Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 12 settembre 2018, n.22218/18

La Corte di Cassazione ha chiarito che può essere
dichiarata efficace nella Repubblica italiana la sentenza
ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio
del consenso, qualora, dalle esternazioni fatte da un coniuge, anche
prima del matrimonio, all’altro fosse sicuramente chiara la
propria volontà di escludere l'indissolublità del
vincolo nuziale.
Nello specifico, le prove testimoniali
raccolte avevano confermato la consapevolezza della moglie in merito
alla posizione del marito e la possiblità di questa, anche
prima del matrimonio, di prendere coscienza delle volontà del
futuro coniuge.

Sentenza 01 aprile 2015, n.6611

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso,
le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come
comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione
del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano
sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidita’
contemplata dall’articolo 120 c.c., cosicchè è da
escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale
sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali
dell’ordinamento italiano. Le Sezioni Unite hanno inoltre
specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui
interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della
riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e
comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco -,
nonchè della stabilità – individuando, sulla base
di specifici riferimenti normativi (Legge n. 184 del 1983, articolo 6,
commi 1 e 4) una durata minima di tre anni. Nel caso di specie,
invece, il legame coniugale era gia’ dissolto – se non prima –
certamente dopo un solo anno dalla celebrazione del matrimonio,
cioè entro un arco temporale inferiore rispetto a quello
individuato dalle Sezioni Unite ai fini della tutela del
matrimonio-rapporto (cfr. SU Cassazione, sentenze nn. 16379 e 16380
del 17 luglio 2014). [La redazione di OLIR.it ringrazia per la
segnalazione del documento Antonio Angelucci, Università degli
Studi dell'Insubria].

Sentenza 17 dicembre 2008, n.5248

E’ compito del giudice della delibazione procedere all’accertamento
della conoscenza o della conoscibilità, da parte di un coniuge, della
riserva unilaterale nutrita dall’altro, in piena autonomia rispetto al
giudice ecclesiastico, ancorchè la relativa indagine si svolga con
esclusivo riferimento alla delibanda pronuncia ed agli atti del
processo canonico eventualmente acquisiti, e non dia luogo ad alcuna
integrazione di attività istruttoria in fase di delibazione . Tale
indagine deve venire condotta con particolare rigore, giacchè detto
accertamento attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di
speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti
la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di
rilievo e tutela costituzionali.

Sentenza 18 luglio 2008, n.19809

Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 24 giugno – 18 luglio 2008, n. 19809: "Matrimonio concordatario e vizi del consenso". SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI (Presidente Carbone – Relatore Forte) Svolgimento del processo Con sentenza del 4 dicembre 2002, la Corte d'appello di Trieste ha rigettato la domanda di G. D., proposta […]

Sentenza 25 gennaio 1996, n.96

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle cause
di invalidità dei matrimoni contratti da cittadini italiani secondo
le norme canoniche in quanto non è possibile, secondo una
interpretazione letterale o sistematica, individuare nel testo del
Concordato, come modificato dall’Accordo di revisione del 1984,
nessuna norma che preveda la riserva di giurisdizione in favore dei
tribunali ecclesiastici. É inammissibile la domanda di nullità di un
matrimonio concordatario alla stregua dell’art. 122, 2º comma cod.
civ. quando l’azione è proposta dal coniuge che ha indotto
l’altra parte in errore ed al quale per tale motivo, non spetta la
legittimazione attiva.