Decreto ministeriale 26 maggio 2005
Decreto ministeriale 26 maggio 2005: “Norme sull’afflusso dei veicoli sull’isola di Ponza”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 149 del 29 giugnio 2005)
Art. 1. Divieto
Dal 1° luglio al 30 settembre 2005 e’ vietato l’afflusso e la circolazione sull’isola di Ponza (Latina):
a) ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t;
b) alle caravan e autocaravan intestati a persone residenti e non residenti sull’isola;
c) dalle ore 00.00 del venerdi’ alle ore 24 della domenica, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t che trasportano merce non alimentare, ad eccezione di quelli intestati a soggetti residenti sull’isola.
Art. 2. Deroghe
Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull’isola:
a) veicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal comune;
(omissis)
Art. 3. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi’ come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell’art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(omissis)
Autore:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dossier:
Libertà religiosa
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Autorizzazione comunale, Eventi religiosi, Libertà religiosa, Motivi religiosi, Manifestazioni religiose, Celebrazioni liturgiche, Esenzione da divieto circolazione, Veicoli
Natura:
Decreto ministeriale