Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Agosto 2009

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 10 marzo 2009, n.43

DPCM 10 marzo 2009, n. 43: “Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia», adottato con decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del 15 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 101, con il quale sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2008;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l’articolo 1, commi 13 e 14, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi e’ stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 20 febbraio 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Osservatorio nazionale sulla famiglia

1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, d’ora in poi denominato «Osservatorio», quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia.

Art. 2.
Funzioni

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, l’Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
2. L’Osservatorio svolge altresi’ funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della
predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l’Osservatorio:
a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare;
b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
c) coordina le proprie attivita’ di ricerca e documentazione con quelle dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva;
d) coordina le proprie attivita’ di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali; a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5 partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.
Organi dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio e’ presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.
2. Sono organi dell’Osservatorio:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea;
c) il Comitato tecnico-scientifico.
2. L’Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica tre anni.

Art. 4.
Composizione e funzioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea e’ composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia che la presiede e ne nomina i componenti;
b) da dodici componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle pari opportunita’, della gioventu’, dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;
c) da dodici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei quali sette indicati dalle regioni e cinque dalle autonomie locali;
d) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura maggiormente rappresentative;
f) da tre componenti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale;
g) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale.
2. L’Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle attivita’ dell’Osservatorio, la cui attuazione e’ demandata al Comitato tecnico scientifico.
3. L’Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la propria attivita’ affidando la fase istruttoria ad un Gruppo di lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.

Art. 5.
Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico e’ presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell’Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed e’ composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia
tra soggetti di elevata e comprovata professionalita’ nel campo delle politiche sociali e familiari.
2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attivita’ dell’Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall’Assemblea.

Art. 6.
Convenzioni

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia puo’ stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attivita’ di comune interesse intese al perseguimento delle finalita’ e degli scopi dell’Osservatorio.

Art. 7.
Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio

1. Ai componenti dell’Assemblea spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
2. Con determinazione del capo del Dipartimento per le politiche della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
3. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 8.
Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9.
Disposizione finale

1. Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento e’ abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 marzo 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato Giovanardi