Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 luglio 1984, n.234

E’ inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale
congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse ritenersi
fondata, l’apprestamento di integrazioni e variazioni della normativa
in vigore, strettamente dipendenti da una pluralita’ di scelte
discrezionali individuabili dal solo legislatore. (Inammissibilita’
della questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 251 c.p.c.,
142 e 449 c.p.p., nella parte in cui non prevedono forme equipollenti
al giuramento per i testimoni appartenenti a confessioni religiose le
quali, dando rilevanza religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di
non pronunciare mai le parole “lo giuro”).

Sentenza 02 ottobre 1979, n.117

La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra
nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall’art. 19
Cost. e dall’art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non
credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso
negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni
differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede
religiosa sia dell’ateismo – L’ammonizione e la formula del giuramento
dei testimoni di cui all’art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte
in cui fanno riferimento rispettivamente all’importanza religiosa del
giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano,
rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza –
Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo – per contrasto con
l’art. 19 Cost. – l’art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui
dopo le parole “il giudice istruttore ammonisce il testimone
sull’importanza religiosa…” e dopo le parole “consapevole della
responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio…” non
e` contenuto l’inciso “se credente”.

Sentenza 25 maggio 1963, n.85

L’art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l’obbligo –
sanzionato penalmente dall’art. 366, comma secondo, cod. pen. – di
giurare secondo una certa formula, non contrasta con l’art. 8 Cost.,
poiche’ non viola la eguale liberta’ delle confessioni religiose
davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i
cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne’
interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non
cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti
tra queste confessioni e lo Stato.

Sentenza 06 luglio 1960, n.58

La formula del giuramento contenuta nell’articolo 449 del Codice di
procedura penale non viola, nei confronti dell’ateo, la norma del
primo comma dell’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la
libera manifestazione del pensiero. Le parole “consapevole della
responsabilita’ che col giuramento assume davanti a Dio”, nei
confronti di chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso
di un richiamo alla responsabilita’ che il credente, e soltanto lui,
assume con il giuramento davanti a Dio. Il vincolo, nei riguardi
dell’ateo, di dire la verita’ e’ percio’ rafforzato esclusivamente
dalla consapevole responsabilita’ che assume con l’atto del giuramento
davanti agli uomini, responsabilita’ puramente morale, e dalla
minaccia di una sanzione penale; ma non del senso della Divinita’ che
per lui e’ irrilevante.