Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2007

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 16 marzo 2007

Decreto del Presidente del Consiglio, 16 marzo 2007: “Determinazione delle modalita’ di destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 127 del 04 giugno 2007)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE
e con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede per l’anno finanziario 2007 la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalita’ di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’ a finalita’ di finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’universita’ e a finalita’ di finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

Visto l’art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva per l’anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalita’ di sostegno;

Visto l’art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, che demandava a un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalita’ di richiesta di ammissione al beneficio, la definizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, nonche’ le modalita’ di riparto delle somme destinate dai contribuenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, che definiva, per l’esercizio finanziario 2006, le modalita’ di destinazione del beneficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l’attribuzione all’On. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

Rilevata la necessita’ di definire anche per il corrente anno finanziario, mediante apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalita’ di ammissione al beneficio, la definizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto nonche’ le modalita’ di tale riparto;

Su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca e del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1234, lettera a), della legge n. 296 del 2006.

1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle entrate. L’iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
2. Il modulo della domanda e’ conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1.
3. Per l’iscrizione nell’elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2007 dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. L’elenco dei soggetti iscritti, contenente l’indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, e’ pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell’elenco possono essere fatti valere, entro il 13 aprile 2007, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 20 aprile 2007, di una nuova versione dell’elenco.
5. Entro il 30 giugno 2007, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco aggiornato di cui al comma 4 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
6. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati, a pena di decadenza dal beneficio, copia della ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell’elenco e copia fotostatica non autenticata di un documento di identita’ del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e’ conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e’ condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.
7. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l’obbligo di conservazione di cui all’art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. L’Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2007 ai controlli, anche a campione, circa la veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell’iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall’elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e’ pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2008.

Art. 2.
Individuazione dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1234, lettere b) e c), della legge n. 296 del 2006
Testo: in vigore dal 04/06/2007

1. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca ed il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 27 marzo 2007, l’elenco, rispettivamente, degli enti della ricerca scientifica e dell’universita’, purche’ senza fini di lucro, di cui all’art. 1, comma 1234, lettera b), della legge n. 296 del 2006, e degli enti della ricerca sanitaria, di cui all’art. 1, comma 1234, lettera c), della medesima legge, indicandone per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Gli elenchi sono pubblicati dall’Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul sito indicato nell’art. 1, comma 1.

Art. 3.
Presenza dei medesimi nominativi in piu’ elenchi

1. E consentita la presenza di un medesimo nominativo in piu’ di uno degli elenchi indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto, purche’ risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.
2. I nominativi presenti in piu’ elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.

Art. 4.
Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, utilizzando il modello CUD 2007, il modello 730/1 redditi 2006, il modello Unico persone Fisiche 2007, ovvero la scheda per la scelta dell’8 e del 5 per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Art. 5.
Destinazione del 5 per mille

1. Il contribuente puo’ destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, apponendo la firma in uno dei tre appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all’art. 4, corrispondenti rispettivamente alle tre finalita’ individuate dall’art. 1, comma 1234, della legge n. 296 del 2006. Puo’ essere espressa una sola scelta di destinazione. L’apposizione della firma in piu’ riquadri rende nulle le scelte operate.
2. Negli appositi riquadri il contribuente, oltre all’apposizione della firma, puo’ altresi’ indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e’ tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.
3. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o piu’ elenchi afferenti a diversa finalita’, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l’indicazione del codice fiscale.
4. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 6.
Riparto del 5 per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell’art. 5, comma 1, hanno altresi’ indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 ed all’art. 5, comma 3, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del 5 per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita’ di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono ripartite, nell’ambito delle medesime finalita’, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

Art. 7.
Corresponsione del 5 per mille

1. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d’imposta 2006, trasmette telematica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d’imposta 2006 e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1237 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006:
a) l’importo corrispondente allo 0,5 per cento del totale delle scelte operate dai contribuenti, da destinare a favore dei soggetti indicati nel comma 1235 dell’art. 1 della citata legge. Tale importo non puo’ comunque eccedere la somma di Euro 1.250.000, corrispondente allo 0,5 per cento del limite massimo di spesa fissato in 250 milioni di euro per l’anno 2008;
b) gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.
2. Ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai sensi del precedente comma 1, lettera b), le quote calcolate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti dovranno essere proporzionalmente rideterminate mediante applicazione di un coefficiente di abbattimento che tenga conto sia dell’importo dello 0,5 per cento di cui al comma 1235 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, sia dell’obbligo di non superare il limite di spesa normativamente fissato per l’anno 2008.
3. Le somme come sopra determinate sono iscritte in bilancio sull’apposito fondo nell’ambito del centro di responsabilita’ “Ragioneria generale dello Stato” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
4. L’importo di cui alla lettera a) del comma 1, sara’ ripartito tra gli aventi diritto secondo le modalita’ che saranno fissate nell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 1, comma 1236, della legge n. 296 del 2006.
5. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 saranno ripartiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’universita’ e della ricerca, della salute e della solidarieta’ sociale, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 6, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate.
6. Il Ministero della solidarieta’ sociale, il Ministero dell’universita’ e della ricerca, il Ministero della salute, per le finalita’, rispettivamente, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto le somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1.

Art. 8.
Altre disposizioni

1. Le previsioni di cui all’art. 3 e all’art. 5, comma 3, si applicano anche per l’esercizio finanziario 2006.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.