Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 giugno 2010

Il rifiuto di concedere il riconoscimento giuridico alla
congregazione dei Testimoni di Geova di Mosca costituisce
un’ingerenza nel diritto dell’organizzazione religiosa alla
libertà di associazione (art. 11 CEDU) e nel suo diritto alla
libertà di religione (art. 9 CEDU). La legge russa sulle confessioni
religiose limita, infatti, la facoltà delle associazioni religiose
prive di personalità giuridica di svolgere svariate attività
religiose e di organizzarsi secondo un proprio statuto. Tale
ingerenza deve essere giustificata, secondo la Corte, da motivazioni
particolarmente serie e pressanti; le autorità civili, invece, hanno
mostrato di non essere imparziali nei confronti della comunità
ricorrente e di aver negato il riconoscimento, e successivamente
disposto lo scioglimento della comunità religiosa dei testimoni di
Geova, al fine di vietare le attività dell’intera comunità
ricorrente.

————————-
:: Traduzione non ufficiale in italiano
[/areetematiche/documenti/documents/echr-testimonigeova-russia-it.pdf]
(a cura della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, Roma)

Sentenza 20 aprile 2010

The Court declared inadmissible the application Le Pen v. France. The
Court considered that the penalty imposed on the applicant for his
statements about Muslims in France was justified. The Court reiterated
that it attached the highest importance to freedom of expression in
the context of political debate in a democratic society, and that
freedom of expression applied not only to “information” or
“ideas” that were favourably received, but also to those that
offended, shocked or disturbed. Furthermore, anyone who engaged in a
debate on a matter of public interest could resort to a degree of
exaggeration, or even provocation, provided that they respected the
reputation and rights of others.

Sentenza 01 aprile 2010

Corte Europea dei diritti dell'uomo. Sentenza 1 aprile 2010: "Fecondazione assistita eterologa: case of S.H. and others v. Austria" FIRST SECTION CASE OF S. H. AND OTHERS v. AUSTRIA (Application no. 57813/00) JUDGMENT STRASBOURG 1 April 2010 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. […]

Sentenza 23 febbraio 2010

L’importanza del principio di laicità per il sistema democratico
turco può giustificare i limiti previsti dalla legge all’esposizione
di simboli religiosi nello spazio pubblico. Tuttavia, una simile
limitazione non risulta convincente quando vieta a singoli cittadini
di portare indumenti religiosi, anche in luogo pubblico, facoltà che
deriva dal diritto di libertà religiosa ex art. 9 CEDU. Nel caso di
specie, i ricorrenti (appartenenti al gruppo religioso denominato
Aczimendi tarikatÿ) si stavano recando ad una cerimonia religiosa
indossando un costume tradizionale (tunica, cappello e bastone);
processati per aver violato le norme antiterrorismo, si erano
presentati in tribunale indossando i medesimi simboli religiosi,
questa volta al di fuori di un contesto cultuale, e condannati. La
Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto non giustificata la
restrizione dell’espressione religiosa dei ricorrenti, poiché si
trattava di semplici cittadini che indossavano simboli religiosi, e
non tanto di un esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni
pubbliche, caso, quest’ultimo, nel quale la laicità può prevalere
sul diritto di manifestare la propria religione. I
ricorrenti, inoltre, non stavano agendo da funzionari pubblici, né
hanno rappresentato una minaccia per l’ordine pubblico, né hanno
compiuto atti di proselitismo esercitando pressioni sui passanti.

Sentenza 08 dicembre 2009

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto il diritto alla
pensione di reversibilità ad una donna di etnia Rom che si era
sposata solo in base ai riti della comunità Rom e che non aveva mai
celebrato matrimonio civile. La ricorrente si era rivolta alla Corte
di Strasburgo in seguito alla sentenza del 2007 del Tribunal
Constitucional spagnolo
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4450], che aveva
negato il carattere discriminatorio del diniego a ricevere tale
trattamento previdenziale. Secondo il giudice europeo non integra,
invece, una discriminazione l’assenza di riconoscimento degli effetti
civili del “matrimonio gitano”, la cui disciplina spetta unicamente al
legislatore nazionale.

————————-

* Commento di W. Citti [http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=753&l=it]
(ASGI)
* Commento di Fernando Rey Martínez
[http://www.gitanos.org/upload/37/90/Sentencia_Munoz_Diaz_v._Espana__de_8_de_diciembre_de_2009__del_TEDH.pdf].
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de
Valladolid. Vocal del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano

Sentenza 27 ottobre 2009

La detenzione di un testimone di Geova, conseguente al suo rifiuto di
svolgere il servizio militare, non viola il diritto di libertà di
coscienza e di religione ex art. 9 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU). Infatti, l’art. 4 della
CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 9, non obbliga gli Stati
firmatari a riconoscere il diritto all’obiezione di coscienza e a
stabilire aggiustamenti per chi sceglie di non svolgere il servizio
militare; quest’ultimo, inoltre, non può essere considerato un lavoro
forzato vietato dall’art. 4 della CEDU.

Sentenza 03 novembre 2009, n.30814/06

Richiesta di rinvio da parte del Governo italiano alla Grande Chambre
della Corte europea dei diritti dell’uomo (28 gennaio 2010)
[https://www.olir.it/areetematiche/news/documents/2656_lautsi_ricorso_italia.pdf]

Sentenza 12 marzo 2009, n.49686/99

Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente sia oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte
richiama la sua sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772]
(Comunità religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31
luglio 2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei
criteri per il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa,
status che in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di
quanti svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è
stato applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento
nei confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento
in violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.
(Pronunce analoghe: Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e
Löffelmann c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4955], del 12
marzo 2009)