Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Novembre 2004

Autorizzazione 20 settembre 2000, n.2

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 2/2000 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, 20 settembre 2000.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 229 del 30 settembre 2000)

(Omissis)

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l’art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, il quale individua come “sensibili”, tra l’altro, i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;

Visto l’art. 23 della legge n. 675/1996, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

Visto l’art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della legge n. 675/1996, rispettivamente modificato ed introdotto dall’art. 5 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il provvedimento del Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 – 13 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2000, con il quale sono state individuate le rilevanti
finalità di interesse pubblico di cui all’art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996;

Visto l’art. 23, comma 1-bis, della legge n. 675/1996 che prevede “modalità semplificate per le informative di cui all’art. 10 della
medesima legge e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti”;

Considerato che analoghe modalità semplificate
sono previste dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999;

Considerato che il Garante può rilasciare l’autorizzazione anche d’ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con
provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);

Vista l’autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre 1999 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 ottobre 1999 e avente efficacia fino al
30 settembre 2000;

Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti
e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti
autorizzatori;

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli
adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonché di assicurare una migliore
funzionalità dell’Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell’esperienza maturata;

Visto l’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, come integrato e modificato dall’art. 16 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, secondo cui il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi
previsti da apposita autorizzazione da rilasciare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata normativa integrativa;

considerato che il trattamento dei dati genetici può essere proseguito nei limiti di quanto disposto dalla presente autorizzazione fino al rilascio della predetta autorizzazione;

Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni provvisorie siano a tempo determinato, in conformità anche a quanto previsto dal regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento ddell’ufficio di questa Autorità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Ritenuta la necessità che le nuove autorizzazioni prendano anch’esse in considerazione le finalità dei trattamenti, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il periodo di conservazione
dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dell’applicazione delle norme
sull’esonero dall’obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l’identità personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia
di dati sanitari dal Consiglio d’Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N.R (97) 5 in base alla quale i dati sanitari devono
essere trattati, di regola, solo nell’ambito dell’assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a
quelle previste in tale ambito;

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato per finalità di
prevenzione e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi socio-sanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi all’interessato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
Visto l’art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall’art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Autorizza:

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni
siano indispensabili per tutelare l’incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche per il perseguimento delle
finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall’art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 135/1999 o dal provvedimento del
Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999 – 13 gennaio 2000, o da altro provvedimento di questa Autorità parimenti adottato ai sensi
dell’art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell’incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;
2) manchi il consenso (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato
per effettiva irreperibilità;
3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi, ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
Il consenso, ove previsto, è acquisito in conformità anche a quanto previsto dall’art. 23, commi 1-bis e 1-quater, della legge n.
675/1996 e dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

1.1. L’autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:
a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in
albi o in elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l’attività in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l’autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l’adempimento di specifici
obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di
igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i
trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti
previsti dall’ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.
Qualora il perseguimento di tali fini richieda l’espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.

1.2. L’autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:
a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell’interessato, di terzi o della collettività in campo medico,
biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o
indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull’utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione
non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto
dall’art. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996 e dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
282), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che
l’abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell’interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della
ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dai decreti legislativi 30 luglio 1999,
numeri 281 e 282 in materia di ricerca scientifica e di ricerca medica ed epidemiologica;
b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità
religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie, salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1-bis, della legge n. 675/1996;
e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all’interessato
di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori
mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi
richiesti dall’interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l’udito o per la
deambulazione;
f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per accertare l’idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;
g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle
operazioni indispensabili all’effettuazione di trapianti di organi e tessuti, nonché di donazioni di sangue.

1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, quando il trattamento sia necessario:
a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’art.
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti
collettivi, sempreché il diritto sia di rango pari a quello dell’interessato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.

2) Categorie di dati oggetto di trattamento.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto
1), e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.
Devono essere considerati sottoposti all’ambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
a) le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio
d’Europa;
b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l’incolumità fisica e la
salute dell’interessato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n.
675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l’incolumità fisica e la salute di un terzo o della
collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati genetici non
possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative all’interessato previste dall’art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell’interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data in cui sarà efficace l’apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici prevista dall’art. 17, comma 5, del decreto n. 135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dell’interessato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità
o per consentire all’interessato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale,
in conformità alla legge.

3) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15 e 17 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il
profilo o la personalità degli interessati, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante
forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra elencati.
Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso dell’interessato e di informarlo in conformità a quanto previsto
dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla
gestante.

4) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 675/1996, i dati possono essere conservati,
per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine deve essere verificata eriodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se
necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall’interessato e per i quali l’interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all’esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all’interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli
istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell’interessato.

6) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro
accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

7) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
a) dall’art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV
deve essere effettuata con modalità che non consentano l’identificazione della persona;
b) dall’art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una
dichiarazione che non faccia menzione dell’identità della donna;
c) dall’art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell’immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano altresi’ fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l’impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonchè gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal codice di deontologia medica adottato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni
a contenuto scientifico o finalizzate all’educazione, alla prevenzione o all’informazione di carattere sanitario.

8) Efficacia temporale.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2000

(Omissis)