Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 gennaio 2015

L’ampiezza del sindacato del giudice statale sui provvedimenti
di espulsione adottati all’interno di un gruppo confessionale si
riduce al vaglio del rispetto dei diritti fondamenali concretamente
offerti e, segnatamente, del diritto di difesa, inteso nel suo nucleo
essenziale di sostanziale possibilità di contraddire
all’interno del procedimento di espulsione. Ciò in
quanto nell’ordinamento giuridico italiano la potestà
sanzionatoria e disciplinare di tali gruppi trova una sua propria
fonte (in luogo di quella comune prevista dal codice civile per gli
enti associativi), da una parte, dal combinato disposto costituzionale
di cui agli artt. 7, I° co. e 8, II° co.; e dall’altra
parte, dalla giurisprudenza della Consulta, che ha ribadito nel tempo
la forza e la cogenza di tali precetti, mettendo a fuoco il ruolo
limite costituito dai “principi supremi”
dell’ordinamento statuale. Ne deriva, quindi, secondo il
Tribunale adito, che l’espulsione del singolo adepto a seguito
dell’esplicarsi di quella autonoma potestà organizzativa,
che comprende l’irrogazione di sanzioni, possa essere sindacata
e dichiarata illegittima unicamente laddove questi riscontri la chiara
ed effettiva lesività in concreto dei diritti fondamentali
della persona garantiti dalla Costituzione (art. 2) –
all’esterno e – all’interno delle formazioni
sociali; ossia quando, sulla base dei documenti e delle allegazioni di
causa offerti allo scrutinio giudiziale, si appalesi l’effettiva
attitudine dell’espulsione a recare un danno ingiusto in spregio
ai beni costituzionalmente presidiati (ad es. con modalità tali
da ledere il prestigio, l’onore e la dignità del soggetto
espulso).

Ordinanza 03 febbraio 2015

La procedura di fecondazione attivata dai coniugi, che abbia avuto
inizio prima dell'entrata in vigore della L. 40/2004 e non ancora
conclusa (sussistendo embrioni crioconservati non abbandonati), trova
la propria disciplina nell'art. 7 della L.40/2004 e nelle
correlate linee guida degli anni 2004 e 2008, volte a dettare una
normativa transitoria relativa alle procedure di fecondazione
assistita intraprese antecedentemente alla suddetta legge. Pertanto, a
norma di tali linee guida, in caso di embrioni crioconservati, ma non
abbandonali, la donna ha sempre il diritto di ottenerne il
trasferimento. Le suddette linee guida, peraltro, non stabiliscono
limiti di sorta a tale facoltà, la quale dipende, secondo la
lettera della normativa, dalla volontà esclusiva della donna
(non essendo in alcun modo richiesto il consenso del marito o di altri
soggetti).

Ordinanza 04 dicembre 2014, n.1241

Il divieto di discriminazione è posto a tutela della
dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere
esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di
immagine.

Decreto 21 ottobre 2014

Il matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso
sesso non può essere considerato matrimonio per
l’ordinamento italiano, mancando uno dei requisiti essenziali, e
quindi non può produrre effetti giuridici. La logica
conseguenza è che non è possibile alcuna trascrizione,
non sussistendo alcun matrimonio per l’ordinamento italiano (nel
caso di specie, il Tribunale adito ha ordinato la cancellazione dai
registri dello stato civile della trascrizione dell’atto di
matrimonio contratto in Olanda tra persone dello stesso sesso). [La
Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani, Università degli Studi di Milano]

Decreto 17 luglio 2014

Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale europea e come
chiarito dalla stessa giurisprudenza italiana, la ragione della non
trascrivibilità dell’atto di matrimonio tra persone dello
stesso sesso contratto all’estero non può più
identificarsi nell’inesistenza del matrimonio per mancanza di un
requisito minimo indispensabile, ma nell’inidoneità a
produrre quale atto di matrimonio qualsiasi effetto giuridico
nell’ordinamento italiano. Ciò deriva dalla mancanza di
una normativa sul punto che sia per l’ordinamento costituzionale
interno sia per l’ordinamento sovranazionale è riservata
in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo
essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa. [La Redazione
di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]

Decreto 02 luglio 2014

L’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non
può essere trascritto perché non è idoneo a
spiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento sulla base della
attuale vigente normativa. In particolare, nel caso di specie,
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sebbene la legge
argentina abbia introdotto la possibilità di ottenere la
rettificazione del sesso secondo una procedura peraltro meramente
amministrativa, diversamente da quanto previsto dalla nostra legge
164/1982 che richiede in ogni caso una pronuncia giurisdizionale che
accerti e dichiari il nuovo status della persona, essa tuttavia non
attribuisce effetti retroattivi alla rettificazione in quanto –
all’art. 7 –  testualmente sancisce “gli effetti
della rettifica del sesso e del proprio nome, ottenuti ai sensi della
presente legge sono applicati a terzi dal momento
dell’iscrizione nel registro". L’atto di matrimonio
di cui si chiede la trascrizione risulta dunque essere un atto di
matrimonio tra persone dello stesso sesso, come tale in Italia
intrascrivibile nei registri dello stato civile. [La Redazione di
OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento Alessandro
Ceserani – Università degli Studi di Milano]

Ordinanza 14 aprile 2014

I cartelli, apposti da una amministrazione comunale, che recano la
scritta ‘‘NO AL VOLTO COPERTO, (salvo giustificati motivi)
’’ non appaiono discriminatori, secondo il giudice adito,
né con riferimento all’origine etnica né per
quanto riguarda la fede religiosa dei destinatari. Secondo la Corte
tale divieto appare infatti un’espressione generale e rivolta
indifferenziatamente alla totalità dei cittadini che leggono il
suddetto cartello. Ne consegue che né la dimensione ridotta
dell’espressione ‘‘(salvo giustificati motivi)
’’ né la mancanza, di seguito ad essa, della frase
‘‘ivi compresi i motivi di carattere
religioso’’ assumono a propria volta un significato
discriminatorio.

Ordinanza 09 aprile 2014

Secondo il Tribunale adito il matrimonio civile tra persone dello
stesso sesso non è contrario all'ordine pubblico italiano,
come la Corte di Cassazione ha riconosciuto – sia pure non
esplicitamente – nella seconda parte della motivazione della sentenza
n. 4184/12,
laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della CEDU (caso Shalk e
Kopf contro Austria) con la quale si è stabilito che "la
Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui
all'art. 12 della CEDU debba essere limitato tra persone di sesso
opposto", e ha affermato che "il diritto al matrimonio
riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquistato un nuovo e
più ampio contesto, inclusivo anche del matrimonio contratto
tra due persone dello stesso sesso".


In OLIR.it
Corte di
Appello di Firenze, Sez. I Civile, Decreto 24 settembre 2014

Sentenza 21 ottobre 2013, n.20908

Il D.lgs. n. 251 del 2007 riconosce la protezione sussidiaria allo
straniero “nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere
che, se dovesse tornare nel paese d’origine […] correrebbe un
rischio effettivo di subire un grave danno”. Nel caso di specie, il
Tribunale adito ha riconosciuto tale status al ricorrente, cittadino
nigeriano, fuggito dal proprio paese per le persecuzioni subite
(attraverso minacce alla famiglia e danneggiamenti alla abitazione),
ad opera di un gruppo estremista, a causa della propria appartenenza
confessionale cristiano-cattolica.

Ordinanza 29 marzo 2013

I criteri enunciati dalla Grande Camera, pur all’interno di una
pronuncia di rigetto (v. _Affaire S.H. et Autres c. Autriche
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6016]_),
costituiscono ineludibile criterio interpretativo per il Giudice delle
leggi nazionali al fine di sindacare la corrispondenza della norma
impugnata ai valori fondamentali della persona “convenzionalmente”
tutelati, come richiamati nella Carta costituzionale italiana. La
Grande Camera riconosce, infatti, certamente al Legislatore nazionale
un margine di discrezionalità nelle materie eticamente sensibili,
tuttavia l’autonomia riconosciuta è dalla medesima definita
“limitata” in tutti i casi in cui debba essere regolato, come in
quello di specie, un aspetto importante dell’esistenza e della
identità del cittadino. In questo senso, una interpretazione
convenzionalmente orientata dei principi costituzionali in esame non
può che parametrare il limite in discussione ai valori di conoscenza
scientifica e condivisa sensibilità sociale esistenti sul punto, che
non appaiono eludibili facendo ricorso allo schermo della
discrezionalità legislativa. In base a tale lettura il Collegio
solleva, pertanto, questione di legittimità in riferimento all’art.
4, comma 3, all’art. 9, commi 1 e 3 limitatamente alle parole “in
violazione dell’art. 4, comma 3” e all’art. 12, comma 1 della
legge n. 40 del 2004 per contrasto con gli artt. 117, 2, 3, 29, 31,
32, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui impongono il
divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e
prevedono sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero
praticarla.