Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Ottobre 2006

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 25 luglio 2006

DPCM 25 luglio 2006: “Proroga del termine di presentazione dellel domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 199 del 28 agosto 2006)

PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ADOZIONE INTERNAZIONALE.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l’altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale preposta all’attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata Commissione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, «Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476», nel quale sono indicate le modalità per il rilascio agli enti autorizzati dell’autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalità operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell’Autorità centrale;

Visto il deposito da parte dell’Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 46 comma 2 della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l’entrata in vigore della stessa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunità è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione per le adozioni internazionali istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 ed operante nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 riguardante la nuova delega di funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri al Ministro delle politiche per la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2006, registro n. 8, foglio n. 160, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai genitori adottivi;

Considerato che il ritardo nella registrazione del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile determina l’impossibilità per le famiglie interessate di presentare le domande di rimborso entro il termine fissato del 31 luglio 2006;

Su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del termine di presentazione delle istanze

Per l’anno 2006, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale previsto dall’art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006 è prorogato al 30 novembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito della Commissione per le adozioni internazionali dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

(omissis)