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    Decreto ministeriale 14 aprile 2006

    Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia - Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), in San Felice

    Data: 14 aprile 2006
    Autore:
    Ministero dell'Interno
    Argomento:
    Previdenza
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Ministri di culto, Fondo di previdenza, Iscrizione, Previdenza, Trattamenti pensionistici, Contributi previdenziali, Chiesa ortodossa
    Ministero dell’Interno. Decreto 14 aprile 2006: “Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell’«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), in San Felice”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 111 del 15 maggio 2006) IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 […]

    Ministero dell’Interno. Decreto 14 aprile 2006: “Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell’«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), in San Felice”.

    (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 111 del 15 maggio 2006)

    IL MINISTRO DELL’INTERNO

    Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull’istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
    Vista la richiesta prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge medesima dalla «Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), con sede in San Felice (Pistoia), via Lizzanello n. 1, rappresentata legalmente dal sig. Silvano Francesco Livi;
    Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
    Visto il verbale in data 22 febbraio 2006 relativo alle intese raggiunte, a termini dell’art. 5, comma 2, della legge n. 903/1973 sopra menzionata, con il rappresentante legale della «Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.);

    Decreta:

    Art. 1.

    E’ data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto dell’«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), con sede in San Felice (Pistoia), via Lizzanello n. 1, con le modalita’ previste dalla legge stessa.

    Art. 2.

    All’atto dell’iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro dell’«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell’organismo, la seguente documentazione:
    a) certificato attestante l’avvenuta nomina del ministro di culto con l’indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero;
    b) certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    c) certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968;
    d) certificato di residenza in Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.

    Art. 3.

    Il rappresentante legale dell’Associazione trasmettera’ alla Direzione generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
    a) nuove nomine, con complete generalita’ dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
    b) cessazione dell’obbligo dell’iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidita’; cessazione del ministero in seno all’Associazione predetta; perdita della
    cittadinanza italiana; cessazione della residenza in Italia o avvenuto decesso.

    Art. 4.

    Il versamento dei contributi di cui all’art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

    Art. 5.

    Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il rappresentante legale dell’«Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), trasmettera’ all’Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidita’, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell’art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l’iscritto continui l’attivita’ di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidita’, la dichiarazione che l’attivita’ medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

    Art. 6.

    In riferimento a quanto disposto dall’art. 17, terzo comma, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalita’ in vigore per le altre pensioni corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

    Art. 7.

    La facolta’ di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al Fondo, istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell’art. 8 della citata legge, puo’ essere esercitata dagli interessati con l’osservanza delle norme di cui all’articolo medesimo.

    Art. 8.

    Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora e’ applicabile a partire dall’inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
    Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

    Art. 9.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Il Ministro: Pisanu

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