Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 ottobre 2002, n.17096

L’attività didattica svolta dal religioso non alle dipendenze di
terzi, ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente
di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di
attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094, c.c.,
soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di
evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della
congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e
quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette
ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di
lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di
questa interpretazione dell’art. 2094, c.c., sollevata in riferimento
agli art. 3 e 36, cost., è manifestamente infondata, sia in quanto
l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il
quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione
delle fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia
in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro
non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità
religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica
subordinazione e senza prospettive di retribuzione.

Sentenza 16 febbraio 2004, n.2912

In tema di licenziamento, l’applicazione della disciplina prevista per
le cosiddette organizzazioni di tendenza dall’art. 4 legge 11 maggio
1990, n. 108 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della
tutela reale di cui all’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall’art. 1 citata l. n. 108 del 1990), presuppone
l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della
presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza,
definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fine
di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione, ovvero di religione e di culto, e, più in generale,
qualunque attività prevalentemente ideologica purché in assenza di
una struttura imprenditoriale. Inoltre, il fine ideologico o di culto
di una associazione non esclude “ex se” la possibilità di svolgimento
di attività imprenditoriale; il relativo accertamento costituisce una
valutazione di fatto demandata anche al giudice di merito.

Sentenza 03 giugno 2003, n.1367

Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n.
108, che esclude dall’ambito di operatività dell’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 i datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, il datore di
lavoro è qualificabile o meno come imprenditore in base alla natura
dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari
criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e
all’economicità della gestione, a prescindere dall’esistenza di un
vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione
di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed
economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di
associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad
un’organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato.
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva
ritenuto di tipo imprenditoriale l’attività di prestazione di servizi
svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore
di imprese associate).

Sentenza 20 aprile 2003, n.13380

L’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito
dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare
del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua
autonomia. Il relativo accertamento, che spetta al giudice di merito
ed è incensurabile in Cassazione se congruamente e logicamente
motivato, deve tener conto della particolare natura del rapporto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva
qualificato in termini di lavoro subordinato di sacrista la
prestazione svolta da una donna che per anni aveva provveduto alla
preparazione delle funzioni sacre presso una parrocchia, alla custodia
della chiesa e dei relativi arredi, nonché alla sorveglianza della
casa parrocchiale ed alla vendita di libri nella libreria
parrocchiale, traendo argomenti anche da una lettera con la quale il
parroco aveva mosso rilievi in ordine alle modalità di svolgimento di
detta attività da parte della donna ed aveva affermato l’esistenza di
un vincolo sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la
concessione alla donna dell’uso gratuito dell’alloggio parrocchiale).

Sentenza 14 marzo 2003, n.12634

Al fine di configurare un’organizzazione di tendenza, che, ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990, è esclusa dall’ambito di
operatività della tutela reale prevista – in caso di licenziamenti
illegittimi – dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come
modificato dall’art. 1 della legge n. 108 del 1990), è necessario che
si tratti di datore di lavoro “non imprenditore”, privo dei requisiti
previsti dall’art. 2082 c.c. (e cioè professionalità,
organizzazione, natura economica dell’attività).In particolare,
l’applicazione della disciplina prevista dalla predetta legge n. 108
del 1990 per le organizzazioni di tendenza presuppone l’accertamento
in concreto da parte del giudice di merito dell’assenza nella singola
organizzazione di una struttura imprenditoriale e della presenza dei
requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, come definita dalla
stessa legge all’art. 4. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto la natura di organizzazione di
tendenza dell’Associazione nazionale bieticoltori, argomentando dalla
natura della stessa di ente con personalità giuridica privata, senza
finalità di lucro, in quanto avente lo scopo della tutela degli
interessi collettivi professionali della categoria dei coltivatori di
bietole, e priva del carattere imprenditoriale, non svolgendo alcuna
attività economica).

Sentenza 31 gennaio 2003, n.11883

In base al disposto dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990, i
lavoratori dipendenti dalle organizzazioni di tendenza (nel caso di
specie, l’Inas) non godono della tutela reale di cui all’art. 18 della
legge n. 300 del 1970, ma godono comunque della tutela prevista per la
generalità dei lavoratori; in particolare, deve escludersi
l’esenzione delle organizzazioni di tendenza dalla regolamentazione
legislativa dei trasferimenti dei lavoratori.

Sentenza 05 aprile 2003, n.5401

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina
stabilita per le cosiddette “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4,
legge n. 108 del 1990, che esclude l’operatività della tutela reale
stabilita dall’art. 18, legge n. 300 del 1970, è applicabile alle
associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione,
non essendo necessario che dette attività presentino una
“caratterizzazione ideologica”, che pure può connotare alcune di
esse. (Nella specie, la Suprema Corte, cassando la sentenza di merito,
ha affermato che l’attività svolta dall’Associazione ricorrente –
Associazione italiana per l’assistenza agli spastici – di “natura
culturale” e consistente nella “promozione dello sviluppo della
cultura dell’handicap” è riconducibile alla previsione dell’art. 4,
legge n. 108 del 1990).

Sentenza 18 marzo 2003, n.7176

Il licenziamento della lavoratrice intimato – in violazione dell’art.
1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 – nel periodo compreso fra la
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il compimento di un anno
dalla celebrazione è radicalmente nullo (e non temporaneamente
inefficace) e comporta, perciò, il diritto della lavoratrice ad
essere riammessa in servizio ed a percepire la retribuzione globale di
fatto sino al giorno della effettiva riammissione. Infatti, a norma
dell’art. 1, comma 2, l. 9 gennaio 1963 n. 7, il licenziamento della
lavoratrice per causa di matrimonio non è temporaneamente inefficace,
bensì è radicalmente nullo e comporta la riammissione in servizio
della lavoratrice illegittimamente licenziata nell’ambito di un
rapporto di lavoro mai validamente interrotto, con tutte le
conseguenze relative.

Sentenza 29 ottobre 2003, n.5131

Nell’ipotesi di attività di insegnamento presso scuole private
legalmente riconosciute espletata da soggetti non forniti di
abilitazione all’insegnamento, atteso che la suddetta abilitazione è
requisito di validità del contratto di lavoro (ai sensi degli art. 3
e 6, legge n. 86 del 1942), per il tempo in cui il rapporto ha avuto
esecuzione si producono gli effetti secondo il disposto dell’art. 2126
c.c. ma, stante la nullità del contratto, in caso di dedotta
illegittimità della risoluzione del rapporto, non può darsi luogo
alla reintegrazione e al risarcimento del danno, riferendosi all’art.
18, legge n. 300 del 1970 per illegittimo recesso del datore di
lavoro.

Sentenza 18 giugno 2003, n.19606

In relazione ai contratti collettivi prevedenti la concessione ai
lavoratori di permessi retribuiti per la partecipazione a corsi
organizzati da istituti pubblici o “legalmente riconosciuti” (nella
specie, c.c.n.l. per i dipendenti del settore alimentare), deve
ritenersi che rientrino tra gli istituti “legalmente riconosciuti” gli
istituti privati che svolgono attività di istruzione nell’ambito
della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e
professionale ai sensi dell’art. 117 Cost. e che siano convenzionati
dalla regione Lombardia, legge n. 95 del 7 giugno 1980, che prevede
che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di
determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati
convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli
studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.