Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Novembre 2005

Decreto ministeriale 03 ottobre 2005

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Decreto 3 ottobre 2005: “Modifiche al decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante criteri per la concessione di premi alle sale d’essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 263 del 11 novembre 2005)

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;
Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, adottato ai sensi dell’art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo, recante criteri per la concessione di premi alle sale d’essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l’efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;
Sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All’art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 2004 recante criteri per la concessione di premi alle sale d’essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose, d’ora in avanti: «decreto ministeriale», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «è attribuita, su parere della» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuita dalla»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il riconoscimento automatico, ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, opera per i film in concorso o che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie “miglior film”, “miglior regista”, “miglior film straniero”, “miglior opera prima”, “miglior documentario”, “miglior film d’animazione”, dei seguenti festival e dei seguenti premi e rassegne di rilievo nazionale ed internazionale: Venezia, Cannes, Berlino, Locarno, Taormina, Torino, Sundance, San Sebastian, David di Donatello, Oscar, European Film Awards, Cesar, Nastri d’Argento, Golden Globes.».
2. All’art. 3 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’istanza è presentata sui moduli predisposti dall’amministrazione ed è corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti all’art. 2, comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.»;
b) al comma 4, tra le parole: «senza necessità di» e le parole: «apposita istanza», è aggiunta la seguente: «ulteriore», e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale riconoscimento automatico vale esclusivamente per l’anno dell’istanza di premio, salvo revoca su richiesta dell’interessato ovvero a seguito di provvedimento dell’amministrazione per mancata effettuazione della programmazione richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento.»
3. All’art. 4 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le lettere c) e d), sono così sostituite:
«c) aver programmato una percentuale di film d’essai, nelle giornate di sabato e domenica, pari, rispettivamente, al 21% ed al 15% del numero minimo di giornate di programmazione totale, a seconda che il numero degli abitanti del comune in cui è ubicata la sala sia superiore o meno a quarantamila. Per le sale delle comunità ecclesiali o religiose, e per le sale ad attività stagionale operanti in comuni con meno di diecimila abitanti, la programmazione nelle giornate di sabato e domenica dovrà essere pari al 15% del numero minimo di giornate di programmazione totale. Per le multisale con più di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti, la percentuale di cui al periodo precedente è pari al 21%;»;
d) nel caso di sala delle comunità ecclesiali o religiose, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell’autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell’anno solare ai film d’essai di nazionalità italiana o di Paesi dell’Unione europea.»;
b) al comma 3, le parole: «comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera a)».
4. All’art. 5 del decreto ministeriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l’alinea e la lettera a) sono così sostituiti:
«1. La domanda, redatta in duplice copia sugli appositi moduli dell’Amministrazione pubblicati sul sito Internet della Direzione generale per il cinema, completa degli allegati richiesti, deve:
a) essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività d’essai per la quale si richiede il premio;»;
b) il comma 4 è così sostituito:
«4. Entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, il direttore generale per il cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia, ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, provvede in merito, dandone comunicazione agli interessati.».
5. All’art. 6, comma 1, del decreto ministeriale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c), dopo la parola: «documentari», sono aggiunte le seguenti: «,fino ad un massimo di duecento punti»;
b) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) cinque punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di cortometraggi di interesse culturale, fino ad un massimo di duecento punti;
c-ter) due punti aggiuntivi per ogni giornata di programmazione di cortometraggi di produzione nazionale, fino ad un massimo di duecento punti;»;
c) alla lettera d), la parola: «nazionale» è soppressa.

(omissis)