Coglievina Stella, Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica
Pons-Estel Tugores Catalina, Derecho Autonómico y religión. El caso balear
Torres Gutiérrez Alejandro, El derecho de libertad religiosa en Portugal
Cardia Carlo, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso
Il Diritto ecclesiastico, Num. 3-4, 2008
Quaderni di diritto ecclesiale, Num. 1, gennaio2010
Derecho y Religión, Num. IV, 2009
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Num. 3, dicembre2009
n. 94/2010 (DECRETO 94/2010, de 20 de julio, de desarrollo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto - Comunidad autonoma de Cataluña)
Contratto collettivo 15 luglio 2010 (IRC: Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2010/2011 - )
Ordine del giorno 29 ottobre 2009 (Luoghi di culto delle Comunità che non intrattengono intese con lo Stato - Comune di Milano)
Sentenza 26 gennaio 2010
n. 1560 (Alienazione di bene immobile di proprietà ecclesiastica previa autorizzazione del Vescovo diocesano - Corte di Cassazione - Civile)
Sentenza 18 dicembre 2009
n. 26657 (Esente da ICI l'immobile destinato da un ordine religioso ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ad abitazione dei propri membri - Corte di Cassazione - Civile, Sez. Trib.)
Sentenza 9 luglio 2010 (France: Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes - Consiglio di Stato)
Norme 15 luglio 2010 (Norme sui delitti più gravi - Normae de gravioribus delictis - Congregazione per la Dottrina della Fede)
Sentenza 28 giugno 2010
n. 08–1371 (Stati Uniti: Christian Legal Society v. Martinez - Corte suprema)
Ordinanza 21 giugno 2010
n. 60/ 5312010 (Divieto di accattonagio molesto negli spazi pubblici o aperti al pubblico e in prossimità e all'interno anche delle chiese. - Comune di Mantova)
Ordinanza 16 giugno 2010
n. 680 (Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 c.c., nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio all'esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 117, comma 1 Cost. - Giudice di Pace)
Risoluzione 23 giugno 2010,n.1743 (Islam, Islamism and Islamophobia in Europe - Consiglio d'Europa)
Sentenza 3 novembre 2009,n.30814/06 (Affaire Lautsi c. Italie: l’exposition de la croix aurait également méconnu la liberté de conviction et de religion de la requérante et de ses enfants, protégée par l’article 9 CEDU - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)
Accordo 17 marzo 2008 (Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra - Santa Sede - Principato di Andorra)
Decreto legislativo 15 marzo 2010,n.66 (Codice dell'ordinamento militare - Parlamento)
Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica, Coglievina Stella
Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Cardia Carlo
Matrimonio (il) nullo. Diritto civile, canonico e concordatario., Moneta Paolo
Il divieto di macellazione rituale (shechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze, Lerner Pablo - Rabello Alfredo Mordechai
Corte europea dei diritti dell'uomo: udienza della Grand Chambre in vista del riesame della sentenza 3 novembre 2009 sul caso Lautsi c. Italia in tema di esposizione del crocifisso (30 giugno 2010)
Giurisprudenza
10 luglio 2010
Roma: Convegno di Studi "Diritto della Unione europea e status delle confessioni religiose" (8-9 ottobre 2010)
Incontri & Convegni
5 luglio 2010
IRInews: Insegnare le Religioni in Italia, notiziario trimestrale a cura di Mariachiara Giorda, anno 1, n. 2, aprile-giugno 2010
Riviste
27 giugno 2010
Strasburgo: Risoluzione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa sull’islam e l’islamofobia: sconsigliata la proibizione totale del velo integrale (burqa e niqab) (23 giugno 2010)
Documenti
25 giugno 2010
Libri: Council of Europe: Blasphemy, insult and hatred - Finding answers in a democratic society (2010)
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Intesa 09 settembre 1999
Intesa fra il Ministro dell'Interno e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica
Autore: C.E.I. - Ministero dell'Interno
Data: 9 settembre 1999
Argomento: Polizia
Nazione: Italia
Parole chiave: Cappellani, Incarico, Vescovo diocesano, Compenso, Oggetto della prestazione
Intesa fra il Ministro dell'Interno e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, 9 settembre 1999.
Il Ministro dell'Interno quale autorità competente in materia di pubblica. sicurezza, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1999
e
il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 2 luglio 1999 (Prot. N. 5449/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lett. q) dello statuto della medesima.
Avendo convenuto sull'opportunità di riconsiderare alla luce dell'esperienza taluni aspetti dell'Intesa fra le medesime Autorità, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato;
in attuazione dell'articolo 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense,
Determinano di adottare come nuovo testo dell'Intesa il seguente:
ART. 1
L'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all'art.69 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed all'art.11, n. 2 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.
ART. 2
L'assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.
ART. 3
L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'Interno su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui all'art.10. L'autorità ecclesiastica competente:
a) per i cappellani territoriali è la Conferenza Episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i Vescovi delle diocesi interessate;
b) per i cappellani degli istituti di istruzione è il Vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione;
c) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza Episcopale Italiana.
2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni.
ART. 4
La competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno:
a) al Prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale;
b) al Prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione;
c) al Ministro dell'Interno la designazione del cappellano coordinatore nazionale.
ART. 5
1. Il Prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro dell'interno entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione.
2. Il Prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i Prefetti eventualmente interessati.
ART. 6
1. L'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro dell'Interno entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai commi 2 e 3. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di età.
2. La cessazione dell'incarico in corso hanno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici avvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica di cui all'art.3, comma l.
3. L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro dell'Interno, sentito il Vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano o, se questi è religioso, l'Ordinario da cui dipende.
ART. 7
1. Il Ministro dell'Interno con proprio decreto:
a) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici;
b) conferisce i nuovi incarichi;
c ) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui all'art.6, comma 3;
d) specifica l'importo del compenso di cui all'art. 12, commi 1 e 2 da corrispondere ai cappellani.
ART. 8
l. Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero:
a) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale;
b) offre il contributo del proprio ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza.
2. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del Vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica.
3. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'Amministrazione, il cappellano territoriale risponde al Questore del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dalla Questura del luogo dove ha sede l'ufficio.
Il cappellano degli Istituti di Istruzione risponde ed è amministrato dal Direttore dell'Istituto.
4. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale della Polizia di Stato.
5. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50% dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi.
6. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità.
7. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellano gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui al presente articolo e all'art. 10.
ART. 9
1. L'Amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella.
2. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
ART. 10
Le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti:
a) mantenere i necessari collegamenti con la Conferenza Episcopale Italiana, con le Conferenze Episcopali Regionali, con i Vescovi delle singole sedi, con i Superiori Religiosi, nonché tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
b) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani;
c) regolare gli avvicendamenti.
ART. 11
l. L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il Prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che goderà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio.
ART. 12
1. Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza Episcopale Italiana, a termini dell'art. 24, comma primo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.
2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.
3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'Amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfetario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.
ART. 13
Il compenso di cui all'art. 12 è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
2. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.
3. Sul compenso di cui all'art. 12 l'Amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.
ART. 14
l. Nell'addivenire alla presente Intesa le Parti convengono che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova Intesa.
ART. 15
1. Le norme della presente Intesa entrano in vigore in pari data:
a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;
b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.
Roma, li 9 settembre 1999


