Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Maggio 2008

Decreto ministeriale 26 settembre 2007

Ministero della Giustizia, Decreto Ministeriale 26 settembre 2007: “Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari”.

(in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 235 del 9 ottobre 2007).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari, con il quale è stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P- 10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n. P 17795/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;
Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P – 10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

1. Disposizioni di carattere generale.
1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinques e 42-sexies dell’ordinamento giudiziario, in forza del richiamo contenuto nell’art. 71, comma 2, dello stesso ordinamento giudiziario.
2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni Tribunale non può essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico per l’Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

(omissis)

5. Incompatibilità.
1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:
(omissis)
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
(omissis)