Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Novembre 2008

Decreto ministeriale 24 settembre 2008, n.182

Decreto 24 settembre 2008, n. 182: “Disciplina dei criteri e delle modalita’ per l’utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita’ culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture”.

(da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 novembre 2008, n. 270)

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita’ per l’utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita’ culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal
programma degli interventi per l’anno 2008.
2. I criteri e le modalita’ di cui al comma 1 si applicano altresi’ agli interventi, da finanziare con le risorse relative all’anno 2007, non ancora programmati.

(omissis)

Art. 3.
Programma degli interventi

1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all’esito del procedimento di cui all’articolo 4.
2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attivita’ culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione
degli interventi nell’ambito delle seguenti finalita’:
a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso azioni od interventi in relazione all’incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;
[…]
d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l’integrazione delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 4.
Predisposizione delle proposte

1. Al fine della predisposizione del programma di cui all’articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualita’ e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, acquisite le proposte dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, trasmettono le proposte di interventi di rispettiva competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al comma 4.
[…]

(omissis)