Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 settembre 2011

Le prescrizioni urbanistiche impartite nell’esercizio della potestà
pianificatoria delle Amministrazioni Comunali sono espressione
dell’ampia discrezionalità che ad esse compete nella definizione
delle tipologie di utilizzazioni delle singole parti del territorio,
cosicché le scelte effettuate, impingendo nel merito dell’azione
amministrativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti o
manifestamente incompatibili con l’impostazione di fondo
dell’intervento pianificatorio, o manifestamente incompatibili con le
caratteristiche oggettive del territorio, ovvero, ancora, affette da
vizi macroscopici di illogicità e di irrazionalità, di incoerenza
con le scelte di fondo del piano, di difettosa istruttoria e/o mancata
considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti
nell’assetto del territorio, riconducibili all’alveo dell’eccesso di
potere. Nella fattispecie, si è ritenuto che l’Amministrazione
abbia legittimamente differenziato – in relazione al grado di
incidenza derivante dal numero di soggetti in concreto aggregati in
loco – la posizione delle diverse tipopologie di associazioni
(religiose, politiche, sportive e ricreative).

Sentenza 28 dicembre 2009, n.6226

L’art. 52, comma 3-bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
(Legge sul governo del territorio) stabilisce che “I mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione
di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e
luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”. Questa previsione, essendo stata introdotta dalla legge
regionale 14 luglio 2006 n. 12 (art. 1, comma 1, lett. m), non è
tuttavia applicabile prima di tale data. (Nel caso di specie, viene
pertanto accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui
veniva ingiunta la demolizione di opere abusive ed il ripristino della
destinazione d’uso artigianale di un immobile successivamente
destinato a luogo di culto).

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In OLIR.it
Consiglio Stato  sez. IV.  Sentenza 27 novembre 2010, n. 8298
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5547]:
“Esercizio del diritto di culto e normativa urbanistica” (II grado).

Sentenza 26 novembre 2009, n.792

Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere
interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al
piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine
urbanistico a suo tempo recepite nel piano, e che non possono
costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono
all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne
costituiscono le norme direttrici. Ne consegue che secondo la legge
regionale Emilia Romanga n. 31 del 2002 la deroga è consentita
unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d’uso ammesse
dal piano regolatore all’interno delle singole destinazioni
urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi il corretto
rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli beni e destinazioni di
zona (art. 15). (Nel caso di specie, indipendentemente dall’assenza di
un’espressa autorizzazione a destinare l’immobile ad edificio di
culto, il permesso di costruire in deroga non risultava pertanto
titolo legittimante una destinazione d’uso non rientrante tra quelle
ammesse dalla normativa di piano).
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In OLIR.it
Consiglio Stato, sez. IV, sentenza 28 gennaio 2011, n. 683
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5636]:
“Edifici di culto e pianificazione urbanistica” (II grado)

Sentenza 13 maggio 2011, n.770

In assenza di un formale atto di sconsacrazione la concessione
edilizia che permette la trasformazione ad uso ufficio di una cappella
privata viola il secondo comma dell’art. 831 c.c., posto che tale
norma impedisce la sottrazione degli edifici destinati al culto
pubblico della religione cattolica, anche se di proprietà privata, in
assenza di un idoneo atto in tal senso dell’autorità ecclesiastica
competente.

Sentenza 01 febbraio 2011, n.924

Sono illegittime e meritano annullamento le disposizioni dell’art. 8
della O.M. n. 44/2010 nella parte in cui prevedono che i docenti
incaricati delle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica si limitano a “fornire preventivamente ai docenti
della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul
profitto raggiunto da ciascun alunno”, anziché partecipare – come
previsto invece per i docenti di religione cattolica – a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del
credito scolastico ai rispettivi gli alunni. In questo caso è
evidente come il diverso trattamento, riservato nel procedimento
decisionale alle due distinte categorie dei docenti, introduca un
vulnus alla posizione degli studenti “non avvalentisi” che
decidano di seguire attività di insegnamento alternativo, atteso che
un conto è sedere “a pieno titolo” nel consiglio di classe e
concorrere alle sue deliberazioni in ordine all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, un conto è fornire
preventivamente al consiglio di classe “elementi conoscitivi”
sull’interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente.

Sentenza 06 settembre 2007, n.153

L’art. 111, comma 1, lett. e) della legge provinciale Trento n. 22/91
dispone che il contributo di concessione edilizia non è dovuto “…
per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le
strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli
interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti…”. L’applicazione del beneficio
dell’esenzione richiede la sussistenza di due presupposti, uno
oggettivo e l’altro soggettivo. Il requisito oggettivo implica che il
manufatto oggetto di concessione edilizia sia ascrivibile alla
categoria delle opere pubbliche o di interesse generale e dunque
idonee a soddisfare esigenze della collettività; il legislatore
provinciale annovera espressamente tra esse anche le strutture di
carattere religioso.Il tema del contendere è pertanto circoscritto
all’individuazione del ricorso o meno del requisito soggettivo, il
quale implica che le opere di interesse pubblico siano realizzate da
parte degli “enti istituzionalmente competenti”. Nel caso di specie,
deve tuttavia ritenersi che l’espressione “struttura di carattere
religioso” utilizzata dal legislatore provinciale abbia portata
generale ed implichi un riferimento a ipotesi più ampie dello
specifico caso degli edifici di culto, quali possono essere,
tradizionalmente, quelle delle scuole o degli ospedali. In
particolare, non osta all’esenzione l’eventualità che l’accesso della
collettività sia subordinato al pagamento di una retta (di frequenza
o di degenza, per tornare agli esempi delle scuole e degli ospedali),
purchè sia escluso lo scopo di lucro.

Sentenza 29 settembre 2010, n.32586

L’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi
pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti
abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione
dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti,
delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici,
nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di
peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di
organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di
lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di
concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, legge n.
124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.

Sentenza 23 settembre 2010, n.6415

Il fatto che i servizi prestati da una associazione siano rivolti ad
una comunità appartenente ad una determinata confessione religiosa,
ma dichiaratamente erogati al solo scopo di promuoverne l’integrazione
e l’inserimento nella società, non rivela la volontà di destinare i
locali in cui essa ha la propria sede a luogo di culto o comunque ad
attività connesse all’esercizio del ministero pastorale. La volontà
di attuare una particolare destinazione d’uso – nel caso di
specie, quale “attrezzatura di interesse comune per servizi
religiosi” – deve, infatti, trovare una corrispondenza nella natura e
nella tipologia di opere realizzate e non può essere inferita
dall’uso di fatto che possa, in precedenza, essere stato posto in
essere, tanto più quando l’istanza di sanatoria non faccia
riferimento alcuno ad una destinazione di tipo religioso.

Sentenza 15 novembre 2010, n.33433

Non è condivisibile l’interpretazione secondo cui la presenza del
docente di religione nello scrutinio finale, in quanto incidente sul
credito scolastico, sia idonea a determinare una situazione di
discriminazione nei riguardi degli studenti che decidono di non
avvalersi di detto insegnamento, e in particolare di quelli che
decidono di non partecipare ad attività alternative e di assentarsi
dalla scuola. Invero, atteso che, in forza dell’accordo con la Santa
Sede, la Repubblica italiana si è obbligata ad assicurare
l’insegnamento di religione cattolica, e che, in omaggio al
principio di laicità dello Stato, detto insegnamento è facoltativo,
con la conseguenza che “solo l’esercizio del diritto di
avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo” (Corte
cost., sent. n. 203 del 12 aprile 1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]), non è irragionevole
che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in
seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla
valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. In buona
sostanza, e come condivisibilmente sul punto ritenuto di recente dal
giudice d’appello, “se si parte dal presupposto (non seriamente
dubitabile alla luce…delle sentenze costituzionali [intervenute
sulla materia]) secondo cui l’insegnamento della religione (o di
altro corso alternativo) diviene obbligatorio dopo che è stata
effettuata la scelta, allora non si vede la ragione per la quale la
valutazione dell’interesse e del profitto con il quale l’alunno ha
seguito l’insegnamento della religione non debba essere valutato”
(CdS, VI, 7 maggio 2010, n. 2749
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5336]).

Sentenza 03 novembre 2008, n.9540

Ai sensi dell’art. 1 della l. n. 831 del 1973 per la nomina a
magistrato di cassazione devono essere valutati i seguenti elementi:
“1) preparazione e capacità tecnico-professionale; 2) laboriosità
e diligenza dimostrate nell’esercizio delle funzioni; 3) precedenti
relativi al servizio prestato” (1° comma), potendo peraltro essere
assunto, “nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con
accertamenti diretti”, “ogni ulteriore elemento di giudizio che
sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato”.
La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo chiarito che la
valutazione negativa dell’aspirante può derivare anche da singoli
elementi, purché atti a denotare un difetto grave sia pure in uno
solo degli ambiti previsti dalla legge. Tra questi elementi vanno
certamente considerati i precedenti disciplinari (v. la sent. n. 7124
del 2003 di questa Sezione, nonché Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno
2005, n. 2921).
Secondo l’orientamento in disamina, “il giudizio affidato
all’Organo di autogoverno dalla legge n. 831/1973 può e deve
estendersi […] al vaglio di ogni elemento utile a formulare la
migliore valutazione complessiva della professionalità del singolo,
onde non si vedono ragioni per dubitare che tra gli aspetti meritevoli
di rilievo possano essere incluse anche le eventuali condotte
individuali che in precedenza abbiano formato oggetto di un
provvedimento disciplinare”, potendo i fatti già colpiti da
sanzione disciplinare rilevare anche in questo diverso contesto
valutativo, non configurando “una inammissibile duplicazione di
sanzione (vietata dal canone del _ne bis in idem_), in quanto non
viene effettuata con una prestabilita finalità punitiva, ma
costituisce un accertamento proteso al ben diverso scopo di un
completo apprezzamento obiettivo della personalità professionale del
magistrato, attraverso la disamina di tutti gli elementi atti a
ricostruirla” (così la citata sent. n. 7124/03).

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Per approfondire in OLIR.it:
Consiglio Superiore della Magistratura. Ordinanza 23 novembre 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4012]