Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Agosto 2008

Accordo 19 aprile 2005

Accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e la Arcidiocesi di Trento per la catalogazione dei beni culturali appartenenti a Enti e Istituzioni ecclesiastiche, 19 aprile 2005

Tra le Parti Provincia autonoma di Trento, Arcidiocesi di Trento:

premesso che:
a) la catalogazione del patrimonio culturale nazionale costituisce il fondamento imprescindibile per lo studio, il restauro, la tutela ed il godimento del patrimonio dei beni stessi, ai sensi della L.P. 14 febbraio 1980, n. 2;
b) la Conferenza Episcopale Italiana (d’ora in poi denominata anche «C.E.I.») e il Ministero per i Beni e le attività culturali hanno sottoscritto in data 8 aprile 2002 una convenzione relativa alle modalità di collaborazione per l’inventario ed il catalogo dei beni culturali di interesse religioso. Tale atto amministrativo costituisce
una diretta conseguenza dell’Intesa sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Ministero per i Beni culturali e ambientali e dal Presidente della C.E.I., nonché della circolare ministeriale prot. N. 286/A14 del 14 gennaio 1998 e della circolare C.E.I. del 26 gennaio 1998, sulle forme di collaborazione tra Soprintendenze e Diocesi per l’inventariazione e la catalogazione del patrimonio ecclesiastico;
c) l’art. 7 dell’Intesa di data 17 giugno 2000, stipulata tra Provincia autonoma di Trento e Arcidiocesi di Trento, avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso, sancisce la più ampia e reciproca collaborazione e scambio di dati e informazioni tra gli Enti suindicati, in merito agli interventi di catalogazione del patrimonio culturale di interesse religioso di proprietà ecclesiastica;
d) la Soprintendenza per i Beni storico-artistici della Provincia autonoma di Trento, denominata, prima della L.P. 17 febbraio 2003 n. 1, Ufficio Beni storicoartistici del Servizio Beni culturali, secondo le proprie competenze di istituto e in accordo con l’Arcidiocesi di Trento, ribadite anche dall’art. 4 «Modalità operative» della Convenzione di data 8 aprile 2002 citata al precedente punto b), svolge da tempo la ricognizione e la rilevazione pre-catalografica del patrimonio culturale di interesse religioso del territorio provinciale, in adesione alle indicazioni sugli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione;
e) l’Arcidiocesi di Trento, per parte sua, ha avviato la generale inventariazione e riproduzione fotografica in digitale dei beni culturali appartenenti agli Enti ecclesiastici soggetti alla propria giurisdizione, secondo le indicazioni dell’Ufficio Nazionale per i Beni culturali ecclesiastici (d’ora in poi denominato anche «U.N.B.C.E.») e nel rispetto degli standard catalografici espressi dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (d’ora in poi denominato anche «I.C.C.D.») in collaborazione con il Ministero per i Beni culturali e ambientali e nello spirito dell’Intesa sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Ministero per i Beni culturali e ambientali e dal Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.);
f) quanto sopra costituisce parte integrante del presente accordo;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1. (Scopi e finalità)
Scopo principale del presente accordo è la disciplina delle modalità di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e la Arcidiocesi di Trento in riferimento all’attività di inventariazione promossa dalla C.E.I. Il presente accordo si propone inoltre lo scopo di produrre l’integrazione e l’aggiornamento delle schede di precatalogazione
redatte dalla Provincia autonoma di Trento a partire dall’anno 1980 nonché il riscontro dei manufatti a suo tempo rilevati, così da giungere ad una conoscenza territoriale e patrimoniale aggiornata e più vasta del patrimonio di interesse religioso di proprietà ecclesiastica con l’obbiettivo di garantirne le condizioni di tutela, salvaguardia e conservazione, contro il rischio di degrado, danneggiamenti e furti, promuoverne la valorizzazione e favorire l’educazione al bene culturale.

Art. 2. (Contenuti dell’attività)
L’Arcidiocesi di Trento procede all’inventariazione e alla riproduzione fotografica dei beni culturali appartenenti agli Enti ecclesiastici soggetti alla propria giurisdizione sulla base di uno specifico progetto, approvato dall’U.N.B.C.E., che si richiama nel presente accordo quale sua parte integrante. A tale proposito si specifica che il progetto diocesano include tra i beni da inventariare anche manufatti prodotti negli ultimi 50 (cinquanta) anni e prevede la corrispondenza completa tra numero delle schede e numero di oggetti conservati in ogni singolo Ente, ovvero la redazione di una scheda, corredata da documentazione fotografica, per ogni bene, fatta eccezione per gli oggetti «seriali».
La scelta e la gestione del personale coinvolto nel progetto, operatori e collaboratori, è totalmente a carico dell’Arcidiocesi di Trento che dovrà garantire l’utilizzo di personale qualificato, di provata competenza. In particolare i catalogatori dei beni storico-artistici dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio: laurea in
lettere, o in materie letterarie, in disciplina delle arti, musica e spettacolo (DAMS) o in conservazione dei beni culturali con indirizzo storico-artistico; costituisce titolo preferenziale il diploma di specializzazione in storia dell’arte. I fotografi dovranno avere già effettuato campagne fotografiche di catalogazione dei beni ecclesiastici.
Per la selezione del personale, che andrà ad incrementare quello già impiegato per l’Inventario della Cattedrale di San Vigilio, si terrà conto delle graduatorie ufficiali esistenti e periodicamente implementate presso la Soprintendenza per i Beni storico-artistici della Provincia autonoma di Trento, così da poter disporre di personale
già professionalizzato. La selezione del personale avverrà comunque sulla base del superamento di una prova pratica di schedatura di beni ecclesiastici che i candidati svolgeranno al termine di uno specifico corso di formazione organizzato dall’Arcidiocesi di Trento. Il personale impiegato dovrà rispettare e attenersi strettamente
alle indicazioni emanate dall’U.N.B.C.E.
La Provincia autonoma di Trento è esonerata da ogni obbligo e responsabilità conseguenti ai rapporti di lavoro che venissero a instaurarsi tra l’Arcidiocesi di Trento e soggetti terzi, in dipendenza delle attività espletate in relazione al presente accordo.

Art. 3. (Consegna dei materiali)
I dati alfanumerici prodotti verranno consegnati alla Provincia autonoma di Trento su supporto magnetico mediante export dall’Inventario della C.E.I. secondo il tracciato ed il software di inventario della C.E.I. (Versione 3.3 e successive). L’Arcidiocesi di Trento si impegna a installare a titolo gratuito presso la Soprintendenza
per i Beni Storico-artistici della Provincia autonoma di Trento n. 2 (due) licenze del software della C.E.I. (Versione 3.3 e successive) e ad effettuare la formazione del personale in due distinte giornate. Il programma potrà essere utilizzato limitatamente alla consultazione della banca dati prodotta. L’Arcidiocesi di Trento garantisce
l’assistenza tecnica telefonica al programma.
La trasmissione digitale delle schede inventariali complete e delle immagini relative (riferite qui anche ai beni culturali ecclesiastici aventi meno di cinquant’anni) avverrà come da Circolare C.E.I. n. 1 del 4 settembre 1998 e successive integrazioni e modifiche, che si richiama nel presente accordo quale sua parte integrante, e sarà effettuata, oltre che al termine dell’intera campagna di inventariazione, come di norma avviene nelle altre Diocesi, alla fine di ciascun lotto operativo, stabilito nell’ambito della programmazione di cui al successivo art. 6 (sei). Si precisa inoltre che la Arcidiocesi di Trento metterà a disposizione della Provincia autonoma di Trento tutti i dati delle schede redatte e non solamente quelli relativi ai campi I.C.C.D., come avviene di norma nelle altre Diocesi.

Art. 4. (Finanziamento)
La Provincia autonoma di Trento, tramite la propria Soprintendenza per i Beni storico-artistici, corrisponderà all’Arcidiocesi di Trento per l’attività di cui sopra un corrispettivo di Euro 9,00 (nove/00) I.V.A. esclusa per ciascuna scheda consegnata, corredata da immagine digitale in bassa e alta risoluzione. Tale prezzo si intende
comprensivo di ogni spesa accessoria. La somma sarà erogata per un massimo di Euro 1.080.000,00 (unmilioneottantamila/
00) I.V.A. esclusa, calcolato sulla base della previsione di approntamento di un massimo di n. 120.000 (centoventimila)
schede inventariali con corredo fotografico.
La somma di cui al comma precedente è ripartita su cinque anni (dall’anno 2005 all’anno 2009) in singole quote pari ad Euro 216.000 (duecentosedicimila/00) I.V.A. esclusa secondo le seguenti modalità:
a) una quota pari al 30% (trenta per cento) della somma assegnata verrà corrisposta a titolo di acconto dopo quattro mesi dalla formale comunicazione dell’avvio della campagna programmata annualmente, previa presentazione da parte dell’Arcidiocesi di Trento dello stato di avanzamento dei lavori come al successivo art. 8 (otto);
b) il saldo, corrispondente alla restante quota del 70% (settanta per cento), sarà erogato a seguito della consegna dei materiali di inventariazione prodotti secondo quanto previsto, previa verifica da parte della Soprintendenza per i Beni Storicoartistici della Provincia autonoma di Trento dei risultati conseguiti, e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di consegna formale.
La liquidazione delle competenze avverrà su presentazione, da parte della Arcidiocesi di Trento, di regolare fattura alla Provincia autonoma di Trento.
La Provincia autonoma di Trento non assume alcun obbligo nei confronti dell’Arcidiocesi di Trento per le spese che questa dovesse affrontare e sostenere in eccedenza alle somme di cui in precedenza.

Art. 5. (Reciprocità delle informazioni)
Al fine di favorire lo scambio di informazioni, la Provincia autonoma di Trento ha rilasciato gratuitamente all’Arcidiocesi di Trento n. 45.285 (quarantacinquemiladuecentottantacinque) schede di pre-catalogazione e relativo tracciato informatico, nonché le relative stampe fotografiche in formato 9 x 12 con lettere di accompagnamento
di data 22 luglio, 18 novembre e 19 dicembre 2003, oltre al materiale di volta in volta trasmesso con attestazione di ricevuta alle Parrocchie al termine delle singole campagne di rilevamento catalografico.
All’atto della stipula della presente convenzione l’Arcidiocesi di Trento si impegna a trasmettere alla Soprintendenza per i Beni storico-artistici della Provincia autonoma di Trento a titolo gratuito le schede inventariali complete e le riproduzioni fotografiche relative in formato digitale secondo le modalità indicate nell’art. 3 (tre), secondo comma, concernenti la cattedrale di San Vigilio.

Art. 6. (Programmazione dei lavori)
Il lavoro di inventariazione, oggetto del presente accordo, sarà programmato periodicamente in seno all’Osservatorio provinciale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica. La Soprintendenza per i Beni storico-artistici della Provincia autonoma di Trento nomina un referente con il compito di seguire costantemente l’evolversi del progetto e rapportarsi con il responsabile scientifico nominato dall’Arcidiocesi di Trento per la soluzione concordata di eventuali problematiche operative che dovessero sorgere in corso d’opera.
La trasmissione delle schede prodotte e collegate a immagini digitali avverrà regolarmente al termine di ciascun lotto concordato e comunque entro dodici mesi dall’avvio della campagna.

Art. 7. (Caratteristiche tecniche delle schede da produrre)
Le schede verranno prodotte sulla base del tracciato inventariale C.E.I-I.C.C.D. per la cui redazione ci si atterrà agli standard metodologici indicati al punto 3 della Convenzione 8 aprile 2002 già citata.
La scheda C.E.I. prevede 34 campi inventariali a compilazione obbligatoria. Si concorda di riportare nel campo NCTN il numero di catalogo generale identificativo del bene già fornito dall’ICCD al Centro di Catalogazione, se già esiste la scheda provinciale; nel caso di schede redatte ex novo detto numero dovrà essere fornito secondo le modalità della Convenzione 8 aprile 2002.

Art. 8. (Certificazione delle schede)
Come previsto al punto 3 della convenzione 8 aprile 2002 già citata, la certificazione delle schede di inventario prodotte in ambito ecclesiastico spetta al responsabile scientifico incaricato dall’Arcidiocesi di Trento, il quale utilizza anche gli strumenti e le procedure informatiche predisposte per il controllo e la validazione dei dati al fine della loro acquisizione nel Sistema Informativo Generale del Catalogo.
L’Arcidiocesi di Trento si impegna a presentare, al termine del quarto mese dall’avvio di ciascun lotto, lo stato di avanzamento dei lavori in modo da consentire alla Soprintendenza per i Beni Storico-artistici della Provincia autonoma di Trento di effettuare le verifiche ritenute opportune sulle schede fino a quel momento ultimate.
Al termine di ciascun lotto di lavoro annuale e all’atto della relativa fatturazione il responsabile dell’Arcidiocesi di Trento presenterà una relazione sui risultati complessivi e sulle eventuali problematiche emerse nel corso dell’attività. Da parte sua, la Soprintendenza per i Beni storico-artistici della Provincia autonoma di Trento procederà ad una verifica del materiale consegnato, in modo da valutare la corrispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obbiettivi previsti.

Art. 9. (Utilizzo dei materiali)
Le Parti prendono atto che i dati e le immagini prodotte nelle campagne inventariali condotte dall’Arcidiocesi di Trento sono di proprietà della Arcidiocesi stessa, così come sono di proprietà della Provincia autonoma di Trento i dati e le immagini delle campagne di catalogazione condotte dalla Provincia stessa sui beni ecclesiastici.
In ordine alla necessaria integrazione ed alla comune disponibilità degli archivi alfanumerici ed iconografici costituiti dalla Soprintendenza per i Beni storico-artistici della Provincia autonoma di Trento e dall’Arcidiocesi di Trento, si conviene, come previsto al punto 5 della Convenzione 8 aprile 2002 già citata e dall’art. 7 dell’Intesa tra Provincia autonoma di Trento e Arcidiocesi di Trento, che entrambe le Istituzioni concedano l’utilizzo a titolo gratuito dei materiali prodotti per usi istituzionali e per iniziative di carattere culturale delle Amministrazioni provinciali ed ecclesiastiche.
La reciproca concessione si intende regolata ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche circa il diritto d’autore.
Si conviene che, nel caso in cui la Provincia autonoma di Trento intenda pubblicare immagini dei beni di proprietà ecclesiastica, l’Arcidiocesi di Trento ne concede alla stessa l’utilizzo gratuito, previa circostanziata segnalazione del contesto nel quale tali immagini saranno pubblicate.
Ogni utilizzo di dati e immagini dovrà tener conto delle problematiche di sicurezza dei beni e di riservatezza dei dati sensibili. Le modalità di un eventuale inserimento dei dati di inventariazione e di fruizione degli stessi nella rete telematica verranno regolate da uno specifico accordo tecnico.
Nel caso di richiesta da parte di terzi di utilizzare immagini riferite a beni di proprietà ecclesiastica a fini commerciali o editoriali, gli interessati dovranno chiedere preventiva autorizzazione all’Arcidiocesi di Trento e attenersi strettamente alle «Norme per la riproduzione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica» emanate
dall’Arcidiocesi di Trento.
Si conviene che le stampe eventualmente ricavate dal software C.E.I. installato nelle postazioni presso la Soprintendenza per i Beni storico-artistici della Provincia autonoma di Trento siano riservate ad uso interno.
Per tutto quello qui non specificato vale quanto stabilito dalla Convenzione dell’8 aprile 2002 in precedenza già citata.

Art. 10. (Modifiche ed integrazioni)
Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione dei contenuti del presente accordo dovrà essere formalizzata con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo al presente accordo.
Ambedue le Parti si impegnano a modificare il presente accordo anche prima della sua scadenza naturale sulla base di eventuali circolari o convenzioni sottoscritte tra ICCD/Ministero e C.E.I.

Art. 11. (Durata dell’accordo)
Il presente accordo ha validità quinquennale a partire dalla data della sua stipulazione.