Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Circolare ministeriale 12 giugno 1997, n.LEV.-C-56/U.D.G

Ministero della Difesa. Circolare n. LEV.-C-56/U.D.G.: “Gli obblighi circoscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1 del decreto del Presidente della repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e legge 5 febbraio 1992, n. 91)”, 12 giugno 1997.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 193 del 20 agosto 1997)

(omissis)

TITOLO VI

La cittadinanza dello Stato Città del Vaticano

1. Sono considerati cittadini vaticani, in virtù dell’art. 9 del Trattato tra l’Italia e la Santa Sede (Legge 22-1929 n. 810), tutti coloro che hanno stabile residenza nella Città del Vaticano; peraltro, secondo il parere n. 2499/88 del 13-12-1989 espresso dal Consiglio di Stato, il possesso di tale cittadinanza non determina la perdita della cittadinanza italiana.

2. I giovani che posseggono detto status sono esenti dagli obblighi militari verso lo Stato italiano, in virtù del medesimo precitato articolo.

Pertanto, qualora essi chiedano l’esenzione dal servizio militare con apposita domanda corredata del certificato rilasciato dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano, si procede nel seguente modo:

a. Iscritti nelle liste di leva.

(1) Il Consiglio di Leva provvede d’ufficio ad arruolare senza visita e contestualmente ad esentare gli interessati dagli obblighi militari, adottando la seguente decisione:

“Esentato dagli obblighi militari art. 9 Trattato Italia – Santa Sede 11-2-1929”

(2) il Maricoleva provvede a cancellare d’ufficio gli iscritti leva mare dalle note definitive per l’arruolamento nella Marina Militare, adottando la seguente decisione:

“Cancellato dalle note definitive perchè si trova nelle condizioni di essere esentato dagli obblighi militari ai sensi art. 9 Trattato Italia – Santa Sede 11-2-1929.”

Trasmette poi la relativa documentazione al competente Levamiles per gli adempimenti di cui al punto (1);

(3) I competenti Distretti Militari provvedono a collocare gli esentati nella posizione di congedo illimitato.

Per quanto riguarda gli iscritti nei cui confronti era stata pronunciata la nota di renitenza, l’arruolamento d’ufficio deve essere preceduto dalla cancellazione di detta nota in via amministrativa.

b. Arruolati.

(1) I Distretti Militari esentano gli interessati dagli obblighi militari, apportando sui relativi documenti matricolari la variazione corrispondente a quella indicata nel precedente para a. (1), e collocano gli stessi nella posizione di congedo illimitato;

(2) i Levamare trasferiscono gli arruolati leva mare nei ruoli dell’Esercito e trasmettono la relativa documentazione ai competenti Distretti Militari per gli adempimenti di cui al punto (1).

c. I provvedimenti di cui sopra sono adottati anche nei confronti di coloro che risultano:

(1) denunciati per il reato di “mancanza alla chiamata alle armi”. In tal caso il loro nominativo è comunicato alla competente Procura Militare della Repubblica;

(2) collocati in congedo illimitato, eccetto quelli che fruiscono già di esenzione dal servizio militare in applicazione di Convenzioni o Trattati Internazionali.

Non si procede all’esenzione nei confronti degli iscritti ed arruolati che non hanno più obblighi militari ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 237/1964.

3. L’esenzione dagli obblighi militari, data la possibilità di perdere la cittadinanza vaticana nel caso in cui venga meno il requisito della residenza nello Stato Vaticano, è soggetta a revoca.

In tal caso, si procede alla precettazione alle armi degli interessati con il primo scaglione utile, salvo che non abbiano titolo a rinvio o dispensa dal servizio militare e fermo restando, per gli arruolati nell’Esercito e nell’Areonautica non selezionati, l’espletamento delle procedure appositamente previste per questi dalla circolare di chiamata alle armi della classe in corso.

(omissis)