Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 12 settembre 2018, n.22218/18

La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere
dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza
ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio
del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche
prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara la
propria volontà di escludere l'indissolublità del
vincolo nuziale.
Nello specifico, le prove testimoniali
raccolte avevano confermato la consapevolezza della moglie in merito
alla posizione del marito e la possiblità di questa, anche
prima del matrimonio, di prendere coscienza delle volontà del
futuro coniuge.

Sentenza 20 dicembre 2017, n.C-372/16

Interpellata in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha chiarito che l’articolo 1 del
regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010,
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale, va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una
dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale
religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade
nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

Sentenza 04 giugno 2018, n.16-111

La Corte Suprema ha dato ragione al pasticciere del Colorado che nel
2012 si rifiutò per questioni religiose – lui è
protestante anglicano – di preparare una torta nuziale per una coppia
omosessuale. Con decisione non unanime – sette giudici favorevoli e
due contrari – la Corte ha annullato il precedente pronunciamento
della Commissione per i diritti civili del Colorado, a cui la coppia
si era rivolta e che aveva condannato il pasticciere Jack Phillips per
aver violato le leggi anti-discriminazione dello Stato, in base alle
quali ai commercianti è vietato rifiutare i loro servizi sulla
base di razza, sesso, stato coniugale o orientamento sessuale. Per la
Corte Suprema, è stata invece la Commissione a violare i
diritti di Jack Phillips coperti dal Primo Emendamento che, tra gli
altri aspetti, "garantisce la terzietà della legge
rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio".

In OLIR.it il focus di Stefania Ninatti, La
libertà di coscienza del pasticciere americano e il principio
di non discriminazione. Masterpiece Cakeshop, Ltd v. Colorado
Civil Rights Commission

Ordinanza 09 marzo 2018

"il motivo di ricorso per cassazione con il quale si
denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico
praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la
questione dello scioglimento del suo matrimonio, è
inammissibile, atteso che nell’ordinamento giuridico italiano
non sussiste alcun diritto di tal fatta, né un rapporto di
pregiudizialità tra il giudizio di nullità del
matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione
degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti
autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi
finalità e presupposti distinti"

Ordinanza 01 marzo 2017, n.5250

"(…) la convivenza triennale come coniugi, quale situazione
giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza
canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di
un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio,
né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una
complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio
di diritti, adempimento di doveri e assunzione di
responsabilità di natura personalissima".


(Fonte: www.renatodisa.com)

Sentenza 08 febbraio 2017, n.3315

Il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la
celebrazione del matrimonio, che, nella specie, ha costituito
l'oggetto di specifica eccezione della parte ricorrente,
può e deve essere smentito solo da una "prova
contraria" "a carico" di chi agisce per la delibazione
della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, una
volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza
anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto
coniugale effettivo.

Sentenza 04 ottobre 2016, n.19811

Secondo l'orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 17 luglio
2014, n. 16379, la convivenza triennale "come coniugi",
quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla
delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio,
essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente
connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e
assunzione di responsabilità di natura personalissima, è
oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile
d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta,
nel giudizio di legittimità.Ciò posto e tenuto conto
dell'applicabilità nel procedimento de quo delle norme sul
rito ordinario di cognizione (Cass. 7 giugno 2007, n. 13363), appare
evidente che l'eccezione, proposta con comparsa di risposta
depositata alla prima udienza e non nei termini previsti dell'art.
166 cod. proc. civ., deve ritenersi tardiva.

Decreto 22 febbraio 2016

Parte della dottrina ha evidenziato la cd. “trascrizione
tardiva” è un istituto tipico del diritto concordatario
(v. art. 8 dell’Accordo del 18.2.1984), e andrebbe più
esattamente definita "trascrizione a richiesta degli sposi",
dal momento che, in questo caso, la trascrizione tempestiva non
è stata impedita da un "vizio" nel normale iter, ma
non è stata voluta per espresso intendimento degli sposi, ai
quali l'ordinamento in questo caso consente comunque, in prosieguo
di tempo, la possibilità di mutare opinione, trascrivendo
"tardivamente" – ma anche in questo caso con effetti
retroattivi – il matrimonio religioso a suo tempo celebrato; nei sensi
sopra ricordati, a parere del Tribunale adito, la trascrizione tardiva
non è applicabile nel caso di matrimoni celebrati con riti
diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non
esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; ciò
nondimeno, esclusa l’ipotesi della trascrizione tardiva –
nei sensi sopra indicati -, è invece ammissibile quella che la
dottrina definisce “trascrizione con effetti ex tunc”,
ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo
a vizi o errori in cui sia incorso l’organo preposto nel
procedimento di mera trasmissione. Secondo il giudice adito, nel
silenzio della Legge, certamente esclusa una trascrizione tardiva per
mera volontà degli sposi – nei sensi in cui è ammessa –
dall’Accordo del 1984 per la confessione cattolica –,
è invece ammissibile una trascrizione riparatrice ossia il
porre rimedio a un procedimento di registrazione del matrimonio che,
per mero fatto ostativo non rimproverabile ai nubendi, non si è
validamente perfezionato; ciò a condizione che, al momento
della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i
requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto,
non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il
matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò
anche a condizione che sia provato come, sin dall’inizio,
l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio
con effetti civili (e ciò è provato producendo – nel
caso di specie – la richiesta di nulla osta all’Ufficiale dello
Stato Civile, prima dell’unione).