Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 dicembre 2009

La ricorrente, un’addetta ai registri dello stato civile,
rifiutava di registrare civil-partnerships; in seguito al suo
licenziamento ha lamentato una discriminazione indiretta nei suoi
confronti, derivante da una legge dello Stato che sarebbe di carattere
neutro e applicabile a tutti e non terrebbe conto delle
“obiezioni” di natura religiosa alle registrazioni delle
unioni civili. La richiesta neutra da parte dello Stato circa lo
svolgimento di pubbliche funzioni è giustificata e il carattere
indirettamente discriminatorio escluso. Il trattamento sfavorevole,
peraltro, non sarebbe fondato sulla religione ma sarebbe derivante
dall’atteggiamento di ostilità della ricorrente verso
comportamenti relativi (anche) all'orientamento sessuale. La
manifestazione del proprio credo non sempre riceve tutela: dal momento
in cui una legge dello Stato prevede le unioni civili (anche tra
persone dello stesso sesso), un pubblico funzionario non può
rifiutare di svolgere la propria professione affermando di essere
contrario, per motivi religiosi, a quella legge .

In
OLIR.it:
Employment Appeal Tribunal, sentenza
18 dicembre 2008, London Borough of Islington v. Miss Ladele

Sentenza 07 ottobre 2008

La giurisprudenza suole ravvisare la contrarietà all’ordine
pubblico italiano nei soli casi di pronuncia di nullità fondata sulla
cd. riserva mentale, ossia sulla unilaterale esclusione da parte di
uno dei coniugi, di taluno dei bona matrimonii (V. Cass. n. 2138/1996;
n. 11951/1993; n. 4875/88; nn. 188 e 189 del 1991), salvo il consenso
esplicito o implicito alla delibazione da parte dell’altro coniuge
(Cass. n. 5548/1995) e salva l’ipotesi che la divergenza unilaterale
fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge,
ovvero che questi l’abbia in concreto conosciuta, oppure che non
l’abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Ne deriva
che, nel caso in cui sia stata apposta una condizione al vincolo
matrimoniale, viziante il consenso negoziale di uno dei coniugi,
occorre anzitutto verificare, ai fini della delibazione, se essa sia
rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, ovvero sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero sia stata comunque conosciuta o
conoscibile da parte di questi. In ogni caso, comunque, nell’ipotesi
in cui il coniuge, che ignorava il vizio del consenso dell’altro,
proponga egli stesso la domanda di esecutorietà, allegando la
simulazione unilaterale, va esclusa la ricorrenza di motivi di ordine
pubblico, ostativi alla delibazione della relativa sentenza
ecclesiastica, non potendo ricondursi nei rigorosi limiti dell’ordine
pubblico anche la tutela della buona fede del coniuge che detta tutela
respinga, invocandola anzi in senso contrario.

Sentenza 22 marzo 1977

Court of Appeal. Sentenza 21 febbraio-22 marzo 1977: Ahmad v. Inner London Education Authority. Lord Denning M.R., Orr and Scarman L.JJ. Held, dismissing the appeal (Scarman L.J. dissenting), that the termination of the employee’s full-time teaching contract was not “by reason of his religious opinions or of his attending … religious worship” within the meaning […]

Sentenza 16 marzo 2001

Le refus de l’employeur en raison des conséquences sur le
fonctionnement de son entreprise, du comportement d’une vendeuse dont
la tête, le cou et une partie du visage étaient dissimulés par un
foulard, est justifié (ex art. 120-2 code du travail) par la nature
de la tâche à accomplir qui impose la neutralité ou à défaut la
discrétion dans l’expression des options personnelles face un large
public ayant des convictions variées. La restriction à la liberté
individuelle de la salariée, dans l’intérêt de l’entreprise,
limitée au seul foulard porté de façon ostentatoire ne constituant
pas une faute dans l’exercice du pouvoir de direction, est légitime.
Dans ces circonstances, le refus de la salariée de renoncer à une
coiffe selon des modalités en réalité non nécessaires au respect
de ses croyances, constitue une cause réelle et sérieuse de
licenciement.