Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Marzo 2010

Decreto ministeriale 26 marzo 2001

DECRETO 26 marzo 2001: "Riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facolta' Valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449".

(GU n. 95 del 24-4-2001)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 15 della legge 11 agosto 1984, n. 449, che stabilisce che le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla facolta' Valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana;
Ritenuta la necessita' di stabilire le norme di applicazione per il riconoscimento;
Visto l'art. 18 della legge sopracitata che stabilisce che le norme di applicazione della legge stessa sono formulate d'accordo tra i competenti organi con la Tavola valdese;
Visto il parere favorevole emesso dalla commissione consultiva per la liberta' religiosa in data 15 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le lauree e i diplomi rilasciati dalla facolta' Valdese di teologia, istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento Valdese, ente ecclesiastico con personalita' giuridica conferita con decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1995 (da qui definita "la facolta'"), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1984, n. 449 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese".

Si intendono per lauree i titoli accademici definiti, nei regolamenti della facolta', "licenze in teologia" (sino all'anno accademico 1986-87) e "lauree in teologia" (dall'anno accademico 1987-88) e per i diplomi i titoli accademici definiti, nei regolamenti della facolta' "diplomi in cultura teologica".

Art. 2.

I titoli accademici di cui all'art. 1 sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e come diploma universitario con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento e' disposto previo accertamento della parita' della durata' del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovra' anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualita' di insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. A tal fine l'interessato dovra' produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia autentica rilasciata dalla facolta'.

Art. 3.

In sede di prima applicazione dell'art. 2, il riconoscimento del diploma potra' essere disposto, per coloro che lo hanno conseguito o comunque sono stati immatricolati dalla facolta' entro l'anno accademico 1998/1999, anche qualora il numero degli esami superati sia inferiore a 13, purche' superiore a 11.

Roma, 26 marzo 2001

p. Il Ministro: Guerzoni