Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Circolare ministeriale 23 maggio 1997, n.102

Ministero dell’Interno – Direzione generale degli Affari dei Culti. Circolare n. 102, 23 maggio 1997.

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVI DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’ AOSTA

OGGETTO: Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Si fa seguito al telegramma del 20 c.m. attinente alle

profonde innovazioni introdotte dalla legge 15 maggio 1997 n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.

L’art. 13 di detta legge dispone: ”l’art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896 n. 218 sono abrogati sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”.

Pertanto, a seguito delle novità introdotte, questa Direzione e le Prefetture, per la parte di rispettiva competenza, non hanno da adottare più alcun provvedimento di autorizzazione ad acquistare beni, ad accettare eredità, legati e donazioni.

In ordine poi a quelle pratiche di autorizzazione per le quali, alla data dell’entrata in vigore della legge, non sia stato adottato il relativo provvedimento e che pertanto non possono più trovare tale definizione, si ravvisa l’opportunità di restituire agli enti interessati la documentazione più significativa – quale, ad esempio, testamenti, atti di acquisto, donazioni, perizie giurate e nulla osta delle autorità ecclesiastiche – prodotta a cura e spese dei medesimi.

Analogamente questa Direzione procederà a restituire ai diretti interessati la documentazione già ai propri atti.

Nel rappresentare che si e già provveduto a dare comunicazione delle nuove disposizioni agli organismi centrali della chiesa cattolica e alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, si prega, al fine della più immediata divulgazione, di portare le suddette innovazioni a conoscenza degli enti interessati anche per il tramite degli organismi esponenziali che operano a livello provinciale.

In tale circostanza – atteso che la cura degli interessi. finanziari connessi esige la massima tempestività – sarà opportuno richiamare l’attenzione dei singoli enti sui riflessi che l’entrata in vigore di tale norma può avere sul decorrere dei termini previsti per gli adempimenti di natura fiscale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

La norma in questione andrà, peraltro, portata a conoscenza anche delle altre Amministrazioni che sono coinvolte nel procedimento di autorizzazione agli acquisti. Particolare riguardo andrà rivolto agli organi tecnici del Ministero delle Finanze nei confronti dei quali questa Amministrazione è tenuta a corrispondere indennità di missione per gli incarichi affidati ai periti; tanto andrà segnalato anche al fine di evitare che sopralluoghi successivi alla data di entrata in vigore della legge possano creare incertezze in ordine alla corresponsione dell’indennità.

Resta, peraltro, ferma – stante la formulazione della legge in argomento che non ammette interpretazione estensive – la necessità della preventiva autorizzazione governativa per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione posti in essere dalle fabbricerie e dagli enti di culti diversi dal cattolico soggetti alla legge n. 1159/1929, per i quali ovviamente permangono gli adempimenti istruttori (tra cui il parere dell’Ufficio Tecnico Erariale), previsti dalle norme in materia.

Si fa riserva di fornire, in tempi brevi, precisazioni in ordine alle pratiche di riconoscimento giuridico per le quali sia stata contestualmente richiesta l’autorizzazione ad acquistare beni destinati a costituire il patrimonio iniziale del riconoscendo ente.

Nel confermare la disponibilità di questa Amministrazione su eventuali problematiche che dovessero sorgere, si gradirà un cortese cenno di assicurazione in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

(Farrace)