Coglievina Stella, Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica
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Cardia Carlo, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso
Il Diritto ecclesiastico, Num. 3-4, 2008
Quaderni di diritto ecclesiale, Num. 1, gennaio2010
Derecho y Religión, Num. IV, 2009
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 3, dicembre2009
n. 94/2010 (DECRETO 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto - Comunidad autonoma de Cataluña)
Contratto collettivo 15 luglio 2010 (IRC: Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011 - )
Ordine del giorno 29 ottobre 2009 (Luoghi di culto delle Comunità che non intrattengono intese con lo Stato - Comune di Milano)
Sentenza 26 gennaio 2010
n. 1560 (Alienazione di bene immobile di proprietà ecclesiastica previa autorizzazione del Vescovo diocesano - Corte di Cassazione - Civile)
Sentenza 18 dicembre 2009
n. 26657 (Esente da ICI l'immobile destinato da un ordine religioso ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ad abitazione dei propri membri - Corte di Cassazione - Civile, Sez. Trib.)
Sentenza 9 luglio 2010 (France: Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes - Consiglio di Stato)
Norme 15 luglio 2010 (Norme sui delitti più gravi - Normae de gravioribus delictis - Congregazione per la Dottrina della Fede)
Sentenza 28 giugno 2010
n. 08–1371 (Stati Uniti: Christian Legal Society v. Martinez - Corte suprema)
Ordinanza 21 giugno 2010
n. 60/ 5312010 (Divieto di accattonagio molesto negli spazi pubblici o aperti al pubblico e in prossimità e all'interno anche delle chiese. - Comune di Mantova)
Ordinanza 16 giugno 2010
n. 680 (Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 c.c., nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio all'esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 117, comma 1 Cost. - Giudice di Pace)
Risoluzione 23 giugno 2010,n.1743 (Islam, Islamism and Islamophobia in Europe - Consiglio d'Europa)
Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)
Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)
Decreto legislativo 15 marzo 2010,n.66 (Codice dell'ordinamento militare - Parlamento)
Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica, Coglievina Stella
Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Cardia Carlo
Matrimonio (il) nullo. Diritto civile, canonico e concordatario., Moneta Paolo
Il divieto di macellazione rituale (shechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze, Lerner Pablo - Rabello Alfredo Mordechai
Corte europea dei diritti dell'uomo: udienza della Grand Chambre in vista del riesame della sentenza 3 novembre 2009 sul caso Lautsi c. Italia in tema di esposizione del crocifisso (30 giugno 2010)
Giurisprudenza
10 luglio 2010
Roma: Convegno di Studi "Diritto della Unione europea e status delle confessioni religiose" (8-9 ottobre 2010)
Incontri & Convegni
5 luglio 2010
IRInews: Insegnare le Religioni in Italia, notiziario trimestrale a cura di Mariachiara Giorda, anno 1, n. 2, aprile-giugno 2010
Riviste
27 giugno 2010
Strasburgo: Risoluzione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa sull’islam e l’islamofobia: sconsigliata la proibizione totale del velo integrale (burqa e niqab) (23 giugno 2010)
Documenti
25 giugno 2010
Libri: Council of Europe: Blasphemy, insult and hatred - Finding answers in a democratic society (2010)
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Sentenza 10 ottobre 2008, n. 24906
Infibulazione ed istanza di riconoscimento dello status di rifugiato
Autore: Corte di Cassazione - Civile
Data: 10 ottobre 2008
Argomento: Infibulazione
Nazione: Italia
Parole chiave: Immigrazione, Status di rifugiato, Infibulazione, Dignità umana, Diritti fondamentali, Trattamenti sanitari, Paese di origine, Persecuzioni, Espulsione
Abstract: Non integra il concreto rischio di trattamenti personali degradanti la prospettazione della situazione generale di “sudditanza” delle donne nel paese di provenienza; una condizione che, certamente inaccettabile per ogni coscienza civile, è però priva della necessaria individualità postulata anche dalla Convenzione di Ginevra 28.7.1951 (oltre che dalla CEDU) perché venga integrato il fumus persecutionis od anche solo perché sia adottata la misura di protezione temporanea del divieto di respingimento (nel caso di specie, la ricorrente rileva in particolare di essere stata sottoposta ad infibulazione nel paese di origine).
Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza 08 ottobre 2008, n. 24906: "Infibulazione ed istanza di riconoscimento dello status di rifugiato".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da [… omissis …]
contro
Prefetto di Roma
intimato per la cassazione del decreto cron. n. 450 in data 17.07.2007 del Giudice di Pace di Roma.
Udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 25.09.2008 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.G., nella persona del Sost.Proc.Gen. cir. Giovanni Schiavon che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ex art. 13 del D. lgs. 286/98 la cittadina della Sierra Leone, …omissis … , ha proposto opposizione avverso l’espulsione adottata a suo carico il 13.3.2007 dal Prefetto di Roma ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. B del T.U. citato, deducendo il proprio stato di soggetto gravemente perseguitato sul piano personale e la propria esposizione a gravissimi rischi in caso di rimpatrio. Il Giudice di Pace adito, con decreto 17.7.2007, sul rilievo della avvenuta reiezione, da parte della Commissione Centrale, della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, della mancata specifica deduzione da parte dell’interessata di situazioni di pericolo, della completezza ed adeguatezza della motivazione del decreto espulsivo, ha rigettato l’opposizione ma, al contempo, sul rilievo della sussistenza del prospettato quadro clinico (per il quale la straniera, a suo tempo sottoposta ad infibulazione, avrebbe necessitato ancora di urgenti cure mediche), ha sospeso la eseguibilità della espulsione stessa per il tempo necessario alla valutazione clinica ed alla prestazione delle cure del caso.
Per la cassazione di tale decreto la ha proposto ricorso con quattro motivi, seguiti da quesito di diritto, in data 14.11.2007, al quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso, privo di fondamento nei quattro motivi sui quali si articola, deve essere rigettato. Con il primo motivo la ricorrente denunziando la violazione di molteplici norme incentra la sua censura sulla questione, sintetizzata nel quesito finale, per la quale nella specie il GdP avrebbe mancato di verificare -. come richiesto da essa opponente — la sussistenza di situazioni ostative alla espulsione ex all. 19 del T.U.
La censura non è condivisibile, premettendosi, per esigenze di completezza, che alla questione sottoposta non è applicabile ratione temporis il nuovo regime della protezione (sussidiaria ed umanitaria) di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 (vd. S.U. n. 7933 del 2008) e tampoco per la previsione sub art. 3 afferente il regime probatorio delle domande. L’impugnato decreto, se pur con proposizione assai sintetica, indica con chiarezza come il giudicante abbia negato fondamento alla dedotta situazione (preclusiva della misura dì espulsione della “persecuzione” per ragione di sesso) richiamando la decisione resa al proposito dalla Commissione Centrale e precisando che, in realtà, nella prospettazione stessa della ricorrente sarebbe mancata la allegazione della necessaria personalità della situazione di perseguitata. Orbene, non si scorge come il giudice del merito, su tali premesse, avrebbe potuto dispiegare indagini officiose (cennate nella richiamata sentenza n. 16417/07 di questa Corte) e dirette a dare attuazione al principio del non refoulernent, una volta dagli atti acclarato, come del resto dall’odierno ricorso con chiarezza ribadito, che la persecuzione alla quale la … omissis … potrebbe essere soggetta nel suo paese è nulla altro che la sottoposizione alla generale condizione di tutte le donne del paese stesso e cioè una condizione di “sudditanza” che, certamente inaccettabile per ogni coscienza civile, è però priva della necessaria individualità postulata anche dalla Convenzione di Ginevra 28.7.1951 (oltre che dalla CEDU) perché sia integrato il fumus persecutionis od anche solo perché sia adottata la misura di protezione temporanea del divieto di respingimento in relazione al concreto rischio di trattamenti personali degradanti nel paese di provenienza.
Con il secondo motivo viene censurata la violazione degli artt. 13 e 19 del T.U., dell’art. 10 Cost., dell’art. 3 della CEDU, dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra e la omessa motivazione, per avere il GdP mancato di indagare sulla sussistenza delle esigenze umanitarie tali da imporre l’annullamento della espulsione. La censura reitera quanto esposto nel primo motivo non offrendo — con la necessaria autosufficienza espositiva - alcun elemento che faccia ritenere elusivo del disposto di legge l’art. 19 c. 1 del D. Lgs. 286/98) il decisum del giudice di pace di ritenere non addotti elementi specifici e personali in grado dì fondare il diritto alla protezione personale pur in presenza del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la avvenuta violazione dell’obbligo di completa pronunzia sul thema decidendi, perpetrato con la anomala e parziale decisione di rigettare la opposizione alla espulsione e di sospenderne la efficacia con riguardo alla sola questione del diritto alle cure ex art. 35 e. 3 del T.U. La censura coglie certamente nel segno là dove denunzia l’ultrapetizione della decisione del giudice del merito: questi, infatti, ha esaminato una domanda di annullamento (ex art. 19 cit.) di una espulsione, fondata, tra l’altro, sulla esistenza del preteso rischio di restituzione ad un paese nel quale le donne sono sottoposte a pratiche degradanti (come nella specie avvenuto con la infibulazione alla quale risulta essere stata la ricorrente a suo tempo sottoposta). Orbene, il Giudice di Pace ha (rettamente) negato ingresso alla domanda come formulata ma poi, d’ufficio, ha riconosciuto alla ricorrente la tutela di cui all’art. 35 e. 3 del T.U. (nella supposizione che la sofferta mutilazione avesse lasciato postumi bisognevoli di cure indifferibili quanto essenziali), pervenendo ad una sospensione frutto di lettura estensiva del divieto di espulsione per la testè descritta situazione (vd. Cass. nn. 1531 del 2008, n. 20561 del 2006 e n.1690 del 2005). In questo quadro, non scorge il Collegio quale interesse abbia la ricorrente, alla quale rettamente è stata dal Giudice di Pace di Roma negata la richiesta tutela demolitoria della espulsione, a denunziare l’ultrapetizione commessa accordando una diversa ma effettiva tutela che, se pur temporaneamente, inibisce l’esercizio del potere espulsivo (tale interesse semmai appartenendo al Prefetto, che non lo ha neanche incidentalmente fatto valere). Con il quarto motivo il ricorso denunzia infine la immotivata ed illegittima decisione di non dar corso alla richiesta CTU ed alla articolata prova orale sulla sussistenza delle circostanze impeditive della espulsione. Il motivo è inammissibile perché concluso da quesito di diritto privo di alcuna pertinenza con la censura: se, infatti, questa è diretta a contestare l’apoditticità della valutazione di assenza di prova del fumus persecutionis — nel mentre tale prova sarebbe stata articolata e specificamente dispiegata — non è conducente a rappresentare la dovuta sintesi logica di tal censura la affermazione per la quale l’opponente nel giudizio di impugnazione della espulsione ben può provare con CTU o prova orale la sussistenza del divieto di espulsione di cui all’art. 19 del T.U. Non è luogo a regolare le spese, in difetto di difese dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.


