Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Agosto 2003

Accordo 20 giugno 1997

Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e di altre prettamente religiose (“della vita di fede”) svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale.

Firmato il 20 giugno 1997
Pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 330-341

La Santa Sede e la Repubblica di Ungheria (in seguito le Parti)

riferendosi all’Accordo stipulato a Budapest il 9 febbraio 1990 sul riallacciamento delle relazioni diplomatiche, secondo il quale le Parti avevano deciso di risolvere nel futuro, di comune accordo, particolari questioni di mutuo interesse, desiderose di trovare una soluzione duratura per il finanziamento delle attività di servizio pubblico e dell’attività della vita di fede svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica (in seguito Chiesa), come pure per alcune questioni di natura patrimoniale, tenendo presente la Legge sulla libertà di coscienza, di religione e sulle Chiese (Legge IV del 1990), come pure la` Legge sulla sistemazione della condizione dello stato di proprietà degli ex – immobili della Chiesa (Legge XXXII del 1991), hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per il finanziamento delle attività di servizio pubblico della Chiesa, contemplate nella Legge IV del 1990, valgono le regole generali per le istituzioni statali secondo la medesima Legge e le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 2

La Chiesa riceve per gli istituti di istruzione pubblica da essa gestiti (asili infantili, scuole primarie e secondarie, internati) sussidi finanziari di livello eguale ai gestori statali e comunali di simili istituti.

Articolo 3

1 ) La Chiesa riceve per gli studenti di formazione non teologica di tutti i corsi, ammessi prima del 1. settembre 1997 agli istituti universitari di educazione superiore la “normativa” (sussidio dato per legge) di formazione e il contributo per gli studenti allo stesso livello delle “normative” versate per simile titolo giuridico agli istituti di educazione superiore dello Stato. Dopo il 1. settembre 1997, per gli studenti che ricevono il finanziamento statale saranno corrisposti la stessa “normativa” di formazione e il contributo per gli studenti e tutti gli altri contributi identici a quelli assegnati agli istituti statali secondo la legge sull’educazione superiore. Uguale trattamento vale anche riguardo alle sovvenzioni centrali per l’educazione superiore assegnate sulla base di concorsi. In questi istituti di educazione superiore, in ciascun corso, la proporzione dei posti di studenti sussidiati dallo Stato, dal 1. settembre 1997 in poi, non può essere interiore alla proporzione di questi studenti esistente nel primo corso dell’anno 1997 rispetto a. tutti gli studenti sussidiati dallo stato. Conosciuti i dati dei cinque anni accademici successivi all’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti faranno il punto sulla situazione.

2) Per il mantenimento degli istituti di educazione superiore e dei convitti lo Stato garantisce almeno il 50% della “normativa” di formazione.

3) Lo Stato ungherese assicura agli alunni sussidiati dallo Stato degli istituti universitari e di educazione superiore le medesime prestazioni, in eguale misura e in base ai medesimi titoli giuridici, che agli studenti sussidiati dallo Stato degli istituti superiori dello Stato, anche per quanto riguarda il contributo di alloggio.

4) Gli stessi principi valgono per gli istituti superiori “accreditati”, che danno una formazione connessa con la vita religiosa (di teologia’ ecc.) dei quali una lista tassativa figura nell’appendice n 1. dell’Accordo con le seguenti particolarità:

a) Quanto alla determinazione della sovvenzione, per gli istituti di livello universitario . sarà normativa la somma assegnata alla Facoltà di Lettere e, per le Scuole Superiori, quella assegnata nella sezione classica delle Scuole Superiori di Pedagogia.

b) Lo Stato garantisce il finanziamento per tutti questi istituti e per tutti gli studenti. Il numero complessivo dei posti finanziati dallo Stato non potrà superare i 2.500 annui.

c) Il finanziamento di eventuali nuovi istituti si farà con un’intesa separata da stipularsi tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Ungherese.

Articolo 4

1) Il patrimonio culturale della Chiesa e specificamente gli oggetti di valore e i documenti custoditi nei suoi archivi, nelle sue biblioteche nei suoi musei e in altre collezioni costituiscono parte importante dell’insieme dell’eredità culturale ungherese. La Chiesa e Io Stato ungherese si impegnano a collaborare per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento di tale patrimonio.

Lo Stato ungherese contribuirà al restauro e alla salvaguardia delle memorie del patrimonio culturale religioso, degli edifici monumentali e delle opere d’arte in possesso di enti ed istituzioni della Chiesa in misura pari alla parte di simile patrimonio appartenente allo Stato. Parimenti contribuirà al funzionamento degli Archivi e delle Biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa.

La base per calcolare quest’ultimo contributo sarà quello dell’anno 1997, tenuto sempre conto delle possibilità del bilancio e delle attività da svolgere.

3) Al fine di applicare i principi che figurano nei capoversi 1) e 2), come pure le particolarità di carattere religioso, si stipulerà una apposita intesa tra i competenti organi dello Stato e la Conferenza episcopale Ungherese.

II.

Articolo 1

Lo Stato ungherese riconosce l’esigenza concernente la consegna degli ex – immobili ecclesiastici elencati nell’Appendice n. 2 dell’Accordo.

Lo Stato trasferisce in proprietà ecclesiastica gli immobili secondo le disposizioni della Legge sulla sistemazione della condizione dello stato di proprietà degli ex – immobili della Chiesa (Legge XXXII del ‘991) nel periodo che corre tra 1998 e 2011 con quote annuali di un valore d’uguale entità.

Articolo 2

1 ) Lo Stato ungherese nel quadro dell’applicazione parziale della Legge citata nell’Art. 1 Cap. Il, converte il valore degli immobili non elencati nell’appendice n. 2 in una fonte di reddito da destinare alla Chiesa per le attività “della vita di fede’, (attività non di servizio pubblico).

2) Lo Stato ungherese considera l’indennizzo in denaro come un investimento a lungo termine,il cui reddito viene rivalutato in base alla svalutazione media del fiorino, calcolata secondo il paniere di divise, della quale si tiene conto nel bilancio. L’entità della rivalutazione deve essere corretta secondo la misura reale della svalutazione dopo l’approvazione della legge sull’esecuzione del bilancio.

3) L’entità del reddito basata sulla somma dell’indennizzo in denaro, sarà del 5%, cioè quella prevedibile dagli investimenti a lungo termine in divise. Tale reddito dovrà essere raggiunto in modo che a partire dal 1998 esso sarà del 4,5% e verrà aumentato a partire dal 2001 al 5%. La somma di base per il 1997 del reddito da versare alla Chiesa -calcolando in 42 miliardi di fiorini l’indennizzo in denaro – sarà di 1.890 milioni di fiorini

Articolo 3

La Chiesa Cattolica con l’applicazione dei presente Accordo considera soddisfatta esigenza di compensazione e di sistemazione immobiliare basata sulla Legge XXXII del 1991.

Articolo 4

1) Lo Stato ungherese assicura per legge che le persone fisiche, a partire dal 1. Gennaio 1998, possano destinare l’1% della loro IRPEF progressiva in favore della Chiesa di loro scelta oppure di un fondo statale speciale.

2) Lo Stato ungherese garantisce alle Chiese lo 0,5% dell’ IRPEF progressiva dell’anno precedente fino al 2001, in modo che, se la somma indicata dei cittadini contribuenti sarà inferiore a dette ammontare essa sarà completata dal medesimo Stato Ungherese. Tale somma aggiuntiva sarà assegnata alle Chiese nella proporzione delle indicazioni dei cittadini che esprimono l’opzione. Comunque, la somma che sarà garantita alla Chiesa Cattolica non può essere interiore a 1.700 milioni di fiorini. Nel 2001 le Parti esamineranno la situazione di detta fonte di reddito. (Il significato di IRPEF progressiva è spiegato nel Protocollo addizionale dell’Accordo.)

3) Lo Stato ungherese continuerà, secondo le sue possibilità, a dare sussidi straordinari, per scopi ben determinati che siano segnalati dalia Conferenza Episcopale Ungherese.

4) Le diverse facilitazioni come pure le esenzioni dalle tasse attualmente contemplate nelle leggi, sia nel campo IRPEF sia nell’imposta concernente le società che spettano in modo speciale alla Chiesa, alle persone e alle attività ecclesiastiche, non saranno ridotte senza il consenso della medesima.

III

Sulla base della decisione dei cittadini di valersi dei servizi pubblici della Chiesa, la Chiesa ha diritto ad ulteriori sovvenzioni statali. Tale sussidio dovrà assicurare che il gestore ecclesiastico riceva una sovvenzione dello stesso livello dei gestori statali o comunali, in conformità con la Legge IV del 1990.

(Il modo di calcolare tale sovvenzione è contenuto nel Protocollo addizionale dell’Accordo).

IV

Le Appendici n. 1 e 2 menzionate nel Cap. I Art. 3, capoverso 4) e nel Cap. Il Art. 1, come pure il Protocollo addizionale menzionato nel Cap. Il, Art. 4, capoverso 2) e nei Cap. Ill costituiscono parte integrante dell’Accordo e formano con esso una sola unità.

1 ) Le Parti risolveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di loro circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

2) Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme procedurali proprie delle Parti ed entrerà in vigore nel momento dello scambio degli strumenti di ratifica da farsi aI più presto possibile.

3) Nel caso che una delle Parti consideri che siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, così da ritenere necessario di modificarlo, si procederà al più presto ad opportune trattative per aggiornarlo.

Firmato nella Città del Vaticano il 20 giugno 1997 in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e ungherese; ambedue i testi sono egualmente autentici.

Protocollo Addizionale all’Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Ungheria sul finanziamento delle attività di servizio pubblico e d’altre prettamente religiose (“della vita di fede”) svolte in Ungheria dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale.

Aggiunta ai Cap. Il, Art.4.

L’IRPEF progressiva è la somma che rimane dopo aver detratto le agevolazioni dalla tassa che grava sull’insieme dell’imponibile.

Aggiunta al Cap. III

1) Per calcolare tale finanziamento ogni anno nel quadro del progetto del bilancio e sulla base dei dati che figurano separatamente per l’educazione pubblica e per l’assistenza sociale dalla somma delle spese di funzionamento e di restauro devono essere sottratte le entrate proprie. In base alla somma risultante si determina la proporzione della “normativa”;

la sovvenzione complementare si stabilisce corrispondentemente. Dalla somma del finanziamento complementare calcolata come sopra, può essere detratta la somma di quelle sovvenzioni speciali che sono ottenute dai gestori ecclesiastici e comunali, come pure dalle loro Istituzioni, sulla base di concorsi.

2) Tale sovvenzione deve essere calcolata secondo il numero degli alunni delle scuole ecclesiastiche che figurano nei Piani di Sviluppo dell’educazione Pubblica delle province; essa poi è da progettarsi sulla base del numero medio di utenti previsto per quell’anno.

La differenza tra i dati calcolati e reali dei consumi sarà regolata dopo aver consultato il competente gestore ecclesiastico.

4) Il governo assicura anche alla Chiesa, alle stesse condizioni che ai comuni, la copertura degli aumenti di stipendi degli impiegati nell’educazione pubblica e nell’assistenza sociale.

5) Verificatesi tali condizioni cesseranno i contratti di educazione pubblica stipulati con i comuni o con lo Stato o eventuali altri contratti di contenuto simile.