europea (TCE) è stato sostituito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A questo link la versione consolidata dei trattati al 1° dicembre 2009.
Consiglio dell'Unione europea. Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’unione europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi, 2 Ottobre 1997.
(Da "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" n. C 340/1)
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
(omissis)
Articolo 6 (ex articolo F)
1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
Articolo 7 (ex articolo F.1)
1. Il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.
2. Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 2.
5. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.
(omissis)
VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
(omissis)
Articolo 13 (ex articolo 6 A)
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso,
la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
(omissis)
DICHIARAZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA
Dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali
L’Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.
L’Unione europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
DICHIARAZIONI DI CUI LA CONFERENZA HA PRESO NOTA
8. Dichiarazione della Grecia relativa alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle associazioni o delle comunità religiose
Con riferimento alla dichiarazione sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, la Grecia ricorda la dichiarazione comune sul Monte Athos allegata all’atto finale del trattato di adesione della Grecia alle Comunità europee.


