Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 gennaio 2004

Nel Regno Unito la legge del 1973 sul matrimonio considera nulla ogni
unione in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e
femminile, intendendosi come sesso di una persona quello risultante
sull’atto di nascita; la legge sulla registrazione delle nascite e dei
decessi vieta, inoltre, salvo nel caso di errore di scrittura o di
errore materiale, ogni modifica del registro degli atti di nascita. Al
riguardo, occorre ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo
ha giudicato che l’impossibilità per un transessuale di contrarre
matrimonio con una persona del sesso al quale egli precedentemente
apparteneva, dipendente dal mancato riconoscimento della nuova
identità sessuale negli atti dello stato civile, costituisce una
violazione del suo diritto di contrarre matrimonio ai sensi dell’art.
12 della CEDU. Conseguentemente, una legislazione, che, come nel caso
di specie, impedisce ad una coppia di soddisfare la condizione del
matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un
elemento della retribuzione dell’altro (ovvero, nella fattispecie in
esame, della pensione di reversibilità), dev’essere considerata, in
linea di principio, incompatibile con le prescrizioni di cui all’art.
141 CE, il quale prevede che venga assicurato, in ciascuno Stato
membro dell’Unione europea, il principio della parità di
retribuzione tra i lavoratori di sesso femminile e maschile. Tuttavia,
posto che spetta al legislatore statale determinare le condizioni per
il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona,
compete al giudice nazionale verificare se, in un’ipotesi quale quella
in esame, possa o meno invocarsi l’art. 141 CE.