Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Febbraio 2005

Accordo 27 luglio 2000

Accordo tra la Radiotelevisione Croata e la Conferenza Episcopale Croata, 27 luglio 2000.

La Radiotelevisione Croata, […] (in seguito: HRT) […] e la Conferenza Episcopale Croata, (in seguito: HBK) […] hanno stipulato il seguente accordo:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. A motivo del servizio che la Chiesa svolge nella società e nel rispetto delle libertà religiose, in conformità con le disposizioni provenienti dagli accordi stipulati tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia, della Costituzione della Repubblica di Croazia, della Legge sulla comunicazione pubblica e della Legge sulla Radiotelevisione Croata, la HRT, in tutte le sue trasmissioni radiofoniche e televisive, si impegna a rispettare i principi della libertà religiosa e i sentimenti dei fedeli nell’ambito di una società pluralista, in quanto valori umani fondamentali di natura religiosa ed etica.
2. In quanto impresa pubblica, cioè di radiodiffusione pubblica, che tiene conto delle esigenze della società croata e prende in considerazione anche i bisogni religiosi dei cittadini, la HRT informerà sulla vita della Chiesa Cattolica in Croazia e nel mondo, in modo professionale ed oggettivo.

Art. 2

La HRT si impegna a realizzare i programmi concordati di contenuto religioso cattolico attraverso il programma della Redazione religiosa della Televisione Croata e attraverso il programma della Redazione religiosa della Radio Croata, che sono pari a tutti gli altri programmi, nei diritti e nei doveri stabiliti dalla Legge sulla Radiotelevisione Croata e dagli atti generici della HRT.

OBBLIGHI DELLA TELEVIZIONE CROATA

Art. 3

La Televisione Croata, in conformità agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, si impegna, nel quadro della Redazione del programma religioso, a preparare e trasmettere i seguenti programmi/trasmissioni cattoliche:
a) trasmissione della Santa Messa in diretta, con presentazione della comunità parrocchiale oggetto della trasmissione, ogni domenica e nel giorno di Natale, tranne nelle domeniche riservate alla trasmissione dei riti religiosi delle altre Chiese e comunità religiose;
b) trasmissione interconfessionale di notizie, servizi speciali e commenti durante la domenica pomeriggio per la durata di 25 minuti;
c) commento di 7 minuti del Vangelo domenicale il sabato sera (con replica la domenica mattina, accompagnata dal commento per i sordomuti);
d) programma educativo di carattere umanitario e sociale, una volta alla settimana per 30 minuti di durata;
e) trasmissione di dibattito a contatto con il pubblico, una volta al mese per 60 minuti di durata;
f) programma adeguato in occasione di eventi ecclesiastici importanti in Croazia e nel mondo;

Art. 4

La Televisione Croata, in base alle sue possibilità, utilizzando anche proposte internazionali e in accordo con il caporedattore della Redazione, trasmetterà filmati fra quelli di maggior rilievo concernenti tematiche legate alla Chiesa Cattolica e alla cultura cristiana.

OBBLIGHI DELLA RADIO CROATA

Art. 5

La Radio Croata si impegna, in conformità con gli articoli 1 e 2 del presente Accordo, nel quadro della Redazione del programma religioso, a preparare e trasmettere i seguenti programmi/trasmissioni cattoliche:
Primo programma:
– Santa Messa in diretta nella domenica e nelle più importanti festività cattoliche;
– ogni mattina, per 5 minuti, un pensiero spirituale, con la replica nelle ore serali;
– una volta alla settimana, per 30 minuti, un programma di istruzione religiosa;
– una volta alla settimana, per 60 minuti, una rassegna con commenti su temi di attualità religiosa;
– servizi speciali in occasione delle più grandi festività cattoliche e dei più importanti eventi religiosi;
Terzo programma:
– adeguati servizi sul patrimonio filosofico e culturale degli autori cristiani.

Art. 6

La Radio croata, attraverso le sue radiostazioni regionali, in accordo e in collaborazione con gli uffici arci/vescovili per i media, trasmetterà:
– un servizio religioso di un ora a settimana, che sarà trasmesso dalle radiostazioni regionali;
– una riflessione spirituale di 5 minuti (secondo le possibilità di programmazione e tecniche della Radio croata e la disponibilità di collaborazione delle arci/diocesi);
– notizie sugli eventi importanti della Chiesa regionale.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7

Il capo redattore della Redazione del programma religioso nella Radiotelevisione croata e il capo redattore della Redazione del programma religioso nella Radio croata viene nominato e assunto dal Direttore dell’HRT, in accordo con l’HBK.

Art. 8

L’HBK si impegnerà, ovvero provvederà, affinché gli impiegati ecclesiastici nei loro interventi mediatici sviluppino uno spirito di solidarietà ecumenica e di dialogo consono con la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.

Art. 9

L’HBK, attraverso il suo Segretariato per i media, si impegna a:
– offrire piena collaborazione alla HRT nella scelta di interlocutori preparati nelle trasmissioni dedicate a temi riguardanti aspetti teologico-etici;
– stimolare le parrocchie, dalle quali si trasmette la celebrazione liturgica, affinché mettano a disposizione degli operatori la documentazione storico-artistica per la presentazione e il commento della storia della parrocchia e delle singole chiese.

Art. 10

Il programma per la trasmissione delle celebrazioni liturgiche sarà elaborato dalle redazioni dei programmi religiosi e, in accordo con il Comitato dell’HBK per i mezzi di comunicazione sociale, proposti al Redattore capo della HTV, cioè HR, per l’approvazione.

Art. 11

L’HRT si impegna a trasmettere interamente i servizi religiosi, senza interruzione e senza inserzioni pubblicitarie di qualsiasi genere.

Art. 12

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o per circostanze imprevedibili, non venga trasmesso il servizio concordato nei termini indicati agli articoli 3 e 5 del presente Accordo, l’HRT si impegna a dare annuncio in tempo utile circa un eventuale spostamento della mancata trasmissione ad altro termine, posto che tale spostamento sia tecnicamente possibile.

Art. 13

Il presente Accordo tra l’HRT e l’HBK presuppone il diritto dell’HRT di stipulare determinati accordi e/o intese sulla produzione e la trasmissione di programmi religiosi dedicati ad altre Chiese e comunità religiose, tenendo conto della loro rappresentatività numerica nella popolazione della Repubblica di Croazia e di altri criteri oggettivi.

Art. 14

1. Il presente Accordo viene stipulato a tempo indeterminato.
2. L’HRT e l’HBK si impegnano a verificare collettivamente il presente Accordo ogni tre anni, per accertare eventuali mutamenti delle circostanze che richiederebbero un suo cambiamento e/o modifica.

Art. 15

Il presente Accordo è composto da quattro copie identiche, di cui ogni parte contraente riceve due copie.