Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Aprile 2004

Convenzione 23 novembre 1972

Organizzazione delle Nazioni Unite.
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale. Parigi, 23 novembre 1972.

(resa esecutiva in Italia con L. 6 aprile 1977, n. 184)

I. – Definizioni del patrimonio culturale e naturale

1. – Ai fini della presente Convenzione sono considerati “patrimonio culturale”:

– i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell’arte o della scienza;

– i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell’arte o della scienza;

– i siti: opere dell’uomo o creazioni congiunte dell’uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.

(omissis)

II. – Tutela nazionale e tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale

(omissis)

5. – Al fine di assicurare una tutela e una conservazione più efficaci e una valorizzazione più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile:

a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di pianificazione generale;

b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o più servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i compiti che loro incombono;

(omissis)

d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l’identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione il restauro di questo patrimonio; (omissis)

6. – 1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunità internazionale.

(omissis)