Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Gennaio 2007

Codice 22 settembre 1988

Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

(omissis)

Art. 195
(Testimonianza indiretta)

1) Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2) Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1.
3) L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo (1).
5) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6) I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7) Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame.

[(1)comma così sostituito dall’art. 4 della L. 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata su G.U. del 22/3/2001 n. 68. Il testo precedente, di cui La Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992 aveva dichiarato la illegittimità, era: “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni”.]

(omissis)

Articolo 200
(Segreto professionale)(**)

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331 (***) , 334 (****) ):
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Articolo 201
(Segreto di ufficio)

1. Salvi i casi in cui hanno l`obbligo di riferirne all`autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p. ), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p. ) hanno l`obbligo di astenersi dal deporre (204) su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (326 c.p.).
2. Si applicano le disposizioni dell`art. 200 commi 2 e 3.

Articolo 202
(Segreto di Stato)

1. I pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l`obbligo (261 c.p.) di astenersi dal deporre (204) su fatti coperti dal segreto di Stato .
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato ( 129).
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

Articolo 203
(Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza)

1. Il giudice non può obbligare (204) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (66 att.). Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate (191).
1-bis. L’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni».( comma agg. dalla legge 1.03.2001 n. 63)

Articolo 204
(Esclusione del segreto)

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 (66l att.) fatti notizie o documenti concernenti reati diretti all`eversione dell`ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell`esercizio dell`azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l`eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (66 att. ).

Articolo 205
(Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato)

1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione (213) o di confronto (211) o per altra necessità.

Articolo 206
(Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici)

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’incaricato di una missione diplomatica all`estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l`esame è trasmessa, per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, all`autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall`art. 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

(omissis)

Articolo 256
(Dovere di esibizione e segreti)

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro. 5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.

(omissis)

Articolo 271
(Divieti di utilizzazione)

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

(omissis)

Art.351
(Altre sommarie informazioni)

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 362 (1).
1 bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2 lett. b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.

[(1). Periodo sostituito dall’art.13, comma 1, L. 1 marzo 2001 n.63 in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001. Il testo precedente era:Si applica la disposizione del secondo periodo dell’art. 362].

(omissis)

Art. 362
(Assunzione di informazioni)

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.(1) Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. (2)

[(1) Periodo inserito dall’art.9, L. 7 dicembre 2000 n.397 in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001.
(2) Periodo sostituito dall’art. 13, comma 2, L. 1 marzo 2001 n.63 in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001. Il testo precedente era: Si applicano le disposizioni degli artt. 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.]


(**) La norma ha sostituito l’art. 351 del codice di procedura penale del 1930 che garantiva il segreto dei “ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato”

(***) Articolo 331: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

(****) Articolo 334: Referto

1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto