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    Decreto ministeriale 06 giugno 2013

    Modalità relative alle deduzioni delle erogazioni liberali di cui all'articolo 24 della legge 30 luglio 2012, n. 127, effettuate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

    Data: 06 giugno 2013
    Autore:
    Ministero dell'Economia e delle Finanze
    Argomento:
    Confessioni religiose, Libertà religiosa, Finanziamento confessioni religiose, Rapporti Stato - Confessioni religiose
    Dossier:
    Confessioni religiose
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Erogazioni liberali, Irpef, Missionari, Persone fisiche, Deduzioni, Reddito, Attività di religione o di culto, Mormoni, Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, Rimborso spese dei ministri di culto, Versamento in conto corrente postale, Versamento su conto corrente bancario, Quietanza di pagamento
    Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto 6 giugno 2013: "Modalita' relative alle deduzioni delle erogazioni liberali di cui all'articolo 24 della legge 30 luglio 2012, n. 127, effettuate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni" ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 139 del 15 giugno 2013) IL MINISTRO […]

    Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto 6 giugno 2013: "Modalita' relative alle deduzioni delle erogazioni liberali di cui all'articolo 24 della legge 30 luglio 2012, n. 127, effettuate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni"

    ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 139 del 15 giugno 2013)

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Vista la legge 30 luglio 2012, n. 127, concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione»;
    Visto, in particolare, l'art. 24, comma 2, della citata legge n. 127 del 2012, il quale prevede che le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 che siano destinate alle attivita' di religione o di culto nonche' al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, effettuate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
    Visto il comma 3 del medesimo art. 24 della citata legge n. 127 del 2012, il quale demanda l'individuazione delle modalita' relative alle deduzioni di cui al comma 2 a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

    Decreta:

    Art. 1

    Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni.

    1. Le erogazioni liberali in denaro destinate alle attivita' di religione o di culto nonche' al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, versate a decorrere dal 1° gennaio 2012 dalle persone fisiche a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:
    a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, contenente la causale dell'erogazione liberale;
    b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale.
    2. In caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni su appositi stampati predisposti e numerati da detto ente e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale.
    3. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.

    Roma, 6 giugno 2013
    Il Ministro: Saccomanni

    « Comunicato 10 giugno 2013 » Sentenza 09 luglio 2013, n.2330/09

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