Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 02 novembre 2009, n.2750/09

Dalla lettura di talune norme fondamentali della Costituzione
italiana, in particolare dagli artt. 7, 8, 19, 20, emerge un favor
religionis che non può essere disconosciuto in sede amministrativa
ogni qualvolta dovessero sorgere problemi interpretativi e di
applicazione delle norme relative agli enti ecclesiastici.
Nella procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli
enti ecclesiastici, il requisito dello svolgimento della «attività
di religione o di culto» previsto dall’art. 16, l. 20 maggio 1985 n.
222, deve essere attentamente valutato, caso per caso, e deve essere
riconosciuto ricorrente quando in concreto siano ‘essenzialmente’
perseguite le attività esplicate nella tipologia prevista dallo
stesso art. 16, attività che per l’avvenuta evoluzione dei concetti
di ‘religione e di culto’, può essere più largamente intesa (anche
rispetto a quanto in precedena espresso in proposito dal Consiglio di
Stato), purché sia sempre prevalentemente riconducibile alle
peculiari finalità (religiose) perseguite dalla Chiesa.
Per evitare che il rispetto della normativa nella sua interpretazione
possa dar luogo ad applicazioni puramente formali, occorrerà che nel
concreto l’Amministrazione verifichi, di volta in volta, l’effettiva
corrispondenza delle attività perseguite con le più volte
evidenziate finalità. Nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto
sussistente il requisito del perseguimento di finalità di religione e
di culto nella fondazione ‘Museo Diocesano’, dell’Istituto Storico
‘San Josemaria Escriva’, e della fondazione ‘Duomo di Mestre’.

Sentenza 17 febbraio 2010, n.901

E’ legittimo il provvedimento della Soprintendenza recante
annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune ad
una Parrocchia per la realizzazione di un fabbricato da adibire a casa
canonica e locali di ministero pastorale, avendo tali opere
– secondo provvedimento di annullamento impugnato – “destinazione
ricreativa o residenziale” (la prima quanto ai locali per incontri e
aggregazioni, la seconda per la casa canonica).  Tali opere non
potrebbero perciò considerarsi rietranti tra la c.d. opere di
urbanizzazione secondaria e “attrezzature religiose “, con conseguente
loro riferibilità alla categoria dei locali “a destinazione d’uso
ricreativo o residenziale”, di cui è vietata la costruzione – nel
caso di specie – ai sensi dell’art. 14, punto 4  del Piano
Territoriale Paesistico vigente.

Sentenza 17 febbraio 2010, n.899

Il riferimento, ai fini della maturazione del requisito di anzianità
di servizio, degli insegnamenti resi “nelle scuole statali e
paritarie”, previsto per la partecipazione a concorso riservato per
insegnanti di religione (decreto del Direttore Generale del Ministero
dell’Istruzione in data 2 febbraio 2004), non si configura
irragionevole – perché individua oltre alle scuole statali quelle che
ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici
previsti dalla legge n. 62/2000 – ed è inoltre in linea con i
generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti
dalla legge n. 124/1999, che a tal fine assumono a riferimento di
servizi prestati presso le scuole statali e in quelle ad esse
parificate. Atteso che il servizio prestato presso le scuole comunali
non rientra in tale ambito, esso non è dunque stato preso in
considerazione per l’accesso a detto concorso riservato.

Sentenza 22 febbraio 2010, n.1011

_AI SENSI DEGLI ARTT. 56 E 57 DEL D.LGS.  N. 42/2004,
L'AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE PER I BENI DI INTERESSE
STORICO-ARTISTICO DI PROPRIETÀ DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE PUÒ
ESSERE RILASCIATA QUALORA DA QUEST'ULTIMA NON DERIVI UN GRAVE
DANNO ALLA CONSERVAZIONE O AL PUBBLICO GODIMENTO DEI BENI, LADDOVE PER
L'ALIENAZIONE DI BENI DEGLI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI IL LIMITE È
L'ASSENZA DI DANNO ALLA CONSERVAZIONE E DI MENOMAZIONE DEL
PUBBLICO GODIMENTO. LA GRAVITÀ DEL DANNO ALLA CONSERVAZIONE O AL
PUBBLICO GODIMENTO COSTITUISCE PERTANTO IL PARAMETRO ATTRAVERSO IL
QUALE DEVE ESSERE INDAGATA LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO CHE
AUTORIZZA L'ALIENAZIONE DEL BENE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DI
PROPRIETÀ DI UN ENTE PRIVATO, IN COMPARAZIONE CON LA TOTALE ASSENZA
DI QUALSIVOGLIA DANNO CHE DEVE CONNOTARE L'ANALOGO PROVVEDIMENTO
RIGUARDANTE UN ENTE PUBBLICO (NEL CASO DI SPECIE, VENIVA ACCOLTO IL
RICORSO, RESPINTO IN PRIMO GRADO, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO DEL
PROVVEDIMENTO CON IL QUALE LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICO AVEVA AUTORIZZATO L'ALIENAZIONE DI UN CONVENTO,
RICONOSCIUTO DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO AI SENSI DELL'ART. 10
COMMA 1 E DELL'ART. 12 D.LGS. N. 42 DEL 2004, IMPONENDO UNA
DESTINAZIONE D'USO ED UNA SERIE DI PRESCRIZIONI NON PERTINENTI)._

Sentenza 19 giugno 2009, n.4059

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e ad altre modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R.
n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006).
Un percorso formativo, quello il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che possa razionalmente
escludersi una diversa valutazione dell’esperienza didattica in
questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso
le quali l’Amministrazione intenda – come nel caso
dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti (e senza che ciò
escluda, ovviamente, una successiva immissione degli insegnanti di
religione di cui trattasi nei ruoli docenti veri e propri, con
apposita normativa speciale, come quella di cui alla legge 18.7.2003,
n. 186, ma – ex art. 4 L. cit. – “subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto”).

Sentenza 19 giugno 2009, n.4058

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è
facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale
del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente
del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere
riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea
nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità
organizzative. Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, ma che non esclude la
possibilità di una diversa valutazione dell’esperienza didattica
in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore,
attraverso le quali l’Amministrazione intenda – come nel
caso dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 19 giugno 2009, n.4054

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo, quello indicato, il cui valore
culturale e morale giustifica la pari dignità del relativo personale
docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, senza che
tuttavia possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Sentenza 14 aprile 2009, n.2262

Il meccanismo compartecipativo (tra Stato e Santa Sede) nella
selezione del personale cui affidare l’insegnamento della religione
cattolica, frutto di una scelta assunta in sede concordataria, è come
tale non solo non incompatibile con la Costituzione, ma alla stessa
pienamente aderente (lì dove viene costituzionalizzata la fonte
pattizia ai fini della regolazione dei rapporti tra stato e Chiesa,
art. 7 secondo comma). Del resto, il coinvolgimento dell’autorità
ecclesiastica nella scelta dei soggetti cui affidare l’insegnamento
della religione cattolica, lungi dal minare il principio di laicità
dello Stato, ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza
tra tutte le religioni (art. 8 Cost.), rappresenta una scelta dettata
dalla necessità di individuare, nel rispetto degli accordi pattizi,
il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato compito
di insegnamento della religione cattolica, con ciò non risultando
irragionevole la scelta della istituzione, ad opera del legislatore
provinciale, di un ruolo degli insegnanti di religione al fine di
assolvere il servizio di docenza previo giudizio di idoneità da parte
dell’ordinario diocesano(l.p. n. 5/01). A questo proposito non è
irrilevante osservare che anche il legislatore statale (l.n. 186/03),
sia pur in epoca successiva a quella cui risale la contestata legge
provinciale n. 5/01, ha istituito due distinti ruoli che riguardano il
personale docente di religione cattolica. Con il che restando
confermato, sia pur indirettamente il rilievo secondo cui le modalità
a mezzo delle quali l’ordinamento statuale o locale appronta la
provvista dei docenti di religione cattolica per il disimpegno del
servizio di insegnamento non snaturano il modello di Stato laico
voluto dal Costituente, né accordano alla religione cattolica una
corsia preferenziale rispetto alle altre religioni, atteso che il
presidio contro tale rischio è ampiamente assicurato dalla
configurazione dell’insegnamento stesso in termini di “non-obbligo”
per la platea dei discenti, come messo in luce dalla Corte
Costituzionale fin nella sentenza n. 203 del 1989.

Sentenza 10 settembre 2009, n.5451

Cons. Stato Sez. VI, Sentenza 10 settembre 2009, n. 5451: “Insegnamento della religione cattolica e titoli di qualificazione professionale richiesti”. (omissis) Svolgimento del processo 1. La signora T.B., con ricorso n. 1709 del 2005 proposto al TAR per la Puglia, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della graduatoria del concorso per esami e titoli per […]

Sentenza 19 giugno 2009, n.4044

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e delle altre modalità organizzative per finalità di
approfondimento e diffusione dell’ortodossia cattolica (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline. Quanto precede, tuttavia, non
implica possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti. Il carattere
di specialità della posizione degli insegnanti di religione ha
trovato del resto conferma nella successiva evoluzione normativa, ove
si consideri che con legge 18.07.2003, n. 186, sono state dettate
apposite norme sullo stato giuridico di detti docenti, prevedendo
l’istituzione di dotazioni di organico a livello regionale ed uno
speciale concorso riservato per titoli ed esami per l’immissioni in
ruolo.