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    Contratto collettivo 16 ottobre 2008

    Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.

    Data: 16 ottobre 2008
    Autore:
    A.R.A.N.
    Argomento:
    Lavoro, Festività religiose
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Confessioni religiose, Riposo settimanale, Contratto di lavoro, Personale università
    A.R.A.N. Contratto collettivo 16 ottobre 2008: “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.” (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 268 del 15 novembre 2008, S.O.) (omissis) Art. 29 Riposo settimanale(Art. 29 del CCNL 9.8.2000) 1. Salvo quanto già previsto dal […]

    A.R.A.N. Contratto collettivo 16 ottobre 2008: “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.”

    (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 268 del 15 novembre 2008, S.O.)

    (omissis)

    Art. 29 Riposo settimanale(Art. 29 del CCNL 9.8.2000)

    1. Salvo quanto già previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti nell’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro.

    2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.

    3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

    4. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

    (omissis)

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