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    Decreto legislativo 01 settembre 1998, n.333

    Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

    Data: 01 settembre 1998
    Autore:
    Governo
    Argomento:
    Confessioni religiose, Libertà religiosa, Comunità ebraica, Islam, Regole alimentari religiose, Macellazione rituale
    Dossier:
    Islam
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Riti religiosi, Autorità religiosa, Macellazione rituale, Abbattimento, Animali, Alimentazione, Ritual slaughtering, Animals, Religious freedom, Food, Religious rites
    Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento". (Da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 226 del 28 settembre 1998) (omissis) Art. 2 Ai fini del presente decreto si intende per: a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il […]

    Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento".

    (Da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 226 del 28 settembre 1998)

    (omissis)

    Art. 2
    Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1;
    b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione;
    c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
    d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
    e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;
    f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
    g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;
    h) autorità competente: Il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l'autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel decreto.
    2.I titolari di stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanità, di essere in possesso dei requisiti prescritti.

    (omissis)

    Art. 5
    I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:
    (omissis)
    c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle indicazioni di cui all'allegato C.
    2.Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).

    « Legge regionale 08 febbraio 2010, n.6 » Sentenza 27 luglio 2010, n.4915

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