Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Agosto 2003

Accordo 30 dicembre 1993

Accordo fondamentale tra la Santa Sede e lo Stato di Israele

Firmato il 30 dicembre 1993.
Pubblicato in AAS 86 (1994), pp. 716-729

Preambolo.

La Santa Sede e lo Stato d'Israele,

memori del carattere straordinario e del significato universale della Terra Santa;

consapevoli della natura unica delle relazioni tra la chiesa cattolica e il popolo ebraico, e del processo storico di riconciliazione e di crescita nella comprensione reciproca e nell'amicizia tra cattolici ed ebrei;

avendo deciso il 29 luglio 1992, di istituire una "Commissione bilaterale permanente di lavoro", al fine di studiare e definire insieme i punti di comune interesse, e nella prospettiva di una normalizzazione delle loro relazioni,

riconoscendo che il lavoro della summenzionata commissione ha prodotto materiale sufficiente per un primo Accordo fondamentale;

rendendosi conto che tale Accordo fornirà una base solida e duratura per lo sviluppo progressivo delle loro relazioni presenti e future e per la promozione del compito della commissione,

concordano sui seguenti articoli:

Articolo 1.
1. Lo Stato d'Israele, richiamandosi alla propria Dichiarazione d'indipendenza, afferma il proprio permanente impegno a sostenere e osservare il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza nei termini in cui è definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri atti internazionali cui aderisce.
2. La Santa Sede, richiamandosi alla dichiarazione sulla libertà religiosa del concilio ecumenico Vaticano II Dignitatis humanae, afferma l'impegno della chiesa cattolica a sostenere il diritto umano alla libertà di religione e di coscienza, nei termini in cui è definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri atti internazionali cui aderisce. La Santa Sede desidera parimenti affermare il rispetto della chiesa cattolica per le altre religioni e i loro seguaci, secondo quanto solennemente stabilito dal concilio ecumenico Vaticano II nella dichiarazione sulle relazioni della chiesa con le religioni non cristiane Nostra aetatae.

Articolo 2.
1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele si impegnano alla necessaria collaborazione nella lotta contro ogni forma di antisemitismo e ogni tipo di razzismo e di intolleranza religiosa, e nella promozione della reciproca comprensione tra le nazioni, della tolleranza fra le comunità e del rispetto per la vita e la dignità umana.
2 La Santa Sede coglie l'occasione per ribadire la condanna dell'odio, della persecuzione e di ogni altra manifestazione di antisemitismo, ovunque, in ogni tempo e da chiunque rivolta contro il popolo ebraico e i singoli ebrei. In particolare, la Santa Sede deplora gli attacchi ad ebrei e la profanazione delle sinagoghe e dei cimiteri ebraici, atti che offendono la memoria delle vittime dell'Olocausto, in particolare quando avvengono negli stessi luoghi che ne sono stati testimoni.

Articolo 3.
1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono che entrambi sono liberi nell'esercizio dei loro rispettivi diritti e autorità, e si impegnano a rispettare questo principio nelle reciproche relazioni e nella loro collaborazione per il bene del popolo.
2. Lo Stato d'Israele riconosce il diritto della chiesa cattolica a svolgere i propri compiti religiosi, morali, educativi e caritativi, e ad avere istituzioni sue proprie, e a formare, nominare e impiegare proprio personale nelle suddette istituzioni o per i suddetti compiti, secondo i loro scopi. La chiesa riconosce il diritto dello stato a svolgere i propri compiti, quali la promozione e la tutela del benessere e della sicurezza del popolo. Stato e chiesa riconoscono entrambi la necessità di dialogo e di collaborazione in quegli ambiti che per la loro natura lo richiedano.
3. Riguardo alla personalità giuridica cattolica secondo il diritto canonico, la Santa Sede e lo Stato d'Israele apriranno un negoziato su come essa possa pienamente esercitarsi nel diritto israeliano, sulla base dei risultati di una sottocommissione mista di esperti.

Articolo 4.
1. Lo Stato d'Israele afferma il proprio permanente impegno a mantenere e a rispettare lo status quo nei Luoghi Santi cristiani per i quali è valido, e i relativi diritti delle comunità cristiane che vi sono comprese. La Santa Sede afferma l'impegno permanente della chiesa cattolica a rispettare il summenzionato statu quo e i suddetti diritti.
2. Quanto sopra resta valido nonostante qualsiasi interpretazione in contrario di altri articoli del presente Accordo fondamentale.
3. Lo Stato d'Israele concorda con la Santa Sede sull'obbligo del permanente rispetto e della tutela del carattere proprio dei luoghi sacri cattolici, quali le chiese, i monasteri. i conventi, i cimiteri e simili.
4. Lo Stato d'Israele concorda con la Santa Sede sulla permanente garanzia della libertà di culto cattolico.

Articolo 5.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono di avere entrambi interesse nel favorire i pellegrinaggi cristiani in Terra Santa. Ogni volta che si renderà necessario un coordinamento, i rispettivi organismi della chiesa e dello stato si consulteranno e collaboreranno a seconda delle esigenze.
Lo Stato d'Israele e la Santa Sede esprimono la speranza che tali pellegrinaggi costituiscano un'occasione per una migliore comprensione tra i pellegrini e le persone e le religioni in Israele.

Articolo 6.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della chiesa cattolica a istituire, mantenere e dirigere scuole e istituti a tutti i livelli; l'esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato nel campo dell'educazione.

Articolo 7.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele riconoscono di avere un comune interesse nel promuovere e incoraggiare gli scambi culturali tra gli istituti cattolici in tutto il mondo e gli istituti di formazione, di cultura e di ricerca in Israele, e nell'agevolare l'accesso a manoscritti, documenti storici e altre fonti affini, in conformità con le leggi e i regolamenti competenti.

Articolo 8.
Lo Stato d'Israele riconosce che il diritto della chiesa cattolica alla libertà d'espressione nello svolgere i propri compiti viene esercitato anche attraverso strumenti di comunicazione di proprietà della chiesa; l'esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato nel campo degli strumenti di comunicazione.

Articolo 9.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della chiesa cattolica a svolgere i suoi compiti in ambito caritativo attraverso le proprie istituzioni sanitarie e di assistenza sociale; l'esercizio di tale diritto sarà in armonia con i diritti dello stato in questo campo.

Articolo 10.
1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della chiesa cattolica alla proprietà.
2. Senza pregiudicare i diritti consolidati delle parti:
a) La Santa Sede e lo Stato d'Israele negozieranno in buona fede un accordo complessivo, che contempli soluzioni accettabili da ambo le parti su punti non chiari, non fissati o discussi a proposito della proprietà e di questioni economiche e fiscali che riguardano in generale la chiesa cattolica o specifiche comunità o istituzioni cattoliche.
b) In vista dei suddetti negoziati, la Commissione bilaterale permanente di lavoro nominerà una o più sottocommissioni bilaterali di esperti per studiare tali punti e formulare proposte.
c) Le parti si prefiggono di iniziare i summenzionati negoziati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo e mirano a raggiungere un accordo entro due anni dall'inizio dei negoziati.
d) Per tutta la durata di tali negoziati, si dovranno evitare azioni incompatibili con questi impegni.

Articolo 11.
1. La Santa Sede e lo Stato d'Israele dichiarano il rispettivo impegno alla promozione della pacifica risoluzione dei conflitti tra gli stati e le nazioni, con l'esclusione della violenza e del terrore dalla vita internazionale.
2. La Santa Sede, fatto salvo in ogni caso il diritto a esercitare il proprio magistero morale e spirituale, ritiene opportuno richiamare che, a motivo del suo stesso carattere, è solennemente impegnata a rimanere estranea a qualsiasi conflitto puramente temporale; tale principio è valido in particolare per i territori disputati e le frontiere non definite.

Articolo 12.
La Santa Sede e lo Stato d'Israele continueranno in buona fede il negoziato in conformità con l'Agenda concordata a Gerusalemme il 151uglio 1992 e confermata in Vaticano il 29 luglio 1992; lo stesso vale per quei punti che emergessero dagli articoli del presente Accordo, nonché per altri punti concordati bilateralmente come oggetti di negoziato.

Articolo 13.
1. In questo Accordo, le parti usano i termini nel senso qui specificato:
a) la chiesa cattolica e la chiesa – comprendendo, inter alia, le sue comunità e istituzioni;
b) comunità della chiesa cattolica – intendendo le entità religiose cattoliche considerate dalla Santa Sede come "chiese sui sui iuris" e dallo Stato d'Israele come "comunità religiose riconosciute";
c) lo Stato d'Israele e lo stato – comprendendo, inter alia, le sue autorità per legge costituite.
2. Nonostante la validità del presente Accordo relativamente alle parti, e senza derogare dalla generalità di ogni valida norma di legge in riferimento ai trattati, le parti concordano che il presente Accordo non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati esistenti tra l'una o l'altra delle parti e uno o più stati, che siano conosciuti ed effettivamente a disposizione di ambo le parti all'atto della firma del presente Accordo.

Articolo 14.
1. All'atto della firma del presente Accordo fondamentale e in preparazione all'istituzione di complete relazioni diplomatiche, la Santa Sede e lo Stato d'Israele si scambiano rappresentanti speciali, di cui un Protocollo addizionale specifica il grado e i privilegi.
2. A seguito dell'entrata in vigore e immediatamente dopo l'inizio della realizzazione del presente Accordo fondamentale. La Santa Sede e lo Stato d'Israele stabiliranno complete relazioni diplomatiche al livello da parte della Santa Sede, di nunziatura apostolica, e da parte dello Stato d'Israele, di ambasciata.

Articolo 15.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della notificazione o ratifica da entrambe le parti.
Fatto in due copie originali in lingua inglese ed ebraica, testi entrambi ugualmente autentici. In caso di divergenza, prevale il testo inglese.

Firmato a Gerusalemme, oggi giorno trenta del mese di dicembre dell'anno 1993, che corrisponde al giorno sedici del mese di Tebeth dell'anno 5754.

Protocollo addizionale.

1. In riferimento all'articolo 14. § I dell'Accordo fondamentale, firmato dalla Santa Sede e dallo Stato d'Israele, i "rappresentanti speciali" avranno rispettivamente, il grado di ,nunzio apostolico e di ambasciatore.
2. Tali rappresentanti speciali goderanno di tutti i diritti, privilegi e immunità garantiti ai capi delle missioni diplomatiche secondo il diritto internazionale e la consuetudine comune, su basi di reciprocità.
3. Il rappresentante speciale dello Stato d'Israele presso la Santa Sede, pur residente in Italia, goderà di tutti i diritti, privilegi e immunità definiti dall'articolo 12 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, concernenti gli inviati di governi stranieri presso la Santa Sede residenti in Italia. Al personale della missione del rappresentante speciale di Israele saranno parimenti garantiti i diritti, privilegi e immunità estesi al personale di una missione diplomatica. Secondo una consuetudine consolidata, né il rappresentante speciale, né gli ufficiali membri della sua missione, possono allo stesso tempo essere membri della missione diplomatica di Israele in Italia.
4. Il rappresentante speciale della Santa Sede presso lo Stato d'Israele può al tempo stesso esercitare altre funzioni di rappresentanza della Santa Sede ed essere accreditato presso altri stati. Questi e il personale della sua missione goderanno di tutti i diritti, privilegi e immunità garantiti da Israele agli agenti e alle missioni diplomatiche.
5. I nomi, il grado e i compiti dei rappresentanti speciali compariranno, nel modo opportuno, nella lista ufficiale delle missioni straniere accreditate presso ciascuna delle parti.

Firmato a Gerusalemme, oggi giorno trenta del mese di dicembre dell'anno 1993, che corrisponde al giorno sedici del mese di Tebeth dell'anno 5754.

Fundamental Agreement Between The Holy See and the State of Israel

Signed the 30th december 1993.

Preamble

The Holy See and the State of Israel,
Mindful of the singular character and universal significance of the Holy Land;
Aware of the unique nature of the relationship between the Catholic Church and the Jewish people, and of the historic process of reconciliation and growth in mutual understanding and friendship between Catholics and Jews;
Having decided on 29 July 1992 to establish a "Bilateral Permanent Working Commission", in order to study and define together issues of common interest, and in view of normalizing their relations;
Recognizing that the work of the aforementioned Commission has produced sufficient material for a first and Fundamental Agreement;
Realizing that such Agreement will provide a sound and lasting basis for the continued development of their present and future relations and for the furtherance of the Commission's task,

Agree upon the following Articles:

Article 1
§ 1. The State of Israel, recalling its Declaration of Independence, affirms its continuing commitment to uphold and observe the human right to freedom of religion and conscience, as set forth in the Universal Declaration of Human Rights and in other international instruments to which it is a party.
§ 2. The Holy See, recalling the Declaration on Religious Freedom of the Second Vatican Ecumenical Council, Dignitatis humanae, affirms the Catholic Church's commitment to uphold the human right to freedom of religion and conscience, as set forth in the Universal Declaration of Human Rights and in other international instruments to which it is a party. The Holy See wishes to affirm as well the Catholic Church's respect for other religions and their followers as solemnly stated by the Second Vatican Ecumenical Council in its Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions, Nostra aetate.

Article 2
§ l. The Holy See and the State of Israel are committed to appropriate cooperation in combatting all forms of antisemitism and all kinds of racism and of religious intolerance, and in promoting mutual understanding among nations, tolerance among communities and respect for human life and dignity.
§ 2. The Holy See takes this occasion to reiterate its condemnation of hatred, persecution and all other manifestations of antisemitism directed against the Jewish people and individual Jews anywhere, at any time and by anyone. In particular, the Holy See deplores attacks on Jews and desecration of Jewish synagogues and cemeteries, acts which offend the memory of the victims of the Holocaust, especially when they occur in the same places which witnessed it.

Article 3
§ 1. The Holy See and the State of Israel recognize that both are free in the exercise of their respective rights and powers, and commit themselves to respect this principle in their mutual relations and in their cooperation for the good of the people.
§ 2. The State of Israel recognizes the right of the Catholic Church to carry out its religious, moral, educational and charitable functions, and to have its own institutions, and to train, appoint and deploy its own personnel in the said institutions or for the said functions to these ends. The Church recognizes the right of the State to carry out its functions, such as promoting and protecting the welfare and the safety of the people. Both the State and the Church recognize the need for dialogue and cooperation in such matters as by their nature call for it.
§ 3. Concerning Catholic legal personality at canon law the Holy See and the State of Israel will negotiate on giving it full effect in Israeli law, following a report from a joint subcommission of experts.

Article 4
§ 1. The State of Israel affirms its continuing commitment to maintain and respect the "Status quo" in the Christian Holy Places to which it applies and the respective rights of the Christian communities thereunder. The holy See affirms the Catholic Church's continuing commitment to respect the aforementioned "Status quo" and the said rights.
§ 2. The above shall apply notwithstanding an interpretation to the contrary of any Article in this Fundamental Agreement.
§ 3. The State of Israel agrees with the Holy See on the obligation of continuing respect for and protection of the character proper to Catholic sacred places, such as churches, monasteries, convents, cemeteries and their like.
§ 4. The State of Israel agrees with the Holy See on the continuing guarantee of the freedom of Catholic worship.

Article 5
§ I. The Holy See and the State of Israel recognize that both have an interest in favouring Christian pilgrimages to the Holy Land. Whenever the need for coordination arises, the proper agencies of the Church and of the State will consult and cooperate as required.
§ 2. The State of Israel and the Holy See express the hope that such pilgrimages will provide an occasion for better understanding between the pilgrims and the people and religions in Israel.

Article 6
The Holy See and the State of Israel jointly reaffirm the right of the Catholic Church to establish, maintain and direct schools and institutes of study at all levels; this right being exercised in harmony with the rights of the State in the field of education.

Article 7
The Holy See and the State of Israel recognize a common interest in promoting and encouraging cultural exchanges between Catholic institutions worldwide, and educational, cultural and research institutions in Israel, and in facilitating access to manuscripts, historical documents and similar source materials, in conformity with applicable laws and regulations.

Article 8
The State of Israel recognizes that the right the Catholic Church to freedom of expression in the carrying out of its functions is exercised also through the Church's own communications media; this right being exercised in harmony with the rights of the State in the field of communications media.

Article 9
The Holy See and the State of Israel jointly reaffirm the right of the Catholic Church to carry out its charitable functions through its health care and social welfare institutions; this right being exercised in harmony with the rights of the State in this field.

Article 10
§ 1. The Holy See and the State of Israel jointly reaffirm the right the Catholic Church to property.
§ 2. Without prejudice to rights relied upon by the Parties:
a) The Holy See and the State of Israel will negotiate in good faith a comprehensive agreement, containing solutions acceptable to both Parties, on unclear, unsettled and disputed issues, concerning property, economic and fiscal matters relating to the Catholic Church generally, or to specific Catholic Communities or institutions.
b) For the purpose of the said negotiations, the Permanent Bilateral Working Commission will appoint one or more bilateral subcommissions of experts to study the issues and make proposals.
c) The Parties intend to commence the aforementioned negotiations within three months of entry into force of the present Agreement, and aim to reach agreement within two years from the beginning of the negotiations.
d) During the period of these negotiations, actions incompatible with these commitments shall be avoided.

Article 11
§ 1. The Holy See and the State of Israel declare their respective commitment to the promotion of the peaceful resolution of conflicts among States and nations, excluding violence and terror from international life.
§ 2. The Holy See, while maintaining in every case the right to exercise its moral and spiritual teaching-office, deems it opportune to recall that, owing to its own character, it is solemnly committed to remaining a stranger to all merely temporal conflicts, which principle applies specifically to disputed territories and unsettled borders.

Article 12
The Holy See and the State of Israel will continue to negotiate in good faith in pursuance of the Agenda agreed upon in Jerusalem, on 15 July 1992, and confirmed at the Vatican, on 29 July 1992; likewise on issues arising from Articles of the present Agreement, as well as on other issues bilaterally agreed upon as objects of negotiation.

Article 13
§ 1. In this Agreement the Parties use these terms in the following sense:
a) "The Catholic Church" and "the Church" – including, inter alia, its Communities and institutions;
b) "Communities" of the Catholic Church – meaning the Catholic religious entities considered by the Holy See as Churches sui iuris and by the State of Israel as Recognized Religious Communities;
c) "The State of Israel" and "the State" – including, inter alia, its authorities established by law.
§ 2. Notwithstanding the validity of this Agreement as between the Parties, and without detracting from the generality of any applicable rule of law with reference to treaties, the Parties agree that, this Agreement does not prejudice rights and obligations arising from existing treaties between either Party and a State or States, which are known and in fact available to both Parties at the time of the signature of this Agreement.

Article 14
§ 1. Upon signature of the present Fundamental Agreement and in preparation for the establishment of full diplomatic relations, the Holy See and the State of Israel exchange Special Representatives, whose rank and privileges are specified in an Additional Protocol.
§ 2. Following the entry into force and immediately upon the beginning of the implementation of the present Fundamental Agreement, the Holy See and the State of Israel will establish full diplomatic relations at the level of Apostolic Nunciature, on the part of the Holy See, and Embassy, on the part of the State of Israel.

Article 15
This Agreement shall enter into force on the date of the latter notification of ratification by a Party.
Done in two original copies in the English and Hebrew languages, both texts being equally authentic. In case of divergency, the English text shall prevail.

Signed in Jerusalem, this thirtieth day of the month of December, in the year 1993, which corresponds to the sixteenth day of the month of Tevet, in the year 5754.

Additional Protocol

1. In relation to Art. 14 § 1 of the Fundamental Agreement, signed by the Holy See and the State of Israel, the "Special Representatives" shall have, respectively, the personal rank of Apostolic Nuncio and Ambassador.
2. These Special Representatives shall enjoy all the rights, privileges and immunities granted to Heads of Diplomatic Missions under international law and common usage, on the basis of reciprocity.
3. The Special Representative of the State of Israel to the Holy See, while residing in Italy, shall enjoy all the rights, privileges and immunities defined by Art. 12 of the Treaty of 1929 between the Holy See and Italy, regarding Envoys of Foreign Governments to the Holy See residing in Italy. The rights, privileges and immunities extended to the personnel of a Diplomatic Mission shall likewise be granted to the personnel of the Israeli
Special Representative's Mission. According to an established custom, neither the Special Representative, nor the official members of his Mission, can at the same time be members of Israel's Diplomatic Mission to Italy.
4. The Special Representative of the Holy See to the State of Israel may at the same time exercise other representative functions of the Holy See and be accredited to other States. He and the personnel of his Mission shall enjoy all the rights, privileges and immunities granted by Israel to Diplomatic Agents and Missions.
5. The names, rank and functions of the Special Representatives will appear, in an appropriate way, in the official lists of Foreign Missions accredited to each Party.

Signed in Jerusalem, this thirtieth day of the month of December, in the year 1993, which corresponds to the sixteenth day of the month of Tevet, in the year 5754.