Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Settembre 2003

Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 1987, n.33

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33: “Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 41 del 19 Febbraio 1987)

Il Presidente della Repubblica

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto l’art. 7 dell’accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visto l’art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi;

Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto

1. – 1. E’ approvato l’accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
2. Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI.

1. – 1. Nel presente regolamento l’espressione legge senza specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. – 1. La domanda di riconoscimento prevista dall’art. 3 della legge è diretta al Ministro dell’interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l’ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell’ente, la sede e la persona che lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati:
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente o copia autentica di esso;
b) le norme statutarie relative alla struttura dell’ente ed ai controlli canonici cui a soggetto, salvo che tali elementi risultino da disposizioni del codice di diritto canonico specificamente indicate nella domanda;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento;
d) i documenti da cui risulti il fine dell’ente, salvo che si tratti di enti di cui all’art. 2, comma primo, della legge;
e) la documentazione relativa agli elementi da indicare nel registro delle persone giuridiche.
3. L’atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

3. – 1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato.
2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell’attività dell’ente; per gli istituti religiosi di diritto diocesano è altresì allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull’attività svolta nell’ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell’ente.
3. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione sulla diffusione dell’ente e delle sue attività.

4. – 1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all’ente, all’autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell’interno, dando contestuale notizia agli interessati dell’avvenuta trasmissione.
2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

5. – 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante dell’ente e all’autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l’assenso.

6. – 1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all’art. 10 della legge è presentata all’autorità statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche.
2. Alla domanda è altresì allegato l’atto di costituzione o approvazione dell’autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell’autorità medesima in ordine agli organi statutari.
3. Per l’assenso dell’autorità ecclesiastica si applica la disposizione dell’art. 2, comma 3.

7. – 1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell’art. 14, comma primo, della legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro dell’interno, con l’indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l’autorità ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.
2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all’art. 20, comma terzo, della legge.
3. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

8. – 1. L’ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

9. – 1. La domanda per ottenere l’autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati è accompagnata:
a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonchè l’esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza;
b) dalla deliberazione del competente organo dell’ente relativa all’acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;
c) dal contratto relativo all’acquisto o dall’atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento;
d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;
e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall’elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell’eredità o del legato;
f) dall’autorizzazione della competente autorità ecclesiastica ove prescritta;
g) da ogni altro elemento utile a documentare l’opportunità dell’acquisto e la destinazione dei beni.
2. Nell’istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonchè il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.
3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

10. – 1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dall’autorizzazione della Santa Sede o del vescovo ovvero dall’attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.
2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall’autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente ovvero dall’attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.

11. – 1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell’interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione; comunica altresì il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
2. Chiunque vi abbia interesse può richiedere alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.

12. – 1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall’art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda dell’autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell’ente con l’assenso dell’autorità ecclesiastica.
2. La domanda è indirizzata al Ministro dell’interno con l’indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa è corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell’ente.
3. La domanda è presentata al prefetto della provincia in cui l’ente ha sede.

13. – 1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 19, comma secondo, della legge è emanato su proposta del Ministro dell’interno.
2. Il Ministro comunica all’autorità ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell’ente.

14. – 1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati dall’autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all’art. 22, comma terzo, della legge adottati dall’autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.

15. – 1. L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell’ente.
3.Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una dichiarazione dell’autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico di erezione.
4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell’ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi.
5. In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell’interno da cui risulti che l’ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929.
6. Nell’attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell’ente, dà atto dell’assenso dell’autorità ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità.

16. – 1. L’Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento del clero comunicano, rispettivamente al Ministro dell’interno e al prefetto competente, la composizione del consiglio di amministrazione e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri designati dal clero.

17. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 1987 il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi è regolato ai sensi dell’art. 25 della legge e del presente articolo.
2. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani, determina entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella delle aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta, l’ammontare dell’imposta dovuta da ciascun soggetto indicato dagli istituti diocesani applicando, a richiesta dell’interessato, le detrazioni d’imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute è effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo alla determinazione dell’imposta dovuta e con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
3. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine indicato dall’art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel certificato deve essere indicato l’istituto diocesano che gestisce la posizione retributiva del soggetto interessato.
4. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero è altresì tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ai sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell’anno precedente l’importo delle remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma 2.

18. – 1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione e la sede delle diocesi devono indicare anche i confini territoriali delle circoscrizioni delle medesime.

19. – 1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all’art. 31, comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante dell’ente al quale i beni sono trasferiti.
2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono contenere l’indicazione dell’ente da cui il bene proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.
4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell’art. 29, comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni, volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento.
5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di cui all’art. 31, comma primo, della legge sono subordinate all’espressa richiesta del legale rappresentante dell’ente al quale i beni sono trasferiti.

20. – 1. Il rendiconto previsto dall’art. 44 della legge è trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell’interno entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio.

21. – 1. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al precedente art. 20, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

22. – 1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell’art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè le modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.

23. – 1. Le quote di cui all’art. 47, comma secondo, della legge sono utilizzate dallo Stato a norma dell’art. 48 della legge secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.

24. – 1. La commissione paritetica di cui all’art. 49 della legge è composta da sei membri nominati per metà dalla Conferenza episcopale italiana e per meta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. I membri della commissione sono nominati entro il 30 novembre dell’ultimo anno di ciascun triennio.

25. – 1. La trascrizione del vincolo di cui all’art. 53, comma terzo, della legge è richiesta dall’autorità civile erogante entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo.
2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è operata sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice di cui all’art. 38 della legge, verificatasi tra il mese precedente l’erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.

26. – 1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto designati ai sensi dell’art. 57 della legge durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più di una volta.
2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento di tale quadriennio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei culti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica non superiore a vice prefetto e non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro dell’interno.

27. – 1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti:
a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio;
b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
c) gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
d) la determinazione nei casi non previsti dagli articoli 61, 62 e 63 della legge, delle modalità e delle misure delle liquidazioni e affrancazioni;
e) le determinazioni relative all’applicazione degli articoli 65, 67 e 70 della legge;
f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell’interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.

28. – 1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell’interno, dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire.
2. Le domande devono contenere l’indicazione dell’ente da cui il bene proviene, nonchè, ai fini delle volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

29. – 1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi.
2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal Ministero dell’interno, dalla prefettura e dall’ufficio dell’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.

30. – 1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l’autorizzazione del Ministero dell’interno.
2. L’autorizzazione può essere data, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.
3. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta l’obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso.
4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

31. – 1. L’utilizzo di beni immobili di proprietà del Fondo edifici di culto per fini diversi da quelli per i quali il Ministro dell’interno li ha concessi o li ha dati in locazione e la violazione del divieto di subconcessione o sublocazione determinano la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto di locazione.

32. – 1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione dei crediti.
2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l’accreditamento alla contabilità speciale intestata al Prefetto della provincia.
3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei culti mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante:
a) i debitori;
b) la natura e l’entità del debito;
c) l’ammontare delle somme versate;
d) il periodo cui si riferisce il versamento;
e) l’imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo edifici di culto.

33. – 1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro dell’interno.
2. L’avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente viene iscritto nel bilancio di previsione dell’anno successivo in sede di assestamento.
3. L’avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

34. – 1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, numero 718.
2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari di proprietà del Fondo edifici di culto.
3. Il direttore generale degli affari dei culti può disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

35. – 1. Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell’interno sentito il vescovo stesso. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il vescovo diocesano.
2. Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore della chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto, d’intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette da un proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il vescovo diocesano.
3. Il presidente è eletto tra i membri della fabbriceria a norma dello statuto o regolamento ed è nominato con decreto del Ministro dell’interno o del prefetto, secondo la distinzione di cui ai commi 1 e 2.
4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.

36. – 1. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d’interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbriceria.
2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.

37. – 1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto:
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all’amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l’erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.
2.Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l’ente a cui la chiesa è annessa.
3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.

38. – 1. Il presidente della fabbriceria
a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l’approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate;
c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile;
d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell’ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrati dalla fabbriceria.

39. – 1. Il presidente della fabbriceria entro il 31 gennaio di ciascun anno trasmette al prefetto il conto consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso, approvati dal consiglio.
2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare osservazioni entro trenta giorni.
3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero l’impossibilità per la fabbriceria di continuare a funzionare:
a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può, sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario;
b) in ogni caso riferisce al Ministro dell’interno, il quale, sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.
4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l’amministrazione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.

40. – 1. La fabbriceria non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione governativa, da concedersi sentita la competente autorità ecclesiastica.
2. La relativa istanza è presentata al prefetto dal presidente della fabbriceria, corredata dalla delibera del consiglio, dall’autorizzazione dell’autorità ecclesiastica e da tutti gli altri documenti giustificativi.
3. L’autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è rilasciata dal prefetto, entro novanta giorni dalla domanda.

41. – 1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad amministrare i beni di sua proprietà e quelli di cui all’art. 37, anche se la chiesa perde la personalità giuridica a norma dell’art. 30 della legge o per altra causa. Alla soppressione della fabbriceria che non disponga più di tali beni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno d’intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.
2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono più beni da amministrare a norma dell’art. 37. L’estinzione è accertata con decreto del Ministro dell’interno.

Disposizioni transitorie

42. – 1. Fino alle scadenze stabilite dall’art. 6 della legge per gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro delle persone giuridiche il certificato previsto dall’art. 9, lettera a), del presente regolamento è sostituito da una certificazione della competente autorità ecclesiastica.

43. – 1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della legge è corredata da copia del decreto del Ministro dell’interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

44. – 1. Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione governativa per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una chiesa parrocchiale o cattedrale, hanno efficacia per l’ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all’ente estinto.
2. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute all’Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.

45. – 1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell’interno, per il tramite della prefettura, uno statuto redatto in conformità alle norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario straordinario con il compito di redigere lo statuto.

Testo successivamente modificato dal D.P.R. 1° settembre 1999, n. 337.