Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Maggio 2008

Circolare ministeriale 14 gennaio 1998, n.286/A14

Ministero per i beni culturali e ambientali. Circolare n. 286/A14 del 14 gennaio 1998 in materia di catalogazione Rapporti degli Enti Ecclesiastici, in base all’intesa concordataria, con l’ICCD, l’Ufficio Centrale e le Soprintendenze.

(Da “Amico del clero” 1998 n. 7)

Visti gli indirizzi previsti dall’art. 12, n. 1 e 2 dell’Accordo di revisione dei Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 in merito alla collaborazione per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei Beni Culturali di interesse religioso, appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche;

vista l’intesa del 13 settembre 1996 tra il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) pubblicata sulla G.U. n. 262 del 8 novembre 1996, richiamata anche nella circolare n. 132/97 del 13 giugno 1997 dell’UCBAAAS – Servizio Bilancio e Programmazione e nella circolare n. 139 del 24 giugno 1997 del Gabinetto del Ministro;

considerato de l’ICCD e la CEI convengono sulla necessità di fornire indirizzi e strumenti omogenei in materia di catalogazione e inventariazione, nel comune convincimento che tali attività costituiscano per le Istituzioni civili e religiose obiettivo prioritario, quale base di ogni successivo approfondimento scientifico e intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del patrimonio;

si precisano alle SS.LL. gli indirizzi, i procedimenti e le modalità operative in base alle quali le due Istituzioni convengono di operare per l’uniformità e il coordinamento degli interventi.

Allo scopo di definire gli obiettivi della programmazione delle attività catalografiche relative ai beni di proprietà ecclesiastica e al coordinamento delle stesse, si richiama la citata circolare dell’UCBAAAS n. 132/97 che stabilisce al punto A le direttive ministeriali circa i criteri di priorità per la pianificazione degli interventi. A tale proposito si raccomanda che le attività di catalogazione promosse dal Ministero per i BB.CC.AA. rientrino in un piano di interventi, la cui definizione venga curata sin dalla fase di programmazione, in sede centrale e periferica, d’intesa con l’ICCD, le Soprintendenze e gli eventuali enti pubblici interessati secondo quanto definito nelle linee generali dal l’art. 2 dell’Intesa.

Attraverso tale programmazione le Soprintendenze, in accordo con le competenti Autorità ecclesiastiche stabiliranno:

i luoghi dell’intervento

le tipologie di beni

le modalità

il periodo e la durata delle campagne di inventariazione e di catalogazione.

Le Soprintendenze, inoltre, prima di procedere al rilevamento diretto, sono tenute a richiedere all’Autorità ecclesiastica competente la disponibilità di eventuali materiali documentali (elenchi, inventari, tabelle ricognitive, ecc.), anche di tipo informatico, già elaborati, garantendo a loro volta la piena disponibilità alla consultazione dei propri archivi cartacei ed elettronici al fine di fornire elementi conoscitivi dettagliati sullo stato della catalogazione nel territorio d’interesse.

Per dare concretezza all’esigenza di pianificazione concordata degli interventi, i progetti di inventariazione e catalogazione, che dovranno essere elaborati e presentati entro il mese di luglio per consentire l’istruttoria che l’ICCD dovrà curare e trasmettere, con le proposte di accreditamento, all’Ufficio Centrale per Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici, dovranno essere redatti a seguito di una preventiva consultazione con le Autorità ecclesiastiche. Si sottolinea, pertanto, la necessità di procedere con sollecitudine alle attività di pianificazione d’intesa con le Autorità ecclesiastiche competenti, garantendo la massima collaborazione istituzionale e tecnico scientifica alle attività di inventario promosse dall’Istituzione ecclesiastica.

A tal fine, e per favorire concretamente la reciproca informazione e il coordinamento delle attività volte alla conoscenza del patrimonio nazionale, si rende noto che la CEI, tenuto conto delle procedure dell’ICCD, ha avviato nel corrente anno un progetto di inventariazione con l’obiettivo di arrivare a una conoscenza preliminare del patrimonio non ancora catalogato in modo da garantire condizioni di tutela rispetto ai beni ecclesiastici che risultano più esposti al rischio di danneggiamento o furti. Per l’attuazione di questa iniziativa le Diocesi italiane fanno riferimento alle disposizioni previste dalla Intesa del 13 settembre 1996, garantendo, nella programmazione delle attività, la reciproca informazione e il coordinamento con i piani programmatici delle Soprintendenze.

Gli interventi di inventariazione promossi dalla CEI concorrono alla costituzione dei Sistema Informativo del Catalogo Generale, a tal fine si è sottolineata da parte delle Autorità ecclesiastiche la ferma intenzione di ricercare l’uniformità attraverso l’allineamento agli standard metodologici emanati dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione rispetto a:

tracciati di rilevamento

normative di compilazione

vocabolari, dizionari terminologici e thesauri

procedure di verifica e controllo automatico

normative per il trasferimento dei dati alfanumerici

standard di ripresa fotografica

standard per l’acquisizione e il trasferimento delle immagini digitali.

Le integrazioni dei dati connesse a specifiche esigenze ecclesiastiche sono di pertinenza esclusiva degli archivi ecclesiastici di livello di integrazione degli archivi dei beni di interesse religioso con quelli ministeriali è garantito dalla normativa e dal formato di trasferimento che consentono lo scambio dei dati secondo il formato convenzionale definito dall’ICCD indipendentemente dallo strumento di data entry utilizzato.

La certificazione delle schede di catalogo prodotte in ambito ecclesiastico, sia nei contenuti che nella definizione formale degli stessi, spetta al responsabile scientifico incaricato dall’Autorità ecclesiastica competente.

Si indicano in dettaglio le modalità che le Soprintendenze dovranno osservare in fase di attuazione dei progetti di catalogazione e quale riscontro è legittimo attendersi dalle Diocesi per dare contenuto all’intesa tra Stato e Chiesa in materia di catalogazione.

All’avvio dei lavori, le Soprintendenze debbono fornire alle competenti Autorità ecclesiastiche informazioni rispetto a:

1. luoghi e tempi effettivi delle singole campagne,

2. nominativi degli schedatori e dei fotografi dotati di specifica preparazione, compresi gli appartenenti a cooperative incaricate delle operazioni di rilevamento affinché possano essere ufficialmente preavvisati i singoli responsabili degli edifici e delle opere oggetto dell’intervento. Detti collaboratori dovranno altresì essere forniti di lettera di presentazione da parte della Soprintendenza competente.

Da parte loro le Autorità ecclesiastiche competenti forniscono alle Soprintendenze la necessaria collaborazione per l’agevole svolgimento e la sollecita conclusione degli interventi di catalogazione, mettendo a disposizione degli operatori incaricati i materiali documentali (elenchi, inventari, tabelle ricognitive, ecc.) anche di tipo informatico già elaborati.

Per accelerare la conclusione formale delle operazioni, con l’apposizione della firma sulle singole schede da parte dei responsabili interessati, sarà possibile raccogliere le schede compilate nella sede dell’Autorità ecclesiastica competente (Ordinari Diocesani e Superiori religiosi).

L’assegnazione all’Autorità Ecclesiastica competente dei numeri di Catalogo Generale che individuano univocamente le schede prodotte può essere effettuata, dietro richiesta, o per il tramite della Soprintendenza competente territorialmente o direttamente all’ICCD, che curerà contestualmente di informare la Sopritendenza competente.

Anche in relazione alla disponibilità degli esiti delle campagne di catalogazione realizzate dalle parti è importante che vengano assunti in maniera chiara obblighi di reciprocità, nella garanzia delle rispettive competenze e proprietà del materiale prodotto.

A questo scopo l’Autorità ecclesiastica potrà fare riferimento, laddove esistenti, a graduatorie ufficiali di catalogatori cosicché potrà disporre di personale già professionalizzato, grazie ai servizi già svolti presso la Pubblica Amministrazione.

Nei corsi di formazione specifici l’Autorità ecclesiastica farà ricorso a figure di docenti altamente qualificate nell’ambito delle Soprintendenze, dell’ICCD, dell’Università, ecc. tali comunque da garantire un adeguato livello di preparazione dei diversi settori disciplinari di interesse: storia dell’arte, metodologie di catalogazione, tecnologie informatiche, tecniche di ripresa fotografica, ecc.

In ordine alla necessaria integrazione ed alla comune disponibilità dei diversi archivi alfanumerici ed iconografici, costituiti a livello centrale e locale, si conviene che I’ICCD e le Soprintendenze da una parte, la CEI e le Autorità ecclesiastiche competenti territorialmente dall’altra, concedano la reciproca utilizzazione a titolo gratuito dei materiali prodotti limitatamente agli usi propri delle Amministrazioni Statale ed Ecclesiastica e non a fini commerciali. I criteri e le modalità per l’accesso alle banche dati degli organi ecclesiastici e ministeriali da parte dei medesimi organi o da parte di terzi, a scopo di studio o per iniziative di valorizzazione o altro, saranno regolati da convenzioni stipulate secondo le attuali norme.