Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Aprile 2007

Delibera 02 marzo 2006, n.19

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Delibera 2 marzo 2006, n. 19: “Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari e individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per l’espletamento di attività con rilevanti finalità di interesse pubblico”.

L’ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE

PREMESSO CHE :

– gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” – di seguito ‘Codice’ ) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
– il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato;
c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
– sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g);
-l’art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le altre disposizioni del Codice, nonché la normativa internazionale ecomunitaria;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n.1 dell’11 febbraio 2005 (G.U. n. 97 del 28 aprile 2005);

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali concernente il “trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione” del 30 giugno 2005 (G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, istitutivo dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ente pubblico non economico dotato, tra l’altro, di autonomia regolamentare ( G.U. n. 177 del 31 luglio 1997);

VISTO il decreto legge 8 settembre 2004 n. 237 convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2004 n.265 (G.U. n.264 del 10 novembre 2004);

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96 che modifica la parte aeronautica del Codice della Navigazione (G.U. 8 giugno 2005);

VISTO lo Statuto dell’ENAC approvato con D.M. 3 giugno 1999 (G.U. n. 289 del 10 dicembre 1999);

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale dell’Ente;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate dall’Ente, in particolare le operazioni di interconnesione e raffronto tra banche di dati gestite dai diversi titolari, di comunicazione a terzi nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ente deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall’art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all’indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all’esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all’indicazione scritta dei motivi;

ADOTTA
il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell’ENAC nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art 2 – Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 6, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo n. 196/2003 (articoli 60, 61, 65, 67, 68, 71, 112).
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato.
Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall’ENAC sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l’effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del decreto legislativo n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003).

Art. 3 – Riferimenti normativi.

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle “fonti normative” delle schede si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

INDICE DEI TRATTAMENTI

Scheda 1
Personale – Gestione dei concorsi pubblici e dei procedimenti finalizzati ad altre forme di assunzione o impiego. Procedimenti di mobilità, comandi e distacchi.
Gestione giuridica del rapporto di lavoro, gestione economica del personale, liquidazione trattamento previdenziale e T.F.R., gestione dei rapporti con le OO.SS.; gestione presenze dipendenti, tenuta stati matricolari e fascicoli personali e sorveglianza sanitaria.

Scheda n. 2
Attività di contenzioso e difesa in giudizio – Attività relative alla consulenza per le questioni di carattere giuridico concernenti l’Ente.

Scheda n. 3
Licenze del personale aeronautico – Rilascio, rinnovo, reintegrazione, sospensione e revoca delle licenze ed attestati aeronautici e delle altre forme di certificazione del personale aeronautico. Gestione dei provvedimenti sanzionatori al personale aeronautico.

Scheda n. 4
Attività di vigilanza, di controllo e sanzionatoria del settore aeronautico civile (Licenze e certificazioni – Rilascio licenze di esercizio, gestione Organizzazioni Registrate, rilascio certificazione Flight Training Organitation e Type Rating Training Organization.Gestione addetti security).

Scheda n. 5
Interrogazioni parlamentari – Predisposizione di elementi di risposta ad interrogazioni ed atti di sindacato ispettivo.

Scheda n. 6
Albo Gente dell’Aria.


Le schede