Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Novembre 2005

Decreto Presidente Giunta Regionale 02 maggio 2005, n.123

Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia 2 maggio 2005, n. 123: “Legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, Art. 10 – Regolamento per individuazione dei criteri e delle modalita’ per l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione. Approvazione”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 44 del 5 novembre 2005 – Terza Serie Speciale)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 «Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati» e, in particolare, l’Art. 10, che
prevede l’istituzione dell’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, nonche’ l’Art. 30, che demanda ad apposito regolamento la relativa disciplina attuativa;
Visto altresi’ il comma 2 del citato Art. 30, che richiede, ai fini dell’approvazione definitiva di tale regolamento, il preventivo parere della competente commissione consiliare;
Visto il testo del regolamento a tale scopo predisposto dal servizio politiche della pace, della solidarieta’ e dell’associazionismo della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;
Preso atto del parere formulato dalla III commissione consiliare permanente, che nella seduta del 14 aprile 2005 si e’ espressa favorevolmente al riguardo, segnalando peraltro l’opportunita’ di modificare e integrare alcuni specifici punti;
Ritenuto di recepire le indicazioni della commissione, adeguando in conformita’ il testo regolamentare suddetto;
Visto l’Art. 42 dello Statuto di autonomia;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 832 del 22 aprile 2005;

Decreta:

E’ approvato il «Regolamento per l’individuazione dei criteri e delle modalita’ per l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, previsto dall’Art. 10
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

(omissis)

ALLEGATO

Regolamento per l’individuazione dei criteri e delle modalita’ per l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, previsto dall’Art. 10 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5.

Art. 1.
Finalita’

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, individua i criteri e le modalita’ per l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, di seguito denominato Albo regionale, previsto dell’Art. 10 della medesima legge.
2. L’Albo regionale e’ tenuto presso la direzione centrale istruzione, cultura sport e pace, dal servizio politiche della pace, della solidarieta’ e dell’associazionismo – Struttura stabile per gli immigrati, di seguito denominata struttura.

Art. 2.
Soggetti

1. Sono iscritti all’Albo regionale le associazioni, comprese le relative forme di coordinamento, fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato, gli enti
riconosciuti delle confessioni religiose, che hanno una sede permanente nel territorio regionale e, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, operano localmente con continuita’ a favore degli immigrati da almeno un anno, nel rispetto dei criteri di rappresentanza e di attivita’ definiti dall’Art. 3.
2. Nella prima sezione dell’Albo regionale sono iscritte:
a) le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui all’Art. 42, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, aventi sede nel territorio regionale;
b) le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attivita’ particolarmente significative nel settore dell’immigrazione.
3. Nella seconda sezione dell’Albo regionale sono iscritte:
a) le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all’Art. 42, comma 2 del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da
oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati;
b) le associazioni costituite a livello regionale, che svolgano attivita’ particolarmente significative nel settore dell’immigrazione ed i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

Art. 3.
Requisiti

1. Possono essere iscritte all’Albo regionale gli enti e le associazioni che hanno i seguenti requisiti di rappresentanza e organizzazione:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarieta’ desumibili dall’atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, il
carattere democratico dell’ordinamento interno, l’elettivita’ delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. Tali requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale), nonche’ per gli enti riconosciuti delle confessioni religiose;
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni.
2. Ai fini del requisito del carattere democratico dell’ordinamento interno, debbono essere riservate all’assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti debbono avere parita’ di diritti, in primo luogo il diritto di voto; deve essere previsto l’obbligo di motivazione delle decisioni sull’ammissione ed esclusione degli aderenti.

Art. 4.
Iscrizione

1. La domanda di iscrizione redatta in carta semplice secondo il modello di cui all’allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire alla struttura.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, ovvero, per gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, copia dell’atto di riconoscimento;
b) una relazione sull’attivita’ svolta nell’ultimo anno, che dimostri il perseguimento delle finalita’ di cui alla legge regionale n. 5/2005;
c) l’elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda;
d) copia del bilancio o del rendiconto relativo all’ultimo anno di attivita’;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l’adeguatezza dell’associazione a svolgere attivita’ nel settore dell’integrazione degli stranieri;
f) una dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l’assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente, delle condizioni interdittive di cui all’Art. 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’Art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’iscrizione all’Albo regionale e’ disposta dall’assessore regionale competente in materia di immigrazione.
4. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.
5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione la struttura puo’ richiedere, per una sola volta, l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento e’ concluso.

Art. 5.
Revisione dell’Albo regionale e cancellazione

1. Ogni due anni la struttura provvede alla revisione dell’Albo regionale per verificare la permanenza dei requisiti e l’effettivo svolgimento di attivita’ a favore degli stranieri immigrati da parte delle associazioni iscritte, nonche’ per l’aggiornamento della banca dati dell’immigrazione con le informazioni fornite dalle associazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, le associazioni debbono trasmettere una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti, una relazione che illustri l’effettivo svolgimento di attivita’ a favore degli stranieri immigrati, nonche’ l’elenco completo delle cariche sociali e copia dello statuto, qualora fossero intervenute variazioni.
3. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto dal comma 2 o qualora dalla revisione si riscontri che si e’ verificata la mancanza dei requisiti previsti dall’Art. 3,
ovvero che l’associazione non svolge attivita’ a favore degli stranieri immigrati ai sensi della legge regionale n. 5/2005, e’ disposta la cancellazione dall’Albo regionale.
4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell’iscrizione ovvero di cancellazione dall’Albo regionale disposto dall’assessore regionale competente in materia di immigrazione.
5. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione e’ di sessanta giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte della Struttura, della dichiarazione di cui al comma 2.
6. La cancellazione di un’associazione dall’Albo regionale e’ disposta in qualsiasi momento dall’assessore regionale competente in materia, per accertata perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione ovvero per esplicita richiesta dell’associazione.
7. Contro il provvedimento di cancellazione e’ ammesso ricorso ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La struttura puo’ in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 6.
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte all’Albo regionale le associazioni e gli enti gia’ iscritti all’albo di cui all’Art. 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell’ente regionale per i problemi dei migranti).

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(omissis)