Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Decreto Presidente Repubblica 29 ottobre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997: “Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 272 del 9 dicembre 1997)

Art. 1

E’ approvato l’annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della convenzione Stato –RAI approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

(omissis)

Capo I

PRINCIPI GERNERALI

Art. 1

Principi generali

La concessionaria provvede, nell’ambito degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad organizzare e a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese.
La concessionaria deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla concessione e dal presente contratto di servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
Il presente contratto di servizio viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito dai documenti di programmazione del governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, nonché ad altri eventuali specifici parametri del settore radiotelevisivo.
Il presente contratto stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi indicati nella convenzione in materia di assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché di miglioramento della qualità del servizio considerando, ove pubblicati, anche i migliori risultati delle corrispondenti realtà europee comparabili alla concessionaria, con riferimento, a titolo esemplificativo, almeno alle seguenti macro aree: livello e andamento della redditività operativa, livello e andamento della produttività dei principali fattori produttivi impegnati, caratteristiche tecniche e qualitative di erogazione del servizio, livelli medi dei canoni di abbonamento, ove applicati.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E SERVIZI

Art. 2

Programmazione televisiva

(omissis)

In questo contesto la concessionaria dovrà garantire la differenziazione della offerta su diversi canali televisivi per diffusione terrestre, tenendo prioritariamente conto dei seguenti generi televisivi:

(omissis)

d) servizio: programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che trattino, con linguaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute, il lavoro, l’ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche amministrazioni e il cittadino) e delle fasce deboli. In questo ambito sono considerate anche le rubriche religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi destinati a particolari malattie di impatto sociale. Nel genere televisivo “servizio” rientrano anche programmi, o parte di essi, del genere “intrattenimento” (musicali, rotocalchi, varietà) dedicati a particolari tematiche di carattere sociale;

Art. 3

Programmazione radiofonica

(omissis)

d) servizio: programmi e rubriche di pubblica utilità dedicate, sia a temi di particolare interesse sociale (salute, lavoro, previdenza, fisco, ecc.) sia a specifici target di utenza (non vedenti, anziani, emarginati, agricoltori, ecc..). In questo ambito sono ricondotte anche le rubriche religiose e tutte le iniziative rivolte all’utenza mobile, alla sicurezza e, in generale, al miglioramento della qualità della vita.
In considerazione dell’evoluzione e del superamento del concetto di “genere radiofonico”, inteso come categoria esclusiva di appartenenza di un programma, le trasmissioni radiofoniche della concessionaria saranno anche articolate in diverse componenti ciascuna delle quali ispirata alle tipologie sopraelencate. Ciò consentirà una migliore fruizione dell’offerta e quindi anche la giusta assimilazione dei temi e dei contenuti proposti.

(omissis)

Art. 4

Programmazione televideo

Nell’ambito della programmazione televisiva è anche incluso il servizio televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro, trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere, telesoftware. Sulla rete regionalizzata il televideo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto dell’autonomia della testata giornalistica, dedicherà, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell’accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di televideo una particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato sulla base di uno specifico regolamento da redigersi, da parte della concessionaria, entro sei mesi.

(omissis)