Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Febbraio 2009

Decreto Presidente Giunta Regionale 06 agosto 2008, n.199

Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2008, n. 199: “Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all’art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all’assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare”.

(GU n. 7 del 14 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», ed in particolare l’art. 4, comma 57 che autorizza l’amministrazione regionale a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale per interventi previsti dall’art. 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosita’ popolare;
Visto il comma 58, secondo periodo, del predetto art. 4 della legge regionale n. 22/2007, il quale definisce che criteri e modalita’ di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;
Visto il testo regolamentare, diramato ai sensi della circolare n. 4/2001;
Vista la deliberazione della giunta regionale del 21 luglio 2008, n. 1417 con la quale e’ stato approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all’art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all’assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosita’ popolare», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia regionale;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all’art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all’assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosita’ popolare», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO

Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all’art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all’assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosita’ popolare

Art. 1.
Oggetto e finalita’

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita’ per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all’art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo previsti dall’art. 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosita’ popolare collocati in luogo pubblico o su pubblico affaccio, al fine di assicurarne il recupero e la piena funzionalita’.

Art. 2.
Beneficiari

Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici e i soggetti privati proprietari o detentori in base a idoneo titolo, di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosita’ popolare presenti nel territorio regionale.

Art. 3.
Presentazione delle domande

1. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il termine per la presentazione delle domande e’ fissato al 1° marzo di ogni anno.
2. Potranno essere inoltrate richieste per interventi e per manufatti edilizi aventi una volumetria complessiva non superiore a 30 mc.
3. Le domande saranno presentate, nel rispetto del regime fiscale vigente sull’imposta di bollo, alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, corredate dalla seguente documentazione tecnica:
a) relazione tecnico-illustrativa comprensiva dei dati identificativi del bene, nella quale siano riportate le necessarie indicazioni per l’attribuzione delle priorita’ di cui all’art. 4, e di un preventivo sommario o quadro economico di spesa;
b) adeguata documentazione fotografica;
c) eventuale progetto architettonico e di restauro a firma di architetto abilitato o progetto di restauro o scheda tecnica di intervento redatta da un restauratore in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), art. 29 commi 6 e 7 e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali), art. 4 comma 1.
d) autorizzazione ad eseguire i lavori rilasciata dalla competente soprintendenza.
4. Potranno essere finanziati non piu’ di dieci interventi per ciascun richiedente, per domande presentate anche in forma cumulativa.

Art. 4.
Criteri

1. Le domande sono valutate secondo i seguenti criteri di priorita’:
a) intervento proposto su opera votiva di rilevanza storico-culturale gia’ catalogato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia o inclusa nel catalogo redatto dal centro di restauro e catalogazione regionale di Villa Manin di Passariano;
b) intervento proposto su opera votiva di rilevanza storico-culturale in relazione a rilevate manifestazioni di religiosita’ popolare, anche non catalogata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia o dal centro di restauro e catalogazione regionale di Villa Manin di Passariano;
c) improrogabilita’ delle opere di ripristino del manufatto con specificazione della situazione oggettiva determinante l’emergenza;
d) necessita’ di interventi urgenti di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
2. Nella domanda di concessione del contributo dovra’ essere indicato l’anno noto o presunto di costruzione dell’affresco murale devozionale, capitello o ancona votiva testimoniante la religiosita’ popolare per il quale si chiede il contributo, anche ai fini di una piu’ ampia valutazione dell’opera ammessa a contributo.
3. In caso di parita’ delle priorita’ prevale l’intervento per il quale esista un progetto di cui all’art. 3 alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.
Divieto di cumulo

1. I contributi una tantum concessi per le finalita’ di cui all’art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per la realizzazione della stessa opera.

Art. 6.
Assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi

1. Il contributo assegnato e’ determinato nell’atto di riparto predisposto dalla giunta regionale, salvo non diversamente stabilito nel POG, per un importo percentuale rispetto alla richiesta presentata e comunque nel limite massimo di euro 10.000,00.
2. Ai fini della concessione del contributo il beneficiario viene informato dell’avvenuta assegnazione dello stesso mediante comunicazione scritta, con la quale, nei termini prescritti, viene richiesta la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo.
3. Per la concessione e l’erogazione dei contributi si applicano gli articoli 56, 57, 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici).
4. L’erogazione del contributo interviene a seguito dell’acquisizione del nulla osta sull’intervento espresso da parte della Soprintendenza regionale.

Art. 7.
Rendicontazione della spesa sostenuta

1. Per la rendicontazione della spesa sostenuta si applicano gli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 8.
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.