Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Circolare ministeriale 22 maggio 1997, n.2249

Ministero per i Beni culturali e ambientali, circolare 22 maggio 1997, n. 2249 concernente: Decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117: “Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale”.

(Da: “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, n. 124 del 30 maggio 1997)

Il decreto-legge indicato in oggetto prevede che questo Ministero adotti un piano straordinario inteso all’installazione, all’adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio culturale pubblico e privato. Il piano, da adottare entro il 6 luglio 1997, dovrà indicare le quote di finanziamento da assegnare, per la sua realizzazione a ciascuna Soprintendenza o altro Istituto dipendente di questo Ministero.

Il decreto fissa anche il procedimento per la formazione del piano e stabilisce in proposito che siano gli organi di questo Ministero a proporre ai rispettivi uffici centrali il programma degli interventi da realizzare.

Le predette proposte potranno avere ad oggetto gli interventi di installazione, di integrazione e di adeguamento degli impianti di prevenzione e sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati, agli enti ed istituzioni ecclesiastiche che dovranno assicurare la manutenzione e la gestione degli impianti installati. Si ricorda che l’intervento sostitutivo dello Stato è consentito soltanto nel caso in cui i soggetti interessati dimostrino la impossibilità a provvedere a proprie spese.

Per la realizzazione degli interventi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che si occupa dei piani di spesa di questo Ministero e, inoltre, ai sensi della legge n. 44 del 1995 e del regolamento n. 509/1978, si potrà provvedere in economia.

Relativamente alla concessione dei contributi statali, il decreto-legge prevede che i soggetti destinatari siano gli enti pubblici, i privati, gli enti e le istituzioni ecclesiastiche, proprietari di beni culturali (beni architettonici, archeologici, artistico-storici), di biblioteche o di archivi, sottoposti alle disposizioni di tutela previste, rispettivamente, dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Gli interventi per i quali è possibile concedere contributi statali sono quelli di installazione, di integrazione e di adeguamento di impianti di prevenzione e di sicurezza dei predetti beni.

L’ammontare massimo del contributo è pari al settanta per cento della spesa sostenuta che deve essere riconosciuta ammissibile dall’ufficio che provvede alla erogazione del medesimo. La sua erogazione è, comunque, subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi da parte dell’amministrazione concedente.

La corresponsione del contributo avverrà dopo il collaudo dei lavori ed è soggetta all’assunzione da parte del beneficiario degli oneri di manutenzione e di gestione degli impianti per il quale viene concesso.

Entro il termine perentorio del 20 giugno 1997 i soggetti interessati debbono far pervenire, agli uffici di questo Ministero di seguito elencati, le richieste di contributo indicando:

a) l’impianto che si intende realizzare;

b) i beni culturali cui si riferisce;

c) la spesa complessiva dell’intervento;

d) la dichiarazione di proprietà dei beni per i quali si realizza l’impianto e l’assunzione dell’onere di gestione e manutenzione dell’impianto.

Le richieste debbono pervenire:

a) per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici, alla soprintendenza competente per materia e territorio;

b) per le biblioteche, all’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria;

c) per gli archivi, alla soprintendenza archivistica competente per territorio.

Al fine di predisporre il piano straordinario sopra richiamato, codesti Uffici vorranno attenersi alle seguenti indicazioni.

A) Beni archeologici architettonici artistici e storici.

Le soprintendenze, gli istituti centrali e quelli autonomi sono invitati a trasmettere all’Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici le richieste di inserimento nel piano di spesa straordinario di prevenzione e sicurezza, secondo i seguenti criteri:

1) adozione di misure idonee alla tutela nei musei, monumenti, aree e parchi monumentali sprovvisti di impianti;

2) adozioni di sistemi protettivi, quali recinzioni e impianti di allarme per le zone archeologiche a rischio;

3) adozioni di sistemi di tutela per i beni artisticostorici più esposti, quali quelli nelle chiese e in altri edifici non vigilati o non sufficientemente vigilati;

4) protezione dei monumenti più vulnerabili per rischi di origine antropica e/o naturale;

5) completamento ed adeguamento degli impianti esistenti.

Le proposte che riguardano gli interventi diretti, elencati in ordine di priorità con l’indicazione della tipologia dell’intervento e della spesa necessaria alla realizzazione di ogni singola opera, dovranno essere inserite in distinti elenchi dei beni statali e di quelli non statali e dovranno tenere conto anche dei beni degli enti pubblici, privati, enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Per quanto concerne i contributi ad enti pubblici, privati, enti ed istituzioni ecclesiastiche, dovrà pervenire un apposito distinto elenco con l’indicazione dei soggetti richiedenti, dei beni su cui si intende intervenire, della tipologia dell’intervento e dell’importo dei lavori da eseguire. Si evidenzia che, per la concessione del contributo, sarà seguita la procedura analoga a quella della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 che prevede l’erogazione del contributo dopo il collaudo dei lavori.

B) Beni librari, le istituzioni culturali ed editoria.

Al fine di continuare l’azione di adeguamento alla normativa antincendio delle biblioteche pubbliche statali, il piano straordinario previsto dal decreto legge in oggetto dovrà riguardare principalmente gli adempimenti disposti dal D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, e quelli connessi all’applicazione della normativa del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti la prevenzione e protezione antincendio.

In considerazione di quanto sopra indicato, dovrà essere cura dei direttori delle biblioteche e degli istituti centrali di far pervenire le richieste di finanziamento all’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria.

Per quanto concerne i finanziamenti ad organi diversi da quelli dipendenti dell’amministrazione, si provvederà solo con lo strumento del contributo fino all’importo massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti saranno a carico del beneficiario del contributo. Saranno valutate prioritariamente le richieste concernenti l’adeguamento alla normativa antincendio.

C) Beni archivistici.

I direttori degli archivi di Stato invieranno al competente Ufficio centrale per i beni archivistici le proposte di intervento sui beni statali; le Soprintendenze archivistiche faranno pervenire al medesimo Ufficio centrale le eventuali proposte per interventi relative ai beni non statali, suddivisi tra interventi diretti sostitutivi e contributi.

Tutte le proposte delle SS.LL. dovranno pervenire ai rispettivi uffici centrali entro e non oltre il 30 giugno 1997.

I direttori generali degli uffici centrali, che leggono per conoscenza, elaboreranno la proposta unitaria del settore che dovrà confluire nel piano generale.

Il decreto-legge sopra richiamato prevede, inoltre, che il Ministero organizzi corsi di formazione di personale tecnico e di vigilanza, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro anche nei cantieri mobili. L’attività predetta verrà organizzata dalla Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale.

A tal fine si invitano le SS.LL. a far pervenire alla Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale – Div. V – entro e non oltre il 15 giugno 1997 – le schede contenute nell’allegato A, compilate secondo le indicazioni ivi previste.

Allegato A

Attività formative inerenti la sicurezza

(Art. 1, comma 5, D.L. n. 117/1997)

La programmazione dei corsi di formazione, per il personale tecnico e di vigilanza è svolta a cura della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, in riferimento agli adempimenti connessi all’attuazione della seguente normativa:

A) decreto legislativo n. 494/1996: “Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

– In applicazione dell’art. 10 ed in particolare del comma 4 del medesimo art. 10 e sulla base del contenuti formativi di cui all’allegato V, dovrà essere individuato il personale avente i requisiti di cui all’art. 10, per l’espletamento dei compiti attribuiti al “coordinatore per la progettazione” di cui all’art. 4.

Nel merito si prega di voler restituire debitamente compilati gli schemi A1-A2-A3-A4 allegati alla presente circolare.

B) decreto legislativo n. 626/1994, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 242/1996: “Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”.

In applicazione del capo III, art. 12 (prevenzione incendi, emergenza, primo soccorso), si prega di fornire, sulla base dell’allegato schema Bl, l’elenco dei lavoratori designati di cui all’art. 12 comma l.b, come sostituito dall’art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 242/1996.

In attuazione del decreto ministeriale n. 569/1992 recante il regolamento di sicurezza antincendio, ed in particolare per la gestione della sicurezza di cui all’art. 10, comma 3, nonché in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 418/1995, concernente norme di sicurezza antincendio in biblioteche ed archivi, con particolare riferimento all’art. 9, commi 2, 3, e 4, si prega di voler restituire lo schema B2, con l’indicazione sia del personale che svolge compiti di responsabile tecnico addetto alla sicurezza, sia di quello già individuato ma non ancora sottoposto a fondazione.

In pendenza di nuovi e diversi disposti, ed in applicazione dell’art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, come sostituito dall’art. 15, comma 4 del decreto legislativo n. 242/1996, si ritiene che la figura del responsabile tecnico per la sicurezza degli impianti elettrici ed antincendio, debba essere individuata per tutti gli edifici occupati da sedi istituzionali, seppure non aventi destinazione a museo, archivio, o biblioteca; tale figura che, per le sedi destinate ad uffici, assume compiti analoghi a quelli individuati nei citati decreto ministeriale n. 569/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 418/1995, dovrà essere, ai fini della formazione, individuata e conteggiata nel personale designato come facente parte della squadra di prevenzione incendi.

C) decreto legislativo n. 626/1994, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 242/1996: “Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

In applicazione dell’art. 18, comma 7, nonché del decreto datato 16 gennaio 1997, di concerto tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanità, recante l’individuazione dei contenuti minimi della formazione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, si prega di voler fornire, secondo l’allegato schema C, l’elenco del personale designato o eletto in rappresentanza dei lavoratori.

D) Per quanto attiene alle prescrizioni per la gestione dei diversi sistemi di sicurezza (antifurto, antieffrazione, antintrusione, sala regia, altro), si prega di fornire, secondo gli schemi allegati D1-D2, i nominativi del personale di vigilanza, nonché l’indicazione di ulteriori unità di personale chiamate a svolgere, in qualità di preposti, compiti di controllo funzionale, gestionale e manutentivo delle attività a rischio, come individuate dalla normativa vigente relativa agli impianti (centrale termica, elettrica, scariche atmosferiche, ascensori e montacarichi, centrale di condizionamento, altro ….).

Si precisa che la voce “Istituto” posta a capo di tutti gli schemi allegati dovrà riportare i dati identificativi della sede nonché il nominativo del capo di istituto, in qualità di datore di lavoro ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 1996.

Nel caso di musei, archivi e biblioteche, dovrà altresì essere indicato l’istituto di dipendenza, nonché il nominativo del direttore in qualità di “responsabile delle attività” come individuato dal decreto ministeriale n. 569/1992 e decreto del Presidente della Repubblica n. 418/1995.

Si invitano le SS.LL. a voler fornire riscontro alla presente, tramite l’inoltro alla Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale – Divisione V, delle schede compilate sulla base degli schemi allegati, entro e non oltre il 15 giugno p.v.