Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Novembre 2011

Circolare ministeriale 24 ottobre 2011, n.95

C.M. 24 ottobre 2011, n. 95: "Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2011/2012 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione".

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto

(omissis)

Per l’anno scolastico 2011/2012, si confermano le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici con la C.M. n.90 del 26 ottobre 2007, con la C.M. n.77 del 25 settembre
2008, con la CM n. 85 del 15 ottobre 2009 e con la CM n.85 del 13 ottobre 2010, qui allegate, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.

(omissis)

– Alunni della penultima classe
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami
di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

– Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del
DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
A riguardo, la C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado–Artt. 2 e
14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.
La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del DPR n.122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
La medesima C.M. n.20/2011 ha previsto, opportunamente, per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie
della presenza scolastica degli studenti.
A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le scuole pubblicano altresì all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni
puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Si aggiunge che, ai sensi dell’art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze
dovute a:
– gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
– terapie e/o cure programmate;
– donazioni di sangue;
– partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
– adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

(omissis)