Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 ottobre 2004, n.03-15709

Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 5 octobre 2004 Rejet N° de pourvoi : 03-15709 Publié au bulletin Président : M. TRICOT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2002), qu’au cours […]

Sentenza 12 dicembre 2003

Corte di Cassazione. Sentenza 12 dicembre 2003: “Mariage putatif sans rite religieux” (Omissis) N° C.03.0078.F v. d. S.-P. M., 3, demandeur en cassation, représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre M. M.-A., […]

Sentenza 08 marzo 1995

Sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di divorzio emanata
nei confronti di coniugi di nazionalità marocchina quando risultano
provate circostanze le quali, a norma dell’art. 56 del Codice civile
dello Statuto personale, costituiscono ingiurie tali da rendere
impossibile la vita coniugale con riguardo alla condizione sociale
della sposa.

Sentenza 14 febbraio 1995

Deve essere rigettata la domanda di colui il quale, avendo celebrato
matrimonio secondo il rito islamico (non destinato a produrre effetti
giuridici nell’ordinamento francese), sul presupposto
dell’intervenuta interruzione della convivenza, richieda il
risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del “concubinaggio” e
non offra la dimostrazione della responsabilità della sposa per la
rottura medesima.

Sentenza 20 ottobre 1994, n.C.93.0238.F.

Pur rientrando nella competenza esclusiva dell’autorità
ecclesiastica l’adozione di un provvedimento di revoca
dall’incarico pastorale precedentemente conferito ad un sacerdote,
un’eventuale contestazione circa la procedura seguita introduce una
controversia relativa a diritti civili di competenza dei tribunali
statali, dal momento che il provvedimento di revoca comporta la
privazione del diritto del sacerdote al trattamento economico sino a
quel momento goduto.
In forza del principio di non ingerenza dello Stato
nell’organizzazione interna dei culti enunciato dall’art. 21 della
Costituzione, in presenza di un provvedimento di revoca da un incarico
pastorale adottato dall’organo della confessione nel rispetto delle
regole di competenza proprie della confessione medesima, il giudice
civile non ha il potere di apprezzare il carattere “equo” della
procedura che abbia condotto all’emanazione del suddetto
provvedimento per farne cessare tutti gli effetti ove tale
accertamento dovesse dare esito negativo.