Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 marzo 2011, n.94

Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2011, n. 94: "Infondate le questioni di legittimita' della l.r. 52/2009 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere) per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l), della Costituzione". LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QARANTA, Franco […]

Sentenza 07 aprile 2011, n.115

L’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n.
125, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali
del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non
attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e
temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti –
viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in
quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità
amministrativa in un ambito, quello della imposizione di
comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei
consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo
dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare,
di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Tale norma
deve pertanto ritenersi illegittima nella parte in cui comprende la
locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

Sentenza 12 gennaio 2011, n.8

E’ infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art.
48, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2009 – promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettere i) e l) della Costituzione – nella parte in cui
prevede che «i diritti generati dalla legislazione regionale 
nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano»
anche «alle forme di convivenza» di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del
nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la citata
disposizione violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere i) e l),
della Costituzione, poiche’ il richiamo operato dal legislatore
regionale alle «forme di convivenza», di cui al citato d.P.R. che,
nel definire la «famiglia anagrafica», ricomprenderebbe «l’insieme
delle persone legate da vincoli affettivi», eccederebbe le competenze
regionali ed  invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nelle
materie di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e
dell’«ordinamento civile». La censura si fonda infatti sull’erroneo
presupposto interpretativo, secondo cui il legislatore regionale ha
inteso disciplinare tali forme di convivenza. Viceversa, la norma
impugnata si limita ad indicare l’ambito soggettivo di applicazione
dei diritti previsti dalla legislazione regionale nell’accesso ai
servizi, alle azioni e agli interventi senza introdurre alcuna
disciplina sostanziale delle forme di convivenza. Pertanto, essa
risulta inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo
Stato.
 

Ordinanza 05 gennaio 2011, n.4

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis,
156-bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che
le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, sollevata
in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.

Sentenza 28 maggio 2010, n.187

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della
carta di soggiorno la concessione dell’assegno mensile di invalidità
di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 agli stranieri
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Il suddetto
assegno costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il
minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire
alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la
sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di
provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona,
qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi
dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con
il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma in
esame, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti
di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali,
viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poiché
discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della
persona riconosciuti ai cittadini.

Decisione 07 ottobre 2010, n.2010-613

Conseil Constitutionnel. Décision n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010: Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi interdisant […]

Sentenza 28 dicembre 1995, n.519

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, comma
1, cost. (principio di ragionevolezza), l’art. 670 comma 1 c.p., in
quanto, per la mendicità non invasiva, non può ritenersi in alcun
modo necessitato il ricorso alla regola penale, nè la tutela dei beni
giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico può
dirsi seriamente posta in pericolo dalla mera medicità che si risolve
in una semplice richiesta di aiuto.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
670, secondo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, all’art. 13 della
Costituzione, all’art. 27, terzo comma, della Costituzione e all’art.
97, primo comma, della Costituzione, in quanto la repressione penale
della mendicità che si manifesti in forme invasive, che comportino
modalità ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformità
o malattie, è giustificata dall’esigenza di tutelare rilevanti beni
giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere
sociale di solidarietà, turbato dall’impiego di mezzi fraudolenti
volti a destare l’altrui pietà.

Ordinanza 12 marzo 2010, n.97

In OLIR.it:
– Corte costituzionale. Ordinanza 24 ottobre 2006, n. 369
– Corte costituzionale. Sentenza n. 8 maggio 2009, n. 151
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4984]

Sentenza 15 aprile 2010, n.138

La questione di legittimità degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143,
143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui,
sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone
dello stesso sesso», sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. deve
essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una
pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata. Per “formazione
sociale” (ex art. 2 Cost.) deve infatti intendersi ogni forma di
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il
libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di
una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da
annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile
convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia,
ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge
– il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si
deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento
– che necessariamente postula una disciplina di carattere generale,
finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia
– possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione
delle unioni omosessuali al matrimonio. Ne deriva, dunque, che,
nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento,
nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le
forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a
tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in
relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di
un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e
quella della coppia omosessuale, trattamento che la Suprema Corte può
garantire con il controllo di ragionevolezza.

————————-
Un commento alla sentenza in www.associazionedeicostituzionalisti.it:
:: Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto
“garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una
pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista/2010/00/Romboli01.pdf],
di Roberto Romboli