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Ordinanza 14 giugno 2007, n. 3595
Disposizioni per la celebrazione del "grande evento" in relazione alla visita nel comune di Assisi di Papa Benedetto XVI

Autore: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Data: 14 giugno 2007
Argomento: Turismo religioso
Nazione: Italia
Parole chiave: Grande evento, Visita, Pontefice, Strutture, Manifestazioni, Servizi, Accoglienza, Volontariato

Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordinanza 14 giugno 2007, n. 3595: "Disposizioni per la celebrazione del "grande evento" in relazione alla visita nel comune di Assisi di Papa Benedetto XVI".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, concernente la dichiarazione di "grande evento" in relazione alla visita nel comune di Assisi di Papa Benedetto XVI;
Considerato che in data 17 giugno 2007 si terra' nel comune di Assisi la visita di Papa Benedetto XVI, che prevede un complesso itinerario nei siti francescani della basilica di Santa Maria degli Angeli, San Damiano, Santa Chiara, San Francesco, San Rufino e Rivotorto e che in tale occasione si svolgeranno nel comune di
Assisi, nei territori limitrofi e nella piazza antistante alla Basilica importanti manifestazioni con la partecipazione di molti pellegrini provenienti da regioni italiane;
Ravvisata la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per la celebrazione delle predette manifestazioni, nonche' di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della
mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";
Acquisita l'intesa della regione Umbria;
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei "grandi eventi" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Dispone:

Art. 1
1. Il Sindaco di Assisi e' nominato Commissario delegato per la celebrazione del "grande evento" in relazione alla visita nel comune di Assisi di Papa Benedetto XVI il giorno 17 giugno 2007.
2. In particolare il Commissario delegato provvede alla definizione ed all'attuazione di tutte le iniziative necessarie alla realizzazione degli interventi decreto-legge adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni connesse con il grande evento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' dei beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del grande evento medesimo, assicurando altresi' condizioni di adeguata accoglienza, sicurezza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni.
3. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Umbria, e' autorizzato altresi' ad avvalersi delle organizzazioni di volontariato debitamente iscritte nell'elenco nazionale istituito presso il dipartimento della protezione civile e debitamente autorizzate dal medesimo Dipartimento.
4. La regione Umbria provvedera' ai rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato sulla base delle attestazioni rilasciate dal comune di Assisi. E' altresi' autorizzato il rimborso in favore della Croce Rossa Italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta organizzazione direttamente attivati in relazione alle necessita' di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001.
5. Agli oneri connessi all'attuazione delle iniziative di cui ai commi e 3 e 4 si provvede a valere sul Fondo della protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilita'.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza valutati in Euro 200.000,00 si provvede:
a) quanto a Euro 150.000,00 a carico delle risorse finanziare stanziate dalla legge n. 702 del 1955 e successive modificazioni ed integrazioni, che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'autorizzato a trasferire al Sacro Convento di San Francesco d'Assisi per la promozione delle iniziative inerenti all'organizzazione dei servizi generali di propria competenza, anche in deroga alle modalita' e alle procedure previste dalla sopra citata legge;
b) quanto a Euro 50.000,00 da destinare all'attuazione delle iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1 da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita', a titolo di anticipazione sulle risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera b) e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al sindaco di Assisi - Commissario delegato.